1. Giurisdizione – Giurisdizione esclusiva – Contratti ad esecuzione continuata e periodica – Appalto di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani  – Adeguamento dei prezzi – Obbligo della p.A.
2. Contratti pubblici – Esecuzione  – Appalto di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Diritto alla revisione dei prezzi – Prescrizione – Termine ordinario decennale ex art. 2946 c.c. – Si applica

3. Contratti pubblici – Esecuzione  – Appalto di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Diritto alla revisione dei prezzi – Natura e fondamento

4. Contratti pubblici – Esecuzione –  Appalto di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani – Revisione dei prezzi – Indice F.O.I. – Applicabilità  – Limiti

1. Ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), punto 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono incluse nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. le questioni attinenti alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del d.lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 (già  art. 6, comma 4, legge n. 537/1993).
2. La revisione del canone è una specifica obbligazione contrattuale che consiste precipuamente nell’obbligo, per la stazione appaltante, di attivare un procedimento per la verifica della sussistenza delle condizioni che la legittimino, stabilendo, in caso di positivo esito della verifica, il nuovo ammontare del canone revisionato e, conseguentemente, provvedendo al pagamento dell’eventuale superamento. Poichè tale specifica ed articolata obbligazione trova la sua fonte in senso tecnico nel contratto intercorso fra le parti, il termine di prescrizione che la riguardi non può che essere quello ordinario decennale, ex art. 2946 c.c.. 

3. La pretesa correlata alla revisione dei prezzi contrattuali ha consistenza di vero e proprio diritto di credito che sorge per effetto della sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi previsti dalla legge. Essa, pertanto, sussiste ed è fondata nell’an quand’anche manchi un’espressa previsione contrattuale in tal senso, ovvero, ove presente, sia di contenuto non conforme. In generale, deve ribadirsi che l’istituto della revisione prezzi riguarda, senza eccezioni, tutti i contratti pubblici inerenti servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, qualificabili come appalti.

4. A fronte della specifica indicazione, ad opera delle parti, di un meccanismo specifico di computo dell’importo revisionale, non può applicarsi l’usuale criterio elaborato dalla giurisprudenza in via suppletiva per la determinazione del detto importo, di per sè ancorato all’indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.), per come mensilmente rilevato dall’I.S.T.A.T.. 

N. 00517/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2010, proposto da: 
Unendo S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Federico Massa, Francesco Cantobelli e Domenico Mastrolia, con domicilio eletto presso Salvatore Castellaneta, in Bari, via De Rossi, n. 200; 

contro
Comune di Modugno, rappresentato e difeso dall’avv. Roberta Minutillo, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro, in Bari, Corso Vittorio Emanuele, n. 172; 

per l’accertamento
del diritto della Unendo S.p.A. ad ottenere dall’Amministrazione Comunale di Modugno, relativamente ai servizi di cui al contratto rep. n. 830/97, la revisione prezzi, ai sensi degli accordi contrattuali intercorsi fra le parti e dell’art. 6 della L. 537/1996 e ss. mm. e ii., oltre che per la conseguente condanna del medesimo Comune al pagamento di quanto dovuto, in tesi ammontante ad una somma pari a euro 1.175.840,24, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Modugno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2014 il dott. Alfredo Giuseppe Allegretta;
Uditi per le parti i difensori avv.ti Francesco Cantobelli e Gabriele Bavaro, per delega dell’avv. Roberta Minutillo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con ricorso del 20 febbraio 2010, notificato il 13-14 aprile 2010, la Unendo S.p.A., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, instava, dinanzi al T.A.R. in epigrafe, per l’accertamento e la declaratoria del diritto a veder riconosciuta, in proprio favore, la revisione del prezzo dell’appalto di servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, oltre che dei connessi servizi complementari, scaturente dal contratto rep. n. 830/97 intercorso con l’Amministrazione Comunale di Modugno, oltre che per la condanna di quest’ultima al pagamento della somma di euro 1.175.840,24, in tesi spettante a detto titolo, oltre IVA, interessi legali e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi in favore dei difensori costituiti, per loro dichiarazione antistatari.
