1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Deposito – Termine – Sospensione feriale – Applicabilità 


2. Processo amministrativo –  Giudizio impugnatorio – Ricorso – Condominio – Omessa indicazione del nome dell’amministratore – Irrilevanza – Fattispecie


3. Procedimento amministrativo – Provvedimento amministrativo – Qualificazione giuridica – Criterio della natura del potere esercitato


4. Procedimento amministrativo – Comunicazione avvio del procedimento – Ordinanza contingibile ed urgente – Omissione – Legittimità 


5. Enti e organi della p.A. – Sindaco – Ordinanze contingibili ed urgenti – Presupposti – Situazione di natura eccezionale – Necessità   


6. Enti e organi della p.A. – Ordinanze contingibili ed urgenti – Termine di efficacia – Fissazione – Necessità 

1. La sospensione c.d. feriale dei termini processuali  di cui alla Legge 7.10.1969, n. 742 opera anche con riferimento al termine per il deposito del ricorso dinanzi al giudice amministrativo.


2. L’omessa indicazione del nome dell’amministratore del condominio nell’epigrafe del ricorso da questo proposto e nella procura alle liti, deve ritenersi irrilevante qualora il ricorso sia proposto anche dai singoli condomini (nella fattispecie, peraltro, l’ordinanza emessa dal sindaco, ed oggetto della impugnazione, era diretta sia al condominio sia ai condomini).


3. Il provvedimento amministrativo va qualificato sulla base del potere di cui l’Amministrazione ha fatto in concreto utilizzo con l’emanazione del provvedimento e tale qualificazione rientra tra i poteri del G.A., che ben può prescindere dalla qualificazione ad esso attribuita dall’Amministrazione stessa.


4. Con riferimento all’adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato, poichè dette garanzie sono incompatibili con l’urgenza di provvedere, che costituisce il presupposto fondamentale dei provvedimenti in questione.


5. La possibilità  di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente da parte del Sindaco è strettamente condizionato alla sussistenza di un pericolo attuale per la incolumità  pubblica, che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti “extra ordinem” atti a porre rimedio a situazioni di natura eccezionale, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.


6. Tra i requisiti di validità  delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti vi è la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento; il carattere della contingibilità  esprime, infatti, l’urgente necessità  di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente e a ciò è correlato necessariamente il carattere della provvisorietà , che postula l’efficacia temporalmente limitata dell’ordinanza.

N. 00359/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01399/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1399 del 2008, proposto da: 
Condominio Villa Vittoria, Giuliano Colecchia, Gilberto Colzani, Felice Del Mastro, Antonietta Frattura, Umberto Galano, Mario Massa, Renato Staffieri, rappresentati e difesi dall’avv. Gianfranco Di Mattia, con domicilio eletto presso Roberto Savino in Bari, c.so V.Emanuele N.143; 

contro
Comune di Lesina in Persona del Sindaco P.T., rappresentato e difeso dall’avv. Vito Aurelio Pappalepore, con domicilio eletto presso Vito Aurelio Pappalepore in Bari, via Pizzoli, 8; 

