1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – requisiti generali di partecipazione – Irregolarità  del Durc  – Domanda di rateizzazione del debito – Effetti – Esclusione – Legittimità 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Sopravvenuta carenza di interesse – Improcedibilità  del ricorso – Soccombenza virtuale

1. La irregolarità  del DURC al momento della presentazione della domanda costituisce valida causa di esclusione del concorrente dalla gara, atteso che, per un verso, alla stazione appaltante dopo il d.l. 13 maggio 2011, n. 70 non residua alcuna valutazione in ordine alla gravità  della violazione, per l’altro, la presentazione da parte del concorrente di istanza di rateizzazione del debito se vale ad eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, non comporta, ex post, il venir meno della causa di esclusione. 


2. Sebbene un giudizio si concluda con una pronuncia in rito quale quella di improcedibilità , ai sensi dell’art. 35 comma 1 lett. c) del c.p.a. per sopravvenuta carenza di interesse, qualora non vi sia  accordo tra le parti sulla compensazione delle spese di lite, il merito del ricorso va valutato ai fini della definizione della soccombenza virtuale.

N. 00546/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00712/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2013, proposto da: 
Edilsalento Strade S.r.l., rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Sticchi Damiani, con domicilio eletto presso Ugo Patroni Griffi in Bari, piazza Luigi di Savoia, n. 41/A; 

contro
Comune di Andria, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso Alberto Bagnoli in Bari, via Dante Alighieri, n. 25; Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Roma, Inps – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Lecce; Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro – Roma; Inail – Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro – Lecce, rappresentato e difeso dagli avv.ti Alessandra Vinci, Vitantonio Caruso, con domicilio eletto presso Alessandra Vinci in Bari, Lungomare Trieste n. 29; Edilcassa di Puglia, Cassa Edile della Provincia di Lecce; 

nei confronti di
Consorzio Artigiani Romagnolo, Costruzioni Memeo S.r.l., Lezzi Surl; Co.N.E.S. S.r.l. – Costruzioni Nazionali Edili Stradali, rappresentato e difeso dall’avv. Giacomo Valla, con domicilio eletto presso Giacomo Valla in Bari, via Q. Sella, n.36; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 1475 del 22.04.2013, con cui è stata disposta la revoca e decadenza dell’aggiudicazione provvisoria in favore della ricorrente della procedura di gara avente ad oggetto “Lavori di risistemazione di percorsi viari e pedonali e costruzione nuovi percorsi viari e pedonali e verde pubblico – Realizzazione di rete di fognatura pluviale – Lavori di ammodernamento e potenziamento rete pubblica illuminazione e costruzione rete pubblica illuminazione”, nonchè l’escussione della cauzione provvisoria;
– della nota prot. n. 34288 del 22.04.2013 con cui il Comune di Andria ha comunicato alla ricorrente la revoca e decadenza dell’aggiudicazione provvisoria;
– della nota prot. n. 34291 del 22.04.2013 con cui il Comune di Andria ha comunicato alla ricorrente l’escussione della cauzione provvisoria prestata;
– del DURC rilasciato in data 24.01.2013 attestante l’irregolarità  contributiva della ricorrente;
– di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o consequenziale e, ove occorra, della nota prot. n. 39292 del 13.05.2013;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Andria e di Inail – Istituto Nazionale Per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro – Lecce e di Co.N.E.S. S.r.l. – Costruzioni Nazionali Edili Stradali;
Viste le memorie difensive;
Vista la nota del 18.03.2014, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c), e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 marzo 2014 la dott.ssa Flavia Risso e uditi per le parti i difensori avv. andrea Sticchi Damiani, su delega dell’avv. Saverio Sticchi Damiani, per la ricorrente, avv. Giuseppe De Candia, per il Comune resistente, avv. Vitantonio Caruso, per l’Inail e avv. Giacomo Valla, per la controinteressata;
 

FATTO e DIRITTO
Rilevato che la società  Edilsalento Strade S.r.l. ha proposto ricorso ritualmente notificato e depositato contro i provvedimenti specificati in epigrafe chiedendone l’annullamento per i dedotti motivi di illegittimità ;
considerato che con atto depositato il 26.06.2013 la ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare “per sopravvenute valutazioni”;
vista la nota depositata dal ricorrente in data 18.03.2014 con la quale si dichiara la sopravvenuta carenza di interesse in merito al ricorso proposto;
considerato che costituisce jus receptum nella giurisprudenza amministrativa il principio secondo il quale il ricorrente, sino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione, ha piena disponibilità  dell’azione e, quindi, può rinunciare al ricorso o, comunque, dichiarare di aver perduto ogni interesse alla decisione (cfr. Cons. St., Sez. IV, 16 novembre 2007 n. 5832);
ritenuto pertanto di dover dichiarare l’improcedibilità  del ricorso ex art. 35, comma 1, lett. c) del Codice del Processo Amministrativo per sopravvenuta carenza di interesse;
considerato che non vi è accordo delle parti sulla compensazione delle spese di lite proposta dalla parte ricorrente;
ritenuto che le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, debbano essere poste a carico della parte ricorrente secondo il principio della soccombenza virtuale, atteso che la revoca della aggiudicazione provvisoria “per carenza dei requisiti previsti dall’art. 38, comma 1, lett. i) del D.Lgs. 163/2006” risulta essere legittima per le seguenti considerazioni:
– dal d.u.r.c. rilasciato in data 24.01.2013, è emerso che alla data del 04.12.2012 (ultimo giorno utile per la presentazione delle offerte) la ricorrente non era in regola con i versamenti contributivi;
– in capo alla stazione appaltante – a seguito del D.L. 70 del 2011, nonchè dell’Ad. Plen. n. 8 del 2012 – non residua alcun margine nella valutazione della gravità  di tali violazioni;
– la dedotta successiva presentazione e accettazione della domanda di rateizzazione del debito previdenziale, se vale ad eliminare il contenzioso tra l’impresa e l’ente previdenziale, non comporta ex post il venir meno della causa di esclusione;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
– condanna la ricorrente alla rifusione della spese ed onorari del giudizio, liquidate nella misura di € 1.000,00, oltre CPA e IVA, come per legge a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Flavia Risso, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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