Procedimento amministrativo – Provvedimento – Decadenza dall’incarico di componente della Commissione tributaria – Art. 12, co.2 d.lgs. n.545/1992 – Competenza

In tema di decadenza dall’incarico di componente delle commissioni tributarie, l’art. 12, co.2, D.Lgs. n.545/1992 attribuisce al Ministero dell’economia e delle finanze, non invece al Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, la competenza funzionale a dichiarare, con proprio decreto, la decadenza medesima.

N. 00561/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01247/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1247 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Giuseppe Iacobellis, rappresentato e difeso dall’avv. Alberto Coccioli, con domicilio eletto presso Alberto Coccioli, in Bari, Corso Vittorio Emanuele II, n. 193; 

contro
Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e Ministero dell’Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, n. 97; 

per l’annullamento
della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 759 in data 8 maggio 2012, con cui è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dall’incarico di Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato, ancorchè non noto al ricorrente.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Alberto Coccioli e Giovanni Cassano;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
 

Rilevato che, con ricorso da valere, ove occorra, come motivi aggiunti al procedimento iscritto al n. R.G. 1247/2012, pervenuto in Segreteria in data 14 aprile 2014, il Dott. Iacobellis Giuseppe ha chiesto l’annullamento, previa sospensiva, della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 133/2014, assunta nella seduta del 17.12.2013 e comunicata in data 28.1.2014, con cui è stata dichiarata la decadenza del ricorrente dall’incarico di Presidente di Sezione della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
Rilevato che, in relazione al ricorso pandettato al n. R.G. 1247/2012, il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe si era già  espresso con l’Ordinanza cautelare n. 728/2012 del 26 settembre 2012, non impugnata, disponendo, con plurime argomentazioni, l’accoglimento della domanda cautelare del ricorrente ai fini del riesame;
Considerato che, anche in sede di riesame, la delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria n. 133/2014 ha reiterato il provvedimento di decadenza del ricorrente, con l’invito a disporre l’esclusione dello stesso dalla composizione dei collegi giudicanti della Commissione Tributaria Provinciale di Bari;
Considerato che, in tal modo, il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria è incorso nuovamente nella censura di incompetenza funzionale (relativa), ai sensi dell’art. 12, secondo comma, del d.lgs. n. 545 del 1992, in base al quale la disciplina primaria assegna al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di dichiarare, con proprio decreto, la decadenza per come irrogata nel caso di specie;
Considerata, pertanto, l’illegittimità  del provvedimento impugnato per vizio di incompetenza funzionale (relativa) e la conseguente accoglibilità  della domanda di annullamento – quanto meno – in relazione a detta censura;
Considerata, ai fini della regolazione delle spese di lite, la evidente condizione processuale di soccombenza dell’Amministrazione che ha emanato il provvedimento viziato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, per l’effetto annullando la delibera n. 133/2014, assunta nella seduta del 17.12.2013 e comunicata in data 28.1.2014.
Condanna il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, complessivamente liquidandole in euro 2.000,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CAP.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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