Esponeva la ricorrente che con contratto rep. n. 1232 del 20.2.1985, il Comune di Modugno, in esito a formale procedura di gara, aveva affidato alla MITOLO – SERVIZI S.p.A. la gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi complementari per il decennio 1985 – 1995.
Il canone annuo di appalto veniva determinato nella somma di £ 1.290.118.933, oltre IVA, di per sè soggetto a revisione nei termini stabiliti dall’art. 9 del capitolato speciale d’appalto, che ne costituiva parte integrante.
Successivamente, con contratto d’appalto rep. n. 338 del 31 dicembre 1990, il Comune d Modugno affidava alla S.p.e.m. S.p.A. (nuova denominazione sociale medio tempore assunta dalla ditta MITOLO – SERVIZI S.p.A.) il potenziamento del servizio di raccolta R.S.U. e assimilabili, nonchè la raccolta differenziata, fino alla data del 31 dicembre 2000.
Veniva, altresì, contestualmente prevista la proroga dei servizi oggetto del contratto rep. n. 1232 del 20 febbraio 1985, “lasciando invariate per il resto le condizioni contrattuali previste nel predetto contratto rep. n. 1232/85” (cfr. punto 4 delle premesse al citato contratto).
Il nuovo corrispettivo annuo, riferito ad entrambi i contratti, era determinato in £ 2.982.430.719, di cui:
– £ 1.945.632.233, quale canone revisionato al 1 gennaio 1990 per i servizi di cui al contratto rep. n. 1232/85;
– £ 693.006.549, quale canone per il potenziamento della raccolta R.S.U. e della raccolta differenziata di cui al contratto rep. n. 338/90;
– £ 343.791.937, somma stimata salvo conguaglio, quali oneri di smaltimento e trasporto R.S.U. in discarica controllata.
II punto 14 del nuovo contratto stabiliva che il nuovo canone era da corrispondere e revisionarsi con le modalità  previste nel contratto del 20 febbraio 1985, rep. n. 1232.
Per tutto quanto non previsto nel contratto rep. n. 338/90, infine, si rinviava al capitolato speciale allegato del contratto rep. n. 1232/85.
Durante l’esecuzione dei predetti contratti, con successive deliberazioni, venivano affidati alla S.p.e.m. S.p.A. alcuni servizi integrativi, tutti regolati dal contratto rep. n. 830 del 24.07.1997, per un importo complessivo pari a £ 6.706.229.140, oltre IVA.
Con tale ultimo contratto la S.p.e.m. S.p.A. si obbligava a sottostare a tutti i patti e condizioni già  stabiliti nel contratto del 31 dicembre 1990 n. 338, con le integrazioni e le modificazioni ivi previste.
Evidenziava, in particolare, la ricorrente che, a fronte di un quadro negoziale quale quello sopra descritto, a partire dall’anno 1996, il Comune di Modugno ometteva di pagare le somme dovute a titolo di revisione prezzi, per complessivi euro 1.394.645,48.
Nelle more, la S.p.e.m. S.p.A. cedeva il proprio ramo d’azienda alla Waste Italia S.p.A., che subentrava nei servizi oggetto degli appalti surrichiamati, giusta autorizzazione dell’Amministrazione Comunale di Modugno, previa determina dirigenziale dell’VIII Settore n. 12 del 26 gennaio 2001.
Infine, da ultimo, la Waste Italia S.p.A. mutava la propria denominazione sociale in Unendo S.p.A..
A fronte del ritenuto inadempimento rispetto al pagamento delle somme in tesi dovute a titolo di revisione prezzi, con atto di accesso agli arbitri del 27 dicembre 2005, notificato in data 30 dicembre 2005 e ricevuto il 2 gennaio 2006, la Waste Italia S.p.A. chiedeva al Comune di Modugno il detto pagamento in relazione ai rapporti negoziali di cui contratti rep. n. 1232/1985, n. 338/1990 e n. 830/1997, per l’importo sopra menzionato, oltre IVA, rivalutazione ed interessi.
Nel corso della procedura arbitrale in tal modo avviata, il Collegio Arbitrale nominato emetteva un lodo parziale, depositato in data 24 gennaio 2008, con il quale, non definitivamente pronunciando:
a) dichiarava la nullità  della clausola compromissoria, con riferimento al contratto rep. n. 830 del 1997 e, conseguentemente, il difetto di potestas judicandi con riferimento al complessivo rapporto contrattuale, a far data dal momento della stipula del contralto del 1997;
b) rigettava tutte le eccezioni preliminari formulate dalla difesa del Comune di Modugno.