per l’annullamento
dell’ordinanza sindacale n. 22 – prot. 9691 dell’11 giugno 2008, che ha imposto ai ricorrenti <<l’obbligo di provvedere alla verifica annuale delle condizioni di stabilità  del condominio “Villa Vittoria” da prodursi sotto forma di relazione congiunta tra ingegnere e geologo, convalidata da giuramento, con scadenza inderogabile al 30 aprile di ogni anno>>.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Lesina in Persona del Sindaco P.T.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 marzo 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Gianfranco Di Mattia e Vito Aurelio Pappalepore;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Ccon ricorso notificato il 30 agosto 2008 e depositato in data 14 ottobre 2008, il condominio Villa Vittoria nonchè i sette condomini proprietari – destinatari dell’ordinanza – Colechia Giuliano, Colzani Gilberto, Del Mastro Felice, Frattura Antonietta, Galano Umberto, Massa Mario, Staffieri Renato impugnano l’ordinanza sindacale n. 22 prot. 9691 dell’11 giugno 2008, che ha imposto ai ricorrenti “l’obbligo di provvedere alla verifica annuale delle condizioni di stabilità  del condominio Villa Vittoria da prodursi sotto forma di relazione congiunta tra ingegnere e geologo, convalidata da giuramento, con scadenza inderogabile al 30 aprile di ogni anno”.
Premessa ampia espositiva in punto di fatto, i ricorrenti articolano le seguenti doglianze:
1) Violazione e falsa applicazione di legge (art. 97 Costituzione; artt. 50, 54 e 107 Decreto legislativo n. 267/2000).
Eccesso di potere (per incompetenza, per difetto di attribuzione; per difetto dei presupposti di fatto e di diritto, per difetto e, per quanto espresso, per contraddittorietà  e per illogicità  di motivazione).
Sotto un primo aspetto, i ricorrenti contestano che il riferimento, contenuto nell’epigrafe dell’atto, al solo art. 50 del T.U. n. 267 del 2000 possa valere come riferimento all’esercizio dei poteri di ordinanza contingibile ed urgente, che sono invece previsti dal successivo art. 54.
Sotto altro profilo, viene rilevato che l’ordine dato dall’amministrazione costituisce un vero e proprio limite alla proprietà  privata, anche in considerazione dei costi che vengono posti a carico della stessa, tale potere sarebbe stato illegittimamente esercitato in quanto: a) non sussiste alcuna situazione di urgenza idrogeologica; b) l’atto esula del tutto – sia soggettivamente sia oggettivamente – dalle competenze sindacali; c) non esiste alcun titolo giuridico attraverso il quale si possa trasferire sui privati un onere economico per un intervento che avrebbe dovuto essere compiuto dal Comune.
2) Violazione e falsa applicazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.); Eccesso di potere (per ingiustizia manifesta, per disparità  di trattamento, per ingiustizia manifesta, per mancata considerazione di presupposti di fatto di diritto, per erronea valutazione dei presupposti considerati, per difetto assoluto di motivazione);
I deducenti rilevano che nello stesso anno 2008 il Comune, consapevole che gli interventi relativi al rischio geologico rientrano nella propria competenze situazionale, ha emanato un bando di gara mediante procedura aperta per lavori di messa in sicurezza del territorio comunale interessato da fenomeni di dissesto geologico; sicchè non si comprende per quale motivo si sia invece voluto imporre ad essi un onere economicamente rilevante (€ 6000 oltre Iva) mentre per altre parti del territorio comunale tale onere è stato accollato alle finanze comunali.
3) Violazione e falsa applicazione di legge (L. 241/1990).
Non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento inerente alla volontà  di addossare un obbligo così gravoso.
Si è costituito in giudizio l’intimato Comune di Lesina chiedendo il rigetto del gravame, del quale eccepisce il tardivo deposito in giudizio.
Riassuntivamente il Comune sostiene che il Sindaco ha fatto corretta applicazione dei poteri di cui agli articoli 50 e 54 del T.U. n. 267/00 e che l’ordinanza qui in contestazione è un’ ordinanza c.d. “libera”, categoria alla quale sono sussumibili i provvedimenti tesi ad affrontare accadimenti che potrebbero mettere in pericolo una collettività  e che costituiscono esercizio di un potere che autorizza a dettare regole di condotta e sanzioni che conculcano la sfera di autonomia dei singoli garantita invece dal principio silentium legis libertas civium.
Le parti hanno prodotto memoria e repliche in vista della pubblica udienza del 5 marzo 2014 alla quale il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Vanno preliminarmente esaminate le eccezioni sollevate dalla difesa del Comune.
Infondata è quella di tardivo deposito del ricorso, dato che la notifica è stata effettuata durante il periodo delle ferie giudiziarie sicchè opera la sospensione dei termini di cui alla L. 7 ottobre 1969, n. 742.
