1. Processo amministrativo – Principi generali — Provvedimento non immediatamente lesivo – Interesse a ricorrere – Non sussiste – Fattispecie.
 
2. Processo amministrativo – Principi generali – Impugnazione del provvedimento di approvazione di una graduatoria – Mancata partecipazione al procedimento – Legittimazione ad agire – Difetta

1. Difetta il presupposto dell’interesse a ricorrere qualora il ricorrente impugni un provvedimento non immediatamente lesivo dei propri interessi (nel caso di specie, il ricorrente ha impugnato la delibera da cui ha appreso l’intenzione dell’Amministrazione di chiudere il servizio di continuità  assistenziale presso il quale operava e non già  il provvedimento di attivazione del servizio 118, cui è conseguita la soppressione del centro).


2. Difetta la legittimazione ad agire del ricorrente, qualora questi impugni il provvedimento di approvazione della graduatoria di mobilità  interaziendale, ma non abbia partecipato al relativo procedimento, pur avendone i requisiti.

N. 00390/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00447/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 447 del 2011, proposto da: 
Giuseppina Carducci, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Di Penta e Pierpaolo Andreoni, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Amendolito in Bari, viale Borsellino e Falcone, 23/B; 

contro
Azienda Sanitaria Locale di Foggia, in persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppina Norma Bortone, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Putignani, 75; 

nei confronti di
Brigida Villani, non costituita; 

per l’annullamento
delle Deliberazioni del Direttore generale dell’ASL FG, n. 2425 e n. 2426 del 14.12.2010, pubblicate dal 14.12.2010 al 29.12.2010 sull’albo pretorio dell’azienda, aventi ad oggetto rispettivamente: “Servizio di continuità  assistenziale. Proroga a tutto il 31/01/2011 delle disposizioni per il potenziamento delle sedi di Foggia e San Giovanni Rotondo” e “Mobilità  interaziendale Servizio Emergenza Urgenza 118”, nonchè di ogni ulteriore atto prodromico, presupposto e comunque connesso;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2014 la dott.ssa Paola Patatini e uditi per le parti i difensori avv. Luigi Di Penta, per la ricorrente, e avv. Raffaele Dalosio, su delega dell’avv. Giuseppina Norma Bortone, per l’ASL;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La dott.ssa Giuseppina Carducci, medico chirurgo in servizio, all’epoca dei fatti, presso il centro di continuità  assistenziale (ex guardia medica) del Comune di Isole Tremiti (San Domino), ha impugnato le delibere in oggetto, deducendo vizi di violazione di legge ed eccesso di potere sotto diversi profili.
Lamenta, in particolare, la ricorrente di essere venuta a conoscenza della prossima chiusura del servizio di continuità  assistenziale presso il quale la stessa operava, dalla lettura della delibera impugnata, n.2425, in cui si richiama, quale parte integrante, una nota della segreteria provinciale della FIMMG di Foggia che, rappresentando la necessità  di potenziare le dotazioni organiche dei centri di continuità  assistenziale dei Comuni di Foggia e S. Giovanni Rotondo, proponeva di far fronte ai relativi oneri economici con la soppressione del centro di continuità  assistenziale di Isole Tremiti, attesa la prossima apertura in quel Comune di una postazione di emergenza territoriale 118.
Parte ricorrente fa inoltre presente che la ASL di Foggia aveva proceduto ad acquisire le richieste di mobilità  interaziendale, nell’ottica di costituire graduatorie di medici disponibili per l’emergenza urgenza 118, anche per il Comune di Isole Tremiti.
Tuttavia la dott.ssa Carducci, pur essendo in possesso dei requisiti professionali richiesti, non presentava domanda.
Le graduatorie di mobilità  interaziendale, così risultanti, venivano infine approvate con l’ulteriore delibera, quivi gravata, n. 2526.
Si è costituita in giudizio l’ASL intimata, eccependo preliminarmente l’inammissibilità  del ricorso e chiedendone comunque il rigetto in quanto infondato.
All’udienza pubblica del 13.02.2014 la causa è stata introitata per la decisione.
Rileva il Collegio che l’eccezione di inammissibilità  è fondata nei termini di seguito precisati.
Difettano infatti nel caso di specie le condizioni generali per l’azione, ovvero l’interesse a ricorrere e la legittimazione ad agire della ricorrente.
Ed invero, quanto alla impugnata delibera n.2425, deve rilevarsi che tale provvedimento non ha alcun contenuto immediatamente lesivo, configurandosi la paventata lesione come solo eventuale e comunque non derivante in via immediata dalla deliberazione impugnata, bensì dalla richiamata nota della FIMMG, nella quale si prevedeva – quale mera proposta – la soppressione del centro presso il quale operava la ricorrente, al fine di realizzare una compensazione di spesa.
La soppressione del centro è invero avvenuta successivamente, solo a seguito della deliberazione n. 218 del 17.2.2011 di attivazione del servizio 118 presso l’Isola di San Domino; deliberazione, questa sì immediatamente lesiva, tuttavia non impugnata dalla ricorrente.
Con riferimento alla delibera n.2426, invece, relativa all’approvazione della graduatoria di mobilità  interaziendale, il Collegio deve ravvisare il difetto di legittimazione, non avendo la ricorrente partecipato all’interpello indetto dall’azienda sanitaria, pur avendone i requisiti, come dalla stessa dichiarato.
La mancata partecipazione all’interpello la priva infatti della titolarità  di una posizione differenziata e qualificata meritevole di tutela.
Le spese seguono la soccombenza, nell’importo liquidato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Bari, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Condanna parte ricorrente al pagamento di euro 2000,00 (duemila), a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e C.P.A, in favore dell’amministrazione intimata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario
Paola Patatini, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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