Con ordinanza del 4 febbraio 2008, il Collegio disponeva lo svolgimento di attività  istruttoria per il tramite di una consulenza tecnica d’ufficio, a seguito della quale il Collegio emetteva lodo definitivo.
Con tale statuizione, in particolare, il Collegio Arbitrale: a) riconosceva il diritto della Waste Italia S.p.A. (ora Unendo S.p.A.) al pagamento da parte del Comune di Modugno della revisione prezzi per i canoni relativi al contratto rep. n. 833/1990, per i1 periodo dal 1 gennaio 1996 al 24 luglio 1997; b) condannava il Comune di Modugno, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della somma di € 218.805,24 (duecentodiciottomilaottocentocinque,24) oltre interessi da calcolarsi così come indicato in motivazione, ed ulteriori interessi (sulla somma complessiva indicata) dal momento della notifica della domanda di accesso alla liquidazione; c) rigettava la domanda di pagamento del danno da svalutazione monetaria, altresì regolando le spese legali e di funzionamento della procedura arbitrale.
Nella more, l’Amministrazione Comunale di Modugno proponeva appello avverso il lodo parziale, pur non impugnando il successivo lodo definitivo.
Permanendo l’interesse della Unendo S.p.A. a richiedere l’ulteriore quota della revisione prezzi per il compenso relativo ai servizi espletati in favore del Comune di Modugno con il contratto di appalto rep. n. 830/1997, con il ricorso in esame la più volte citata società  argomentava nel merito a supporto della propria prospettazione, evidenziando la violazione delle disposizioni contrattuali e di quelle contenute nei relativi allegati; la violazione, dell’art. 6 L. 537/1993 e ss. mm. e ii. (oggi art. 115 D.Lgs. 163/2006), altresì rimarcando l’eccesso di potere dell’amministrazione resistente per travisamento dei presupposti in diritto.
Con memoria difensiva priva di data, depositata in Segreteria il 30 ottobre 2010, si costituiva in giudizio il Comune di Modugno, ricostruendo in fatto l’articolata vicenda negoziale intercorsa con la società  ricorrente e con le sue danti causa, in particolare evidenziando come, nel contratto rep. n. 830/97, l’Amministrazione Comunale avesse concesso alla S.p.e.m. S.p.A. il “servizio di spazzamento, nonchè quello potenziato ed integrato di N.U.”.
La detta società , dal canto suo, si obbligava a “sottostare a tutti i patti e le condizioni stabiliti nel contratto principale del 30.12.1990 n. 338 e relativo capitolato d’oneri, senza pretendere alcun maggiore compenso, nè sollevare alcuna eccezione, comunque deducibile, se non il prezzo stabilito con le suddette deliberazioni” (cfr. art. 2 del citato contratto).
In diritto, il Comune di Modugno eccepiva l’inammissibilità  del gravame per contestuale pendenza dinanzi alla Corte d’Appello di Bari di un appello proposto avverso il già  menzionato lodo parziale del 24 gennaio 2008; eccepiva altresì un ulteriore profilo di inammissibilità  per l’intervenuta prescrizione del presunto credito; nel merito, la difesa della Amministrazione resistente si diffondeva sulla infondatezza della pretesa giuridica avanzata in atti dalla società  ricorrente.
Da ultimo, nel corso del presente procedimento, l’appello proposto dalla Amministrazione Comunale di Modugno avverso il lodo arbitrale parziale veniva definito con sentenza n. 837/2013 del 23 aprile 2013, recante declaratoria di improcedibilità  del gravame e condanna alle spese del Comune appellante.
DIRITTO
Deve preliminarmente rilevarsi che, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, lettera e), punto 2, D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, sono incluse nell’ambito della giurisdizione esclusiva del G.A. le questioni attinenti alla clausola di revisione del prezzo e al relativo provvedimento applicativo nei contratti ad esecuzione continuata o periodica, nell’ipotesi di cui all’articolo 115 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (già  art. 6, comma 4, legge n. 537/1993).
