1. Pubblica Sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Comunicazione – Lingua da utilizzare


2. Pubblica Sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Omessa traduzione – Conseguenze


3. Pubblica Sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – Preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.n. 241/90 – Omessa traduzione – E’ vizio sostanziale
 
4. Pubblica Sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Diniego di rinnovo – Conoscenza lingua italiana da parte dell’istante – Onere della prova – Incombe sulla p.A.


5. Pubblica Sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Obbligo di valutare elementi sopravvenuti – Sussiste

1. La comunicazione dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione dello straniero deve avvenire in una lingua a questi comprensibile.


2. La mancata traduzione del diniego di rinnovo del permesso di soggiorno non costituisce vizio di legittimità  del provvedimento, in quanto non incide sulla correttezza del potere esercitato. L’obbligo di traduzione, infatti, è teso esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., per cui la sua violazione provoca semplicemente la rimessione in termini ai fini dell’eventuale impugnazione dell’atto negativo.


3. L’omessa traduzione del preavviso di rigetto, ex art. 10 bis L.n. 241/90, della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno integra un vizio rilevante sotto il profilo sia formale che sostanziale, in quanto impedisce all’interessato di poter formulare le proprie osservazioni ed eventualmente di indicare elementi sopravvenuti ai fini della positiva valutazione dell’istanza.


4. Nel caso in cui l’Amministrazione procedente abbia comunicato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno in lingua italiana, incombe su di essa l’onere di provare l’effettiva conoscenza della predetta lingua da parte dell’istante, non essendo a tal fine sufficiente addurre la risalente permanenza in Italia dello straniero.


5. In tema di esame della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare gli elementi sopravvenuti rispetto alla data di presentazione dell’istanza dovendo, in applicazione dei principi di economicità  ed efficienza dell’azione amministrativa, aver riguardo alla situazione attuale e concreta in cui lo straniero si trova al momento dell’effettiva conclusione del procedimento.

N. 00392/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00168/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 168 del 2014, proposto da: 
Kishno Chandro, rappresentato e difeso dall’avv. Rosa Guerra, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Matteotti, 26; 

contro
Questura di Bari, in persona del Questore pro tempore, e Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, entrambi rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del provvedimento Cat. A.12/2013/Imm. n. 32/P.S. emesso dalla Questura di Bari in data 28.06.2013 e notificato il 07.11.2013, con cui è stato decretato il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata dal ricorrente, nonchè di ogni altro atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Bari e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori, avv. Rosa Guerra, per il ricorrente, e avv. dello Stato Donatella Testini, per le amministrazioni intimate;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
 

Considerato che il decreto impugnato, recante il diniego del rinnovo del permesso di soggiorno per insufficienza dei mezzi di sostentamento del ricorrente, redatto in lingua italiana, non è stato tradotto e comunicato allo stesso in una lingua a lui comprensibile, contravvenendo a quanto previsto dall’art. 2, comma 6, del D. Lgs. 286/98, ai sensi del quale la comunicazione dei provvedimenti concernenti l’ingresso, il soggiorno e l’espulsione dello straniero deve avvenire in una lingua a questi comprensibile;
Considerato che la mancata traduzione non costituisce vizio di legittimità  del provvedimento, in quanto la relativa previsione non incide sulla correttezza del potere esercitato, ma è tesa esclusivamente a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall’art. 24 Cost., con la conseguenza che la mancata traduzione non comporta l’illegittimità  dell’atto, come sostenuto da parte ricorrente, ma soltanto l’eventuale rimessione in termini, rispetto alla difettosa comunicazione, al fine di svolgere con compiutezza l’impugnazione contro lo stesso;
Considerato tuttavia che nel caso di specie l’inosservanza della previsione sopra detta ricorre non solo con riferimento al provvedimento di diniego impugnato, ma anche con riferimento alla presupposta fase procedimentale di cui all’art. 10bis della l. 241/90 , e che tale circostanza integra un vizio rilevante sotto il profilo sia formale che sostanziale, avendo precluso al ricorrente di poter rappresentare le proprie controdeduzioni e anche di poter addurre elementi nuovi – quali l’intervenuta assunzione a tempo indeterminato con mansioni di cameriere o la produzione di nuove buste paga – e all’amministrazione di valutarli;
Ritenuto inoltre sussistente in capo all’amministrazione l’onere di provare l’effettiva conoscenza della lingua italiana da parte dello straniero, ogni qualvolta, in deroga alla previsione sopra detta, la stessa non si avvalga di una traduzione in una lingua a questi conosciuta ai fini della comunicazione dell’atto, non ritenendo il Collegio sufficiente la mera presunzione della conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero in relazione alla risalente permanenza del soggetto in Italia, come invece avvenuto nel caso di specie;
Visto l’art. 5, comma 5, D. Lgs. citato, nella parte in cui prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno possa essere concesso quando, pur essendo venuti a mancare i requisiti già  riscontrati all’atto dell’ingresso, siano sopraggiunti (prima che l’amministrazione si pronunci sulla domanda) i nuovi elementi che ne consentano, comunque, il rilascio, privilegiando così l’aderenza della determinazione amministrativa alla situazione attuale e concreta in cui lo straniero si trova al momento dell’effettiva conclusione del procedimento, in applicazione dei principi di economicità  ed efficienza dell’azione amministrativa;
Tenuto conto dell’orientamento giurisprudenziale che sul punto riconosce quindi l’obbligo di valutare anche gli elementi sopravvenuti relativi alla sussistenza dell’attività  lavorativa (ex multis Cons. St., III, 5826 del 31.10.2011);
Ritenuto pertanto di dover accogliere il presente gravame ai fini del riesame della posizione del ricorrente alla luce delle motivazioni rappresentate;
Ravvisati infine giusti motivi per compensare le spese;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il decreto impugnato, fatte salve le ulteriori determinazione dell’Autorità  Amministrativa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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