1. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Graduatoria – Prova di resistenza – Difetto d’interesse – Inammissibilità 


2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione – Disciplina speciale – Art. 63 D.P.R. n. 483/1997


3. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione – Incompatibilità  commissario – Presupposti


4. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione – Valutazione prove – Voto in forma numerica – Legittimità 

1. àˆ inammissibile per difetto d’interesse, la censura, formulata dal ricorrente classificatosi al quinto posto nella graduatoria di un concorso pubblico, volta a contestare l’assegnazione di punti al concorrente posizionatosi al terzo posto, attesa anche la mancata impugnazione della delibera di riammissione di quest’ultimo al concorso.


2. In virtù della legge L.R. della Puglia n. 6/99, istitutiva dell’ARPA Puglia – che inquadra il personale nei ruoli del comparto della sanità  – la procedura di reclutamento del personale è soggetta all’applicazione della disciplina speciale di cui al D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale” e non, invece, del D.P.R. 487/94. Ne deriva che, in applicazione dell’art. 63 del D.P.R. n. 483/1997, non è previsto l’inserimento in Commissione di due membri esterni all’ente.


3. Secondo univoco e costante orientamento giurisprudenziale, i rapporti tra candidato e commissario, per assurgere a causa di incompatibilità , devono presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità  tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario e tale situazione si verifica solo se la collaborazione professionale presenti i caratteri della sistematicità , stabilità , continuità  ed intensità  tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale.


4. Per costante giurisprudenza, il voto espresso in forma numerica dalla commissione di un concorso per la copertura di posti nel pubblico impiego è sufficiente a sintetizzare il giudizio della commissione, potendosi intendere quale compendio delle valutazioni di merito espresse che non inibisce il successivo sindacato giurisdizionale sul potere valutativo esercitato.  

N. 00490/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00344/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 344 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Mario Manna, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio De Giorgi, con domicilio eletto con l’avv. Monica Falcone in Bari, presso lo Studio Giannelli, in via Melo 198; 

contro
Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Laura Marasco, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Bari in Bari, Piazza Massari; 

nei confronti di
Roberto Primerano, rappresentato e difeso dagli avv. Vittorio Triggiani, Adriana Amodeo, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, piazza Garibaldi 23; 
Barbara Vanessa Valeria Valenzano, rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Amendola 166/5; 
Michele Gesualdo, rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Pizzoli 8; 
Gaetano Internò; 