Ancora in via preliminare ed in rito, deve rilevarsi che l’eccezione di inammissibilità  del ricorso per previa pendenza, dinanzi alla Corte d’Appello di Bari, di un appello proposto avverso il lodo parziale del 24 gennaio 2008, pronunciato tra le parti, non risulta, ad oggi, processualmente rilevante.
Come anche evidenziato sopra, con sentenza n. 837/2013 del 23 aprile 2013, prodotta in atti, la Corte d’Appello di Bari, definitivamente pronunciando, ha deciso il menzionato procedimento di impugnazione con declaratoria di improcedibilità  del gravame e condanna alle spese del Comune appellante.
Avverso detta sentenza non risulta siano stati interposti mezzi di gravame.
Tale elemento, in sè complessivamente considerato, depriva di rilievo processuale la sollevata eccezione, venendo in tal modo meno il presupposto di fatto (pendenza di processo su lodo parziale) su cui la medesima si fondava.
Ne consegue che detta eccezione dovrà  essere rigettata, per sopravvenuto mutamento della situazione di fatto sulla quale essa stessa era stata articolata.
Ancora preliminarmente e nel merito, l’ulteriore eccezione di inammissibilità  del ricorso per intervenuta prescrizione del credito vantato dalla Unendo S.p.A. è parimenti infondata.
Nel caso di specie, oggetto di controversia è il diritto della Società  ricorrente ad ottenere dal Comune di Modugno la revisione prezzi sui canoni pagati in corrispettivo dei servizi di nettezza urbana di cui al contratto rep. n. 830/97, così come intercorso fra le parti.
La revisione del canone è una specifica obbligazione contrattuale che consiste precipuamente nell’obbligo, per la stazione appaltante, di attivare un procedimento per la verifica della sussistenza delle condizioni che la legittimino, stabilendo, in caso di positivo esito della verifica, il nuovo ammontare del canone revisionato e, conseguentemente, provvedendo al pagamento dell’eventuale supero.
Poichè tale specifica ed articolata obbligazione trova la sua fonte in senso tecnico nel contratto intercorso fra le parti, il termine di prescrizione che la riguardi non può che essere quello ordinario decennale, ex art. 2946 c.c..
A nulla rileva, ai fini di una diversa qualificazione della fattispecie e di un diverso computo del termine prescrizionale, che il procedimento di revisione prezzi acceda a corrispettivi da versarsi sub specie di canoni.
In tal modo qualificati, essi potrebbero infatti considerarsi come astrattamente rientranti nella categoria di “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”, finendo per essere assoggettabili – ex art. 2948 c.c. – ad un termine di prescrizione di durata quinquennale.
àˆ invece di tutta evidenza come, nella fattispecie che qui ci occupa, si sia in presenza di due obbligazioni del tutto diverse come presupposti, struttura e funzione.
Come è noto, presupposto del canone, nella tipologia negoziale dell’appalto di servizi oggetto del presente giudizio, è lo svolgimento di una prestazione della quale il canone medesimo costituisca il corrispettivo.
Presupposto della revisione prezzi è invece un mutamento meramente eventuale delle condizioni economiche generali del contesto in cui l’appalto è svolto, che impone un adeguamento del prezzo di modo che la durata dell’appalto non si trasformi in un inaccettabile rischio implicito latente per l’impresa appaltatrice.
Quanto alla struttura, canone e revisione prezzi si differenziano fra loro in modo netto, in quanto pur costituendo entrambe, in ultima analisi, somme di denaro, la seconda è tipicamente calcolata come quota percentuale del primo, rapportata percentualmente all’ammontare del corrispettivo complessivo a versarsi per unità  di tempo presa in considerazione, normalmente a basa annuale.
Quanto, infine, alla funzione, il canone è la controprestazione del servizio reso, così come pattuito; la revisione prezzi è il meccanismo negoziale in forza del quale si neutralizza il rischio di eccessiva onerosità  sopravvenuta della prestazione dedotta in appalto.
