1. Espropriazione per pubblica utilità  – Decreto di esproprio – Autonoma lesività  – Onere di impugnazione nel termine decadenziale – Sussiste
 
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Nullità  – Per precedente annullamento giurisdizionale dell’atto presupposto – In caso di annullamento per motivi procedimentali – Non sussiste

1. Il decreto di esproprio, seppure atto consequenziale alla dichiarazione di pubblica utilità , è dotato di una sua precisa autonomia e lesività  in quanto segna la conclusione del procedimento ed è in grado di realizzare il definitivo trasferimento del titolo di proprietà , ed è dunque inammissibile il ricorso proposto per la declaratoria della nullità  di un decreto di esproprio emesso successivamente all’annullamento giurisdizionale del provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità  dell’opera, in quanto avrebbe dovuto essere oggetto di autonoma impugnazione nel termine decadenziale di 60 gg.
 
2. Non sussiste la nullità  di un decreto di esproprio emesso successivamente all’annullamento del presupposto provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità , allorquando quest’ultimo sia stato annullato per motivi meramente procedimentali e non sostanziali.

N. 00297/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00615/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 615 del 2011, proposto da: 
Antonia Lorusso, Vincenzo Lorusso, Cesarea Lorusso, Maria Lorusso, Giuseppe Lorusso e Carolina Lorusso, rappresentati e difesi dall’avv. Faustina Dilena, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carmelo Piccolo in Bari, via Pisanelli, n.14; 

contro
Comune di Altamura, in persona del Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Ventura, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Carlo Gaudenzi in Bari, via Trevisani, n. 74; 