per l’annullamento
della deliberazione del Direttore Generale dell’ARPA Puglia n. 526 del 22.6.2009 di presa d’atto delle risultanze e approvazione della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente Ingegnere, pubblicata sul BURP n. 146 del 17.9.2009;
di tutti gli atti e verbali del predetto concorso approvati con la sopra indicata deliberazione;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia Regionale Protezione Ambiente (ARPA) – Puglia, di Roberto Primerano, di Barbara Vanessa Valeria Valenzano e di Michele Gesualdo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Sergio De Giorgi, avv. Alessandra Inguscio, su delega dell’avv. Laura Marasca e dell’avv. Adriana Amodeo, avv. Vito Aurelio Pappalepore e avv. Felice Eugenio Lorusso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Mario Manna ha impugnato il provvedimento con il quale l’ARPA Puglia ha approvato la graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente Ingegnere, pubblicata sul BURP n. 146 del 17.9.2009.
Il ricorrente, classificatosi al quinto posto della graduatoria, ha formulato le seguenti censure:
1.eccesso di potere, violazione del bando di concorso, violazione del giusto procedimento, disparità  di trattamento; tra i requisiti specifici per la partecipazione al concorso era richiesto il diploma di laurea in ingegneria civile o chimica o per l’ambiente, o la corrispondente laurea specialistica, mentre nella graduatoria figurava al terzo posto l’ing. Gesualdo Michele, laureato in ingegneria elettrotecnica, che era stato dapprima escluso dal concorso e poi riammesso con la delibera direttoriale n. 1024 del 17.11.2008, a seguito di richiesta di riesame da parte di altro candidato escluso che aveva dedotto di essere iscritto alla sezione A dell’Albo degli ingegneri e, quindi, abilitato all’esercizio della professione anche per il settore civile e ambientale;
2. eccesso di potere per violazione dei principi disciplinanti la procedura concorsuale, violazione del principio di trasparenza e imparzialità , risultando la commissione esaminatrice illegittimamente composta in quanto priva di esperti esterni all’amministrazione, come prescritto dall’art. 9, comma 2, D.P.R. 487/94;
3. eccesso di potere, violazione di legge, violazione del giusto procedimento, violazione del principio di trasparenza e imparzialità , difetto di motivazione, in quanto, in violazione dell’art. 12 D.P.R. 487/94, la commissione esaminatrice non aveva previamente stabilito i criteri e le modalità  di valutazione delle prove concorsuali e aveva espresso il proprio giudizio in forma esclusivamente numerica;
4. eccesso di potere, violazione del bando, irragionevolezza manifesta, in quanto la seconda prova scritta verteva sulle “Migliori tecniche disponibili per il contenimento delle emissioni in atmosfera prodotte dai forni dell’impianto per la produzione di clinker”, mentre tali tecniche alla data di svolgimento del concorso non erano state ancora codificate;
5. eccesso di potere, violazione del bando sotto altro profilo, erronea presupposizione in fatto e in diritto, difetto di istruttoria e motivazione, essendo stati erroneamente conteggiati in favore del candidato Paternò 2 punti per il servizio di anni 4 svolto presso l’Autorità  Portuale, mentre la qualifica dallo stesso ricoperta di assistente alla progettazione non poteva essere computata, come era stato fatto, al livello della ottava qualifica funzionale.
Si sono costituiti l’ARPA Puglia, Michele Gesualdo, Roberto Primerano e Barbara Vanessa Valeria Valenzano resistendo al ricorso.
Con motivi aggiunti, affidati alle medesime censure, è stata impugnata la delibera n. 857 del 16.10.2009 di assunzione in prova di 2 dirigenti ingegneri mediante l’utilizzazione della graduatoria di concorso.
Alla pubblica udienza del 13 febbraio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Può prescindersi dall’esame dell’eccezione di inammissibilità  del ricorso e dei motivi aggiunti per tardività  e carenza di interesse, essendo il ricorso infondato nel merito.
Con il primo motivo il ricorrente ha contestato l’ammissione alla procedura dell’ing. Gesualdo Michele, terzo classificato, per difetto del titolo di ingegnere con diploma di laurea o laurea specialistica civile o ambientale.
Il motivo è inammissibile per carenza di interesse.
Al riguardo assume rilievo preliminare l’esame del quinto motivo, relativo alla posizione in graduatoria del candidato Paternò, con riferimento al quale il ricorrente ha contestato l’assegnazione di due punti per il servizio prestato presso l’Autorità  Portuale come assistente alla progettazione dei lavori, deducendo che la qualifica rivestita non potrebbe essere qualificata come ottava qualifica funzionale o equipollente, per la quale la Commissione aveva stabilito l’assegnazione di 0,50 punti per anno di servizio prestato.
In merito deve evidenziarsi, tuttavia, che l’eventuale non riconducibilità  del servizio svolto come assistente alla progettazione alla ottava qualifica funzionale comporterebbe comunque, come rilevato dai controinteressati (non avendo peraltro il ricorrente svolto alcuna ulteriore censura al riguardo), l’assegnazione del punteggio inferiore previsto dalla Commissione per la settima qualifica o corrispondente, ovvero 0,30 punti per anno di servizio, con un punteggio complessivo di 1,20, anzichè 2,00, che non modificherebbe l’ordine della graduatoria, avendo l’ing. Internò riportato il punteggio complessivo di 67,86 a fronte dei 65,90 punti del ricorrente.
Tale conclusione già  di per sè evidenzia l’inammissibilità  del primo motivo, volto alla contestazione della posizione del terzo classificato Michele Gesualdo, per carenza di interesse, dato il quinto posto in graduatoria ottenuto dal ricorrente; peraltro il ricorrente non ha nemmeno ritualmente impugnato la delibera n. 1024/2008, menzionata nello stesso atto introduttivo e quindi già  nota al Manna, con la quale l’ing. Michele Gesualdo è stato riammesso al concorso.