La loro meramente apparente sovrapposizione deriva dal fatto che, nella fisiologia di rapporti negoziali del tipo di quelli che qui ci occupa, i canoni revisionati vengono tipicamente pagati come un corpus (contro)prestazionale unitario, in tal modo passando in secondo piano i differenti titoli giuridici del quantum debeatur e i diversi meccanismi amministrativi e civilistici in forza dei quali sia i canoni che le quote di revisione dei medesimi vengono determinati.
Su tali presupposti, il termine di prescrizione del diritto alla revisione prezzi non può essere di durata quinquennale, ma deve essere correttamente ricostruito come avente durata decennale, ex art. 2946 c.c..
Ad abundantiam, ove pure si voglia per assurdo ritenere la durata quinquennale del termine di prescrizione, esso non risulta essersi perfezionato in relazione al caso di specie.
Come più volte evidenziato, il diritto per il quale il ricorrente agisce è quello all’ottenimento delle differenze revisionali scaturenti dal contratto rep. n. 830/97, per il periodo di attività  prestata fino a tutto l’anno 2000.
Anche volendo prescindere da numerosi atti aventi chiara portata interruttiva del termine prescrizionale, quali le note spedite dalla ricorrente in data 7 maggio 2001 ed in data 20 dicembre 2001, vi è di dirimente che la domanda di accesso al Collegio arbitrale di cui sopra – di per sè atto di indubitabile valenza interruttiva – risulta essere stata portata alla notifica il 30 dicembre 2005, comunque prima – sia pure di pochissimo – dell’integrale maturarsi del periodo di cinque anni astrattamente necessario alla prescrizione del diritto.
Da quanto sin qui detto non può che conseguire il rigetto della spiegata eccezione di prescrizione, per insussistenza dei relativi presupposti.
Nel merito, il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
La pretesa correlata alla revisione dei prezzi contrattuali ha, in sè e per sè considerata, consistenza di vero e proprio diritto di credito che sorge per effetto della sussistenza, nella fattispecie concreta, degli elementi costitutivi previsti dalla legge.
Essa, pertanto, sussiste ed è fondata nell’an quand’anche manchi un’espressa previsione contrattuale in tal senso, ovvero, ove presente, sia di contenuto non conforme (cfr., per tutte, T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, Sentenza 5 settembre 2012, n. 1634; in senso conforme, T.A.R. Puglia Bari, Sez. I, Sentenza 23 maggio 2013, n. 811).
In generale, deve ribadirsi che l’istituto della revisione prezzi riguarda, senza eccezioni, tutti i contratti pubblici inerenti servizi e forniture ad esecuzione periodica o continuativa, qualificabili come appalti.
Da un punto di vista funzionale, il meccanismo revisionale ha lo scopo di tutelare il pubblico interesse a che le prestazioni di beni e servizi da parte degli appaltatori della Pubblica Amministrazione non subiscano con il tempo una diminuzione qualitativa a causa degli aumenti dei prezzi dei fattori della produzione, incidendo sulla percentuale di utile stimata al momento della formulazione dell’offerta, alterando il quadro finanziario sulla cui base è stato stipulato il contratto (si vedano sul punto le citate sentenze di questa Sezione n. 811/2013 e n. 1634/2012; in senso conforme, la precedente n. 670 del 23 febbraio 2010, nonchè, sempre recentemente, C.d.S., Sez. VI, n. 3568 del 9 giugno 2009 e n. 4065 del 19 giugno 2009).
L’art. 6 legge n. 537/1993, prima, e l’art. 115 D.Lgs. n. 163/2006, poi, recano una disposizione che è dunque unanimemente interpretata quale norma imperativa, che sostituisce di diritto eventuali pattuizioni contrarie o mancanti nei contratti pubblici, di servizi e forniture, ad esecuzione periodica o continuativa (ex multis: cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994; 16 giugno 2003 n. 3373; 8 maggio 2002 n. 2461; 19 febbraio 2003 n. 916; cfr. anche questa Sezione, 23 febbraio 2010, n. 670).