per la declaratoria di nullità ,
previa concessione di idonee misure cautelari,
“del decreto definitivo di esproprio n. 1 del 3 giugno 2008, notificato il 12 giugno 2008, relativo all’ablazione degli immobili occorsi per la realizzazione della strada di P.R.G. di collegamento di via Piccinni con via Gravina e raccordo via Tivoli; nonchè
per l’accertamento
– del diritto alla restituzione dei suoli in pristino stato ovvero, in subordine, ove la tutela restitutoria sia sostanzialmente preclusa dall’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica, del diritto al pagamento del corrispondente valore venale dei suoli abusivamente occupati, da determinarsi al momento della irreversibile trasformazione o secondo il maggior valore che la zona ha raggiunto nel tempo dalla occupazione alla liquidazione, il tutto con rivalutazione all’attualità  ed interessi legali frattanto maturati;
– del diritto al risarcimento dei danni causati dalla occupazione illecita e trasformazione abusiva dei suoli dei ricorrenti, con la conseguente condanna del Comune di Altamura al pagamento di quanto dovuto al predetto titolo, oltre interessi e rivalutazione, con determinazione anche ai sensi dell’art. 35 d.lg. 80/1998 come modificato dalla l. 205/2000.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e uditi per le parti i difensori, gli avv.ti Vito Spano e Giuseppe Ventura;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con ricorso, ritualmente notificato l’11 marzo 2011 e depositato il 25 marzo 2011, i sigg.ri Antonia Lorusso, Vincenzo Lorusso, Cesarea Lorusso, Maria Lorusso, Giuseppe Lorusso e Carolina Lorusso, hanno chiesto la declaratoria di nullità  del decreto definitivo di esproprio n. 1 del 3 giugno 2008, notificato il 12 giugno 2008, relativo all’ablazione degli immobili occorsi per la realizzazione della strada di P.R.G. di collegamento di via Piccinni con via Gravina e raccordo via Tivoli; hanno chiesto altresì l’accertamento del diritto alla restituzione dei suoli in pristino stato ovvero, in subordine, ove la tutela restitutoria sia sostanzialmente preclusa dall’avvenuta realizzazione dell’opera pubblica, del diritto al pagamento del corrispondente valore venale dei suoli abusivamente occupati, da determinarsi al momento della irreversibile trasformazione o secondo il maggior valore che la zona ha raggiunto nel tempo dalla occupazione alla liquidazione, il tutto con rivalutazione all’attualità  ed interessi legali frattanto maturati, nonchè del diritto al risarcimento dei danni causati dalla occupazione illecita e trasformazione abusiva dei loro suoli, con la conseguente condanna del Comune di Altamura al pagamento di quanto dovuto al predetto titolo, oltre interessi e rivalutazione, con determinazione anche ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. n. 80 del 1998, come modificato dalla l. n. 205 del 2000.
A sostegno del gravame, con due motivi di ricorso, sono state articolate le seguenti censure: violazione e falsa applicazione dell’art. 21-septies della legge n. 241 del 1990 e s.m.i., sotto due profili.
Parte ricorrente premette che, con sentenza n. 5395 del 15 dicembre 2005, passata in giudicato, la Sezione Terza aveva accolto il ricorso da essa proposto, dichiarando la violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90 in riferimento all’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento volto alla dichiarazione di pubblica utilità , al fine di garantire la partecipazione dei soggetti destinati a subire l’espropriazione; che nonostante l’annullamento giurisdizionale dell’atto recante la dichiarazione di pubblica utilità , l’Amministrazione comunale avrebbe proseguito nell’iter di un procedimento oramai divenuto illegittimo, concludendolo con l’adozione del decreto definitivo di esproprio n. 1 del 3 giugno 2008.
Ad avviso di parte ricorrente il giudicato recherebbe con sè un effetto viziante, un effetto caducatorio ed un effetto conformativo; inoltre eliminerebbe in radice il potere ablatorio della p.a., con conseguente nullità  del successivo decreto di espropriazione.
Parte ricorrente ha prodotto documentazione.
Si è costituito a resistere in giudizio il Comune di Altamura che ha eccepito la tardività  dell’impugnazione, in quanto il ricorso sarebbe stato notificato all’Ente solo in data 11 marzo 2011, dopo due anni e nove mesi dalla notificazione ai ricorrenti del decreto definitivo di esproprio; ha dedotto, in subordine l’infondatezza del ricorso stesso e chiesto, pertanto, il suo rigetto.
Alla camera di consiglio del 13 aprile 2011 il Presidente, ai sensi dell’art. 112, comma 4, c.p.a., ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo, in quanto erroneamente iscritta; il suddetto comma, soppresso dall’art. 1, comma 1, lett. cc), n. 2) del D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 195 prevedeva: “Nel processo di ottemperanza può essere altresì proposta la connessa domanda risarcitoria di cui all’articolo 30, comma 5, nel termine ivi stabilito. In tal caso il giudizio di ottemperanza si svolge nelle forme, nei modi e nei termini del processo ordinario.”.
All’udienza pubblica del 4 aprile 2013 la causa è stata rinviata.
Parte ricorrente ha presentato una memoria per l’udienza di discussione.
All’udienza pubblica del 5 febbraio 2014 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio deve esaminare innanzitutto l’eccezione di tardività  dell’impugnazione, sollevata dal Comune di Altamura.
L’eccezione è fondata nei termini di seguito esposti ed il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Il Collegio non condivide la prospettazione di parte ricorrente in quanto ritiene che l’annullamento della dichiarazione di pubblica utilità  non sia in grado di provocare un’automatica caducazione del decreto di esproprio che, invece, avrebbe dovuto essere tempestivamente impugnato nel termine di 60 giorni dalla data della notifica avvenuta il 12 giugno 2008.
Come sostenuto dalla giurisprudenza amministrativa condivisa dal Collegio, infatti, il decreto di esproprio, seppure atto consequenziale alla dichiarazione di pubblica utilità , è dotato di una sua precisa autonomia e lesività  in quanto segna la conclusione del procedimento ed è in grado di realizzare il definitivo trasferimento del titolo di proprietà  (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 1869 del 27 marzo 2009).
Considerato che nella fattispecie oggetto di gravame il decreto di esproprio n. 1 del 3 giugno 2008, è stato regolarmente notificato il 12 giugno 2008 e non tempestivamente impugnato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto per la declaratoria di nullità  del suddetto decreto.
Si ritiene di dover precisare che comunque, anche a voler seguire in via puramente ipotetica la prospettazione di parte ricorrente, il ricorso sarebbe stato comunque inammissibile, in quanto il giudicato formatosi sulla sentenza n. 5395 del 15 dicembre 2005 di annullamento della dichiarazione di pubblica utilità , è un giudicato solo formale e non sostanziale.
La dichiarazione di pubblica utilità , infatti, come riferito dalla stessa parte ricorrente, è stata annullata per violazione e falsa applicazione degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/90, in riferimento all’obbligo di dare preventiva comunicazione dell’avvio del procedimento, al fine di garantire la partecipazione dei soggetti destinati a subire l’espropriazione e, quindi, solo per violazione di vizi procedimentali e, conseguentemente, l’Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi alla citata sentenza riesercitando il potere.
Quanto alle spese, si ritiene che sussistono i motivi che giustificano la compensazione integrale delle spese tra le parti, tenuto conto dell’esito della causa e della limitata attività  difensiva di parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/03/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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