Per completezza deve aggiungersi che il primo motivo è anche infondato nel merito.
Secondo il D.P.R. 328/2001, che è intervenuto sull’ordinamento della professione di ingegnere, agli iscritti nella sezione “A” dell’Albo degli ingegneri spetta infatti il titolo di ingegnere civile e ambientale, e il controinteressato ha dato prova della sua iscrizione, in virtù della laurea in ingegneria elettrotecnica secondo il vecchio ordinamento, alla sezione A dell’Albo degli ingegneri, con conseguente legittima attribuzione di tale titolo.
Con il secondo e terzo motivo il ricorrente ha contestato la composizione della commissione esaminatrice e l’omissione della predisposizione, da parte della stessa, dei criteri per la valutazione delle prove.
Al riguardo deve rilevarsi in primo luogo che, secondo la legge istitutiva dell’ARPA Puglia (L.R. 6/99), “Sono trasferiti all’ARPA e alle sue articolazioni territoriali le funzioni, il personale ed i beni immobili e mobili, le attrezzature dei Settori fisico-ambientale, chimico-ambientale-tossicologico e micro-bio-tossico-logico dei PMP e degli altri Servizi delle AUSL, adibiti alle attività  di cui all’art. 1 della legge n. 61 del 1994, secondo le modalità  di cui all’art. 16” (art. 15); inoltre, secondo il successivo art. 16, comma 5, della stessa legge, “Il personale dell’ARPA, che riveste lo stato di dipendente pubblico, è collocato, ai fini giuridici ed economici, nel comparto della sanità  secondo quanto stabilito dai vigenti Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) dell’Area di comparto e dell’Area della dirigenza medica e non medica del SSN”.
àˆ quindi corretto l’inquadramento del personale dell’ARPA nei ruoli del comparto della sanità , con conseguente applicazione, nelle procedure per il reclutamento, del D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 483, recante il “Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale”.
L’art. 63 del Regolamento citato prevede la composizione della Commissione esaminatrice nei concorsi per l’assunzione dei dirigenti ingegneri, architetti e geologi del SSN, stabilendo che “1. La commissione esaminatrice è nominata dal direttore generale della U.s.l. o della azienda ospedaliera:
a) presidente: il direttore amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera o su delega un responsabile di struttura riconducibile al settore afferente al concorso;
b) componenti: due dirigenti del profilo professionale a concorso, di cui uno scelto dal direttore generale nell’ambito del personale in servizio presso le U.s.l. o le aziende ospedaliere situate nel territorio della regione ed uno designato dalla regione;
c) segretario: un funzionario amministrativo della U.s.l. o della azienda ospedaliera, appartenente ad un livello non inferiore al settimo”.
Non è previsto, pertanto, l’inserimento in Commissione di due membri esterni all’ente, come dedotto dal ricorrente sul presupposto dell’applicabilità  del D.P.R. 487/94, nel caso di specie impedita dalla vigenza della disciplina speciale sopra richiamata.
Quanto, poi, alla dedotta incompatibilità  dei commissari, per avere prestato servizio negli stessi uffici dei candidati ammessi a partecipare al concorso, va richiamato il costante ed univoco orientamento espresso dalla giurisprudenza, secondo cui i rapporti tra candidato e commissario, per assurgere a causa di incompatibilità , devono presupporre una comunanza di interessi economici o di vita tra i due soggetti di intensità  tale da far ingenerare il sospetto che il candidato sia giudicato non in base alle risultanze oggettive della procedura, ma in virtù della conoscenza personale con il commissario e tale situazione si verifica solo se la collaborazione professionale presenti i caratteri della sistematicità , stabilità , continuatività  ed intensità  tali da dar luogo ad un vero e proprio sodalizio professionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276; sez. VI, 8 maggio 2001, n. 2589; TAR Lazio, Roma, sez. III, 22 maggio 2012, n. 4631), certo non ricorrente nel caso di specie.
Con il terzo motivo il ricorrente ha contestato che, in violazione dell’art. 12 D.P.R. 487/94, la commissione esaminatrice non abbia previamente stabilito i criteri e le modalità  di valutazione delle prove concorsuali e aveva espresso il proprio giudizio in forma esclusivamente numerica.
Sul punto deve ribadirsi, in primo luogo, che il concorso in questione è soggetto alla disciplina speciale di cui al Regolamento approvato con D.P.R. 483/97, di tal che il richiamo al D.P.R. 487/94 è inconferente.
Inoltre, per costante affermazione della giurisprudenza in materia, il voto espresso in forma numerica dalla commissione di un concorso per la copertura di posti nel pubblico impiego è sufficiente a sintetizzare il giudizio della commissione, potendosi intendere quale compendio delle valutazioni di merito espresse che non inibisce il successivo sindacato giurisdizionale sul potere valutativo esercitato (Cons. Stato, sez. VI, n. 1124 del 25 febbraio 2013, n. 3492 del 13 giugno 2012).
Infine deve essere respinto il quarto motivo, avente ad oggetto l’argomento della prova tecnico-pratica, in quanto non recepito da atti normativi al momento dello svolgimento della prova.
La circostanza, infatti, non è idonea a inficiare il risultato delle prova, tenuto conto del fatto che la non codificazione delle “migliori tecniche disponibili” per il contenimento delle emissioni degli impianti per la produzione di clinker, non implica che le stesse non rientrassero tra le tecniche note e studiate dagli specialisti della materia, come dimostrato, peraltro, dal fatto che lo stesso ricorrente ha riportato nella prova uno dei risultati migliori.
In conclusione vanno quindi respinti il ricorso principale e i motivi aggiunti.
Ricorrono, comunque, le ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Paola Patatini, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 16/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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