Leggi, decreti, regolamenti – Verifica di legittimità  dell’atto amministrativo – Tempus regit actum – Fattispecie

In applicazione del principio tempus regit actum la verifica della legittimità  dell’atto amministrativo va condotta alla stregua della disciplina vigente al momento della sua adozione (nella specie, il TAR ha ritenuto illegittima la richiesta della Regione Puglia di restituzione, insieme al contributo concesso ex L.R. n. 39/1979, anche degli interessi in conto capitale, in quanto la disciplina in base alla quale il contributo era stato concesso, a differenza di quella sopravvenuta, non prevedeva la restituzione degli interessi sul capitale versato).

N. 00384/2014 REG.PROV.COLL.
N. 02128/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2011, proposto da: 
S. & V. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Lucio Ferrara, con domicilio eletto presso l’avv. Antonio Fatone in Bari, via Principe Amedeo 164; 

contro
Regione Puglia; 

per l’annullamento
dei provvedimenti di cui alle note del Dirigente dell’Ufficio Incentivi alle PMI – Servizio Ricerca e Competitività  – Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l’Innovazione della Regione Puglia, del 12.9.2011 e del 29.9.2011,
previo accertamento
del diritto della società  ricorrente di ripetere dalla Regione Puglia la somma di euro 85.154,44 (di cui euro 40.670,98 per quota capitale ed euro 44.483,46 per quota interessi) oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno del pagamento effettuato il 3.10.2011 per la cancellazione vincolo turistico-alberghiero;
con condanna della Regione Puglia a corrispondere alla società  ricorrente le predette somme indebitamente percepite.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e udito per la ricorrente il difensore avv. Lucio Ferrara;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la S & V s.r.l. ha impugnato i provvedimenti con i quali la Regione Puglia le ha richiesto il pagamento della somma di euro 85.154,44 (di cui euro 40.670,98 per quota capitale ed euro 44.483,46 per quota interessi) per la cancellazione vincolo turistico-alberghiero iscritto sull’immobile di sua proprietà , chiedendo altresì la condanna della Regione a corrisponderle le somme a tale titolo versate.
La ricorrente ha esposto che con delibera di Giunta Regionale n. 8434 del 25 ottobre 1988 la Regione Puglia aveva concesso alla ditta Pesante Antonio il contributo in conto capitale di L. 78.750.000 per la ristrutturazione dell’albergo denominato Hotel Gargano sito in Manfredonia, con conseguente costituzione del vincolo di destinazione turistico-alberghiera per 25 anni; con istanza del 21.11.2003 i coniugi Pesante Antonio e Romanelli Maria Antonietta avevano chiesto la cancellazione anticipata del vincolo previo rimborso del contributo percepito, stante la sopravvenuta impossibilità  di tale destinazione; nell’anno 2004 l’Hotel Gargano veniva acquistato dalla società  ricorrente, che ribadiva l’interesse alla cancellazione anticipata del vincolo a causa dei risultati negativi di bilancio.
Con la delibera di G.R. n. 1225/2005 la Regione accoglieva l’istanza, alle condizioni di cui all’art. 9 della L.R. 39/79, previo accertamento dell’avvenuta restituzione del contributo erogato con gli interessi legali.
La S & V s.r.l., stante l’impossibilità  di far fronte alla restituzione del contributo a causa delle perdite subite, rappresentava alla Regione che gli interessi, secondo il disposto della legge regionale citata, non erano dovuti, ma la Regione ribadiva che, essendo stata la L.R. 39/79 abrogata dall’art. 18 della L.R. 6/88, a far data dal 10 gennaio 1988, e sostituita dalla L.R. 12/89, secondo la nuova disciplina (art. 5) era dovuta la restituzione anche degli interessi legali sul contributo.
La società  ricorrente chiedeva quindi, sulla base della nuova normativa, la cancellazione del vincolo per la scadenza della durata dello stesso, prevista dall’art. 5 L.R. 12/89 in 20 anni, ma la Regione ribadiva che, non essendo stata impugnata la delibera del 2005 che imponeva la restituzione del contributo, la cancellazione poteva esser richiesta solo a tale condizione, e che le agevolazioni godute erano quelle disciplinate dalla L.R. 39/79.
A sostegno del ricorso sono state formulate, in unico motivo, le censure di violazione dell’art. 9 L.R. 39/79, violazione ed omessa applicazione dell’art. 5 L.R. 12/89, violazione del principio tempus regit actum e dell’art. 97 Cost., eccesso di potere sotto vari profili.
Nessuno si è costituito per l’Amministrazione intimata.
Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso è parzialmente fondato e deve essere accolto per quanto di ragione.
Dall’esame degli atti di concessione del contributo percepito dalla ditta Pesante Antonio, dante causa della ricorrente, si evince infatti che la relativa domanda è stata presentata nel vigore della legge regionale n. 39 del 1979 e che in applicazione della stessa è stato erogato il finanziamento e iscritto il vincolo alberghiero, benchè tali atti esecutivi abbiano avuto luogo dopo la formale abrogazione di tale legge ad opera delle normative successive.
Tanto risulta sia dalla delibera di concessione del contributo, n. 8434 del 25.10.1988, ai sensi della L.R. 39/79, che dal successivo atto notarile di costituzione del vincolo, con la relativa nota di trascrizione, che riportano chiaramente la durata venticinquennale dello stesso, come appunto era previsto dalla legge regionale 39/79.
La costituzione del vincolo ad opera dei proprietari del bene con durata venticinquennale in esecuzione della delibera di concessione già  di per sè rende evidente come il contributo sia stato percepito in applicazione della previgente disciplina e ne debba quindi seguire il disposto, come del resto ritenuto dalla Regione nella nota inviata il 12 settembre 2011.
Alla luce di tali considerazioni deve ritenersi che, non essendo all’epoca delle istanze decorso il termine di 25 anni previsto dalla legge e dall’atto costitutivo del vincolo, correttamente l’Amministrazione ha imposto, quale condizione per la cancellazione, la restituzione del contributo erogato.
Tuttavia, come rilevato dalla ricorrente, la legge regionale n. 39/79 (in virtù della quale il contributo è stato concesso) non prevedeva, a differenza della successiva disciplina, la restituzione degli interessi sul capitale versato.
Di conseguenza, sotto tale profilo risulta fondata la domanda svolta in via subordinata dalla ricorrente, avente ad oggetto l’illegittimità  della richiesta di restituzione anche dell’importo corrispondente agli interessi.
In tali termini il ricorso deve quindi essere accolto, con condanna della Regione Puglia alla restituzione dell’importo di euro 44.476,78, già  versato in conto interessi dalla ricorrente al solo fine di ottenere la cancellazione del vincolo, come emerge dal bonifico del 3 ottobre 2011 in atti.
Sulla somma suddetta sono dovuti gli interessi legali dal giorno della domanda (15 novembre 2011, data di notifica del ricorso) al saldo, secondo il disposto dell’art. 2033 c.c..
La soccombenza parziale giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e per l’effetto condanna la Regione Puglia, in persona del Presidente pro tempore, alla restituzione in favore della ricorrente della somma di euro 44.476,78, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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