Processo Amministrativo – Giudizio impugnatorio – Revoca del provvedimento impugnato – Sopravvenuto difetto di interesse – Spese giudiziali – Principio della c.d. soccombenza virtuale – Applicabilità 

La declaratoria dell’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, determinato dalla revoca del provvedimento oggetto di gravame,  non preclude la pronuncia sulle spese di lite che vanno liquidate in applicazione del principio della soccombenza virtuale.

N. 00261/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00025/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a. sul ricorso numero di registro generale 25 del 2014, proposto da: 
Costruzioni De Chirico s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Rotunno, con domicilio ex lege presso il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Segreteria Sezione III, in Bari, Piazza Massari, nn. 6-14;

contro
Comune di Terlizzi – non costituito; 

per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
“- della Deliberazione della Giunta Comunale di Terlizzi del 20 dicembre 2013 n. 180 prot. n. 36859 del 31.12.2013 avente ad oggetto: “Borgo di Sovereto – variante al PRG ai sensi dell’art. 16 LR 56/1980 – Proposta di adozione al Consiglio Comunale”
– della relazione del Dirigente del Settore Servizi tecnici prot. n. 578/UTC del 18.12.2013;
– delle due allegate planimetrie in fogli A3 riportanti lo stato attuale e la variante;
nonchè
– di tutti gli atti, anche materiali, ad esse presupposti, conseguenti e connessi ancorchè non nominati.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
VISTO il decreto n. 10 del 14 gennaio 2014 con il quale il Presidente di questa Sezione ha respinto l’istanza di misure cautelari monocratiche, proposta dal ricorrente ai sensi dell’art. 56 c.p.a., e fissato la camera di consiglio del 5 febbraio 2014 per l’esame collegiale dell’istanza incidentale di sospensione cautelare;
Visti gli artt. 35, comma 1, lettera c) e 85, comma 9, c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Luigi Rotunno;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’art. 60 c.p.a. per la pronuncia in forma semplificata;
CONSIDERATO che con ricorso, ritualmente notificato e depositato in data 10 gennaio 2014, la Costruzioni De Chirico s.r.l. ha chiesto l’annullamento della deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Terlizzi del 20 dicembre 2013 n. 180 prot. n. 36859 del 31 dicembre 2013, avente ad oggetto: “Borgo di Sovereto – variante al PRG ai sensi dell’art. 16 LR 56/1980 – Proposta di adozione al Consiglio Comunale”, della relazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 578/UTC del 18 dicembre 2013 e delle due allegate planimetrie in fogli A3 riportanti lo stato attuale e la variante;
CONSIDERATO che la Costruzioni De Chirico s.r.l., con atto depositato in data 3 febbraio 2014, ha rappresentato:
– che la Giunta Comunale del Comune di Terlizzi, con delibera n. 10 del 23 gennaio 2014, avente ad oggetto “Borgo di Sovereto – variante al PRG ai sensi dell’art. 16 LR 56/1980 – Proposta di adozione al Consiglio Comunale”, depositata in giudizio, ha espressamente revocato la gravata delibera n. 180/2013 di identico oggetto;
– che è altresì da intendersi (implicitamente) revocata e/o comunque non più presupposta la parimenti gravata relazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 578 /UTC del 18 dicembre 2013, atteso che la citata nuova delibera di Giunta “prende atto” della (anch’essa nuova) relazione del Dirigente del Settore Servizi Tecnici prot. n. 22/ UTC del 22 gennaio 2014;
– che, sebbene l’Amministrazione intimata continui a perseguire l’iter procedimentale sotteso al complesso procedimento di approvazione di una variante urbanistica, rispetto al quale, naturalmente, essa società  ricorrente proseguirà  la tutela giurisdizionale dei propri interessi, con riferimento al presente giudizio impugnatorio non può che constatarsi il sopravvenuto difetto di interesse, a ragione degli atti revocatori posti in essere dall’Amministrazione, che tuttavia non hanno dato soddisfazione alle ragioni del ricorrente, reiterando i contenuti lesivi della propria sfera giuridica;
CONSIDERATO che parte ricorrente con la medesima nota, per le suddette ragioni, ha insistito per la condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle spese di lite, oltre al rimborso del contributo unificato;
CONSIDERATO che alla camera di consiglio del 5 febbraio 2014 il difensore di parte ricorrente ha confermato il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione del gravame;
RITENUTO, alla luce di quanto sopra, di dover conseguentemente dichiarare l’improcedibilità  del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse;
RITENUTO, quanto alle spese del giudizio, che, in forza del principio della soccombenza virtuale, tenuto conto che il Comune di Terlizzi ha provveduto a revocare il provvedimento oggetto di gravame nelle more del presente giudizio, vanno poste a carico dell’Ente intimato, nell’importo liquidato nel dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna il Comune di Terlizzi al pagamento di complessivi € 1.000,00 (euro mille/00) in favore della Costruzioni De Chirico s.r.l., a titolo di spese, diritti e onorari di causa, oltre CPA e IVA.
Contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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