Irrilevante risulta l’ulteriore eccezione con cui si prospetta sia la arenza di legittimazione a ricorrere in capo al Condominio, sia la mancata indicazione del nominativo dell’amministratore nell’atto di ricorso e nel mandato, posto che il ricorso è stato collettivamente proposto – oltre che dal condominio – anche dai sette proprietari degli appartamenti che lo costituiscono e che sono individuati nominativamente come destinatari dell’ordinanza.
Così definite le questioni preliminari, può passarsi alla disamina del merito del gravame.
In punto di fatto, va rilevato che il territorio del Comune di Lesina è interessato da rilevanti fenomeni di dissesto geologico.
In particolare, per quanto in questa sede rileva, in data 15.4.2008 la Polizia municipale e l’UTC hanno rilevato, in località  Lesina Marina, alla via dei Pini n. 34, una voragine avente dimensioni di m. 1 di diametro e m. 1,5 di profondità . In pari data il Comando provinciale dei VV.FF. di Foggia ha richiesto al Comune di dichiarare l’inagibilità  degli stabili denominati Villa Vittoria e Villa Roberta.
Pertanto, con ordinanze n. 15 e 16 del 18 aprile 2008 il Sindaco ha dichiarato inagibili i condomini Villa Vittoria e Villa Roberta. Successivamente con nota prot. n. 7846 del 9 maggio 2008 l’Ufficio tecnico comunale ha chiesto al condominio Villa Vittoria di fornire indagini geologiche volte a dimostrare l’assenza del fenomeno del dissesto idrogeologico all’interno dell’area di sedime del fabbricato nonchè di quelle immediatamente limitrofe.
A tale ordinanza ha ottemperato il condominio, depositando in data 5 giugno 2008 la richiesta indagine geologica.
Pertanto, con l’ordinanza n. 22 dell’11 giugno 2008 il Sindaco – preso atto delle positive risultanze della relazione geologica – ha revocato l’ordinanza n. 15 del 2008, che aveva dichiarato l’inagibilità  dell’immobile.
In tale contesto non può dubitarsi che quella qui impugnata sia un’ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 del T.U. n. 267/00, ancorchè tale norma non sia stata espressamente richiamata, dato che il provvedimento amministrativo, per consolidato insegnamento giurisprudenziale va qualificato sulla base del potere di cui si è fatto in concreto utilizzo (cfr. ex multis Cons. St., Sez. III, 27 settembre 2012, n. 5117, che afferma che “rientra tra i poteri del giudice amministrativo quello di inquadrare correttamente il provvedimento gravato, anche eventualmente prescindendo dalla qualificazione ad esso attribuita dall’Amministrazione, dovendosi avere riguardo alla natura sostanziale del potere esercitato”).
Del pari infondato è il terzo motivo, con il quale i ricorrenti hanno dedotto la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 per mancato invio della comunicazione di avvio del procedimento e violazione delle connesse garanzie procedimentali. Infatti, rispetto alle ordinanze contingibili ed urgenti non occorre il rispetto delle regole procedimentali poste a presidio della partecipazione del privato essendo queste incompatibili con l’urgenza di provvedere, che costituisce il presupposto fondamentale dei provvedimenti in questione (cfr. ex plurimis, Cons. St. Sez. V, 19 settembre 2012 n. 4968).
Il ricorso risulta invece fondato con riguardo alla rilevata mancanza di un termine finale all’obbligo imposto (addirittura previsto con cadenza annuale a tempo indeterminato).
Invero, la possibilità  di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è legata alla sussistenza di un pericolo concreto e attuale, che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti “extra ordinem” per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale ed imminente per l’incolumità  pubblica, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento (cfr., fra le altre, TAR Piemonte, Sez. I, 21 dicembre 2012 n. 1382; TAR Puglia sez. II, 5 giugno 2012 n. 1099; Cons. St., Sez. V, 25 maggio 2012 n. 3077; TAR Calabria, Sez. I, 9 marzo 2012 n. 245).
Tra i requisiti di validità  delle ordinanze contingibili ed urgenti vi è la fissazione di un termine di efficacia del provvedimento. Il carattere della contingibilità  esprime l’urgente necessità  di provvedere con efficacia ed immediatezza in casi di pericolo attuale od imminente e a ciò è correlato necessariamente il carattere della provvisorietà , che implica che le misure previste devono avere efficacia temporalmente limitata (cfr. Cons. St., sez. VI, 9 febbraio 2001 n. 580).
Le spese del giudizio, sussistendo giusti motivi, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.
Spese compensate.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Cesira Casalanguida, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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