Tutto ciò premesso, la questione di interpretazione dell’articolato rapporto contrattuale intercorso fra le parti, nel senso che vi sia stata (o meno) prosecuzione naturale fra i contratti n. 1232 del 20.2.1985 e n. 338 del 31.12.1990 ed il contratto n. 830 del 24.7.1997 – per avere in quest’ultimo le parti richiamato ed accettato la disciplina contenuta nei precedenti due atti contrattuali, di modo che tutte le clausole di detti due contratti avrebbero dovuto applicarsi indistintamente anche al contratto del 1997, ivi inclusa quella sulla revisione del canone, per come disciplinata dal combinato disposto di cui agli artt. 4 del contratto del 1985 e 9 del relativo capitolato speciale d’appalto – perde di pregnante rilievo decisorio, nella misura in cui l’applicazione del meccanismo revisionale in favore dell’impresa appaltatrice è comunque il frutto dell’operare di una norma imperativa e sarebbe in insanabile contrasto con essa qualunque interpretazione del complesso negoziale suddetto che porti alla materiale esclusione del maggior compenso revisionato per tutti i servizi e le prestazioni di cui al contratto del 1997, come si determinerebbe in caso di rigetto dell’introdotto ricorso.
Per altro, come più volte evidenziato, con il contratto rep. n. 830/1997 la società  ricorrente ha continuato ad espletare tutti i servizi previsti e disciplinati nei contratti n. 1232 del 20.2.1985 e n. 338 del 31.12.1990, assumendo altresì il carico prestazionale (e la relativa controprestazione) scaturente da ulteriori servizi integrativi.
Nel contratto del 1997, in riferimento alla revisione del canone, è stato stabilito, all’art. 5, che:
1) per i servizi previsti nell’originario contratto n. 1232 del 20.2.1985 dovrà  essere applicata la clausola revisionale prevista dall’art. 9 del capitolato speciale di appalto;
2) per i servizi previsti nell’ulteriore contratto n. 338 del 31.12.1990 continuerà  a trovare applicazione la clausola revisionale prevista dall’allora vigente legge n. 41 del 28 febbraio 1986, art. 33, con abbattimento dell’alea contrattuale del 10%;
3) quanto infine ai nuovi servizi oggetto del contratto n. 338 del 31.12.1990, si applicherà  il meccanismo revisionale con periodicità  annuale ed in conformità  all’art. 44 della legge 23 dicembre 1994 n. 723.
Tale ultima voce revisionale non può che essere collegata, come stabilito nel contratto n. 830/1997, a tutti i patti e le condizioni fissate nel contratto principale n. 338/1990, a sua volta richiamante le precedenti disposizioni di cui al contratto n. 1232/1985 e relativo capitolato speciale, con particolare riguardo al metodo revisionale di cui all’art. 9 del medesimo.
Accertata, nei termini sopra indicati, la spettanza nell’an della pretesa azionata da parte ricorrente, può passarsi alla valutazione dell’importo del quantum revisionale da riconoscerle secondo diritto.
A fronte della specifica indicazione, ad opera delle parti, di un meccanismo specifico di computo dell’importo revisionale, non può applicarsi l’usuale criterio elaborato dalla giurisprudenza in via suppletiva per la determinazione del detto importo, di per sè ancorato all’indice medio del paniere di variazione dei prezzi per le famiglie di operai e impiegati (c.d. indice F.O.I.), per come mensilmente rilevato dall’I.S.T.A.T. (sul punto, si veda da ultimo C.d.S., Sez. V, n. 7254 del 1.10.2010 e n. 2786 del 9.6.2008; si vedano inoltre le sentenze della Sez. VI del C.d.S. nn. 4065 e n. 3568 del 2009 e di questa Sezione n. 811/2013 e n. 1634/2012).
A fini di determinazione del quantum revisionale nel caso di specie, ritiene il Collegio che, a fronte della mancata contestazione dei conteggi revisionali da parte del Comune di Modugno, da effettuarsi con le modalità  espressamente previste dall’art. 9 del capitolato speciale allegato al contratto n. 1232/1985, si sia concretizzato il diritto dell’impresa ricorrente all’ottenimento della revisione prezzi nei termini dalla medesima specificamente richiesti e meglio contabilmente dettagliati alle pagg. 10-13 del ricorso introduttivo.
Da ultimo, in punto di spese del presente procedimento, la peculiare complessità  negoziale del caso di specie, in uno con la articolata vicenda processuale che l’ha caratterizzato, impongono di considerare sussistenti gravi ed eccezionali motivi di legge al fine di disporre l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Alfredo Giuseppe Allegretta, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/04/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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