Edilizia e urbanistica – Attività  edilizia privata – Condono – Silenzio assenso – Area sottoposta a vincolo paesaggistico – Inconfigurabilità 

In una zona interessata da vincolo paesaggistico, la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dall’art. 35 comma 18 della l. 28 febbraio 1985, n. 47 implica l’imprescindibile  acquisizione del parere favorevole dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità  ambientale della costruzione senza titolo. Ne consegue che, se al momento dell’esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il parere favorevole sulla conformità  dell’intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso non è configurabile: in caso contrario, infatti, gli interessati, ottenendo comunque l’assenso attraverso il  silenzio, trarrebbero dall’inerzia dell’amministrazione un risultato che giammai avrebbero ottenuto con un provvedimento espresso.


*
La sentenza n. 248 del 17 febbraio 2014 è identica nella massima.

N. 00249/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00680/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 680 del 2009, proposto da: 
Maria Moramarco, rappresentata e difesa dall’avv. Carlo Rella, con domicilio eletto presso Antonio Vinci in Bari, via Principe Amedeo, n. 141; 

contro
Comune di Altamura, rappresentato e difeso dall’avv. Emilio Bonelli, con domicilio eletto presso il medesimo in Bari, presso la Segreteria di questo Tar, Piazza Massari, n. 6; 

per l’annullamento
del Provvedimento del Dirigente del III Settore, prot. n. 7, datato 2.2.2009, con il quale si “decide di respingere la domanda richiamata in premessa e, per l’effetto, di non concedere il titolo abilitativo edilizio in sanatoria richiesto” e si ingiunge la demolizione delle opere edili abusive, nonchè del provvedimento contenente preliminare di diniego del 20.11.2008, prot. n. 61471 del 12.12.2008, nonchè di ogni altro atto presupposto e consequenziale emesso anche se non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti il difensore, avv. Emilio Bonelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. Il Comune di Altamura ha respinto l’istanza di condono edilizio presentata dalla ricorrente, ritenendo le opere non suscettibili di sanatoria, per l’esistenza di vincoli ambientali e paesistici sull’area di sedime dell’immobile e perchè l’immobile rientra nella tipologia 1 della classificazione normativa delle ipotesi di abuso.
L’interessata impugna pertanto gli atti in epigrafe, deducendone l’illegittimità  sulla base di tre motivi di ricorso:
1) formazione del silenzio-assenso ex art. 35, comma 18, della L. n. 47/85;
2) violazione dell’art. 31 della L. n. 47/85, poichè l’area non sarebbe gravata da usi civici, come assume il provvedimento, e comunque la presenza di tale vincolo non precluderebbe la sanatoria, poichè le aree gravate da usi civici possono essere affrancate;
3) eccesso di potere e violazione di legge, in quanto l’area di sedime non sarebbe gravata da vincoli ambientali e paesistici e perchè il Comune avrebbe dovuto chiedere l’autorizzazione paesaggistica alle competenti autorità .
Si è costituito il Comune di Altamura, eccependo l’inammissibilità  del gravame e comunque chiedendone l’integrale rigetto.
All’udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di rito in quanto il ricorso è palesemente infondato nel merito.
Al riguardo il Collegio osserva quanto segue.
3. Risulta documentalmente (v. certificato di destinazione urbanistica depositato dal Comune di Altamura) che i terreni, di proprietà  della ricorrente, individuati in catasto del Comune di Altamura al foglio 218, particelle 338-339-596, sono destinati a zona agricola E1 di P.R.G., interessata da vincoli faunistici.
4. L’art. 32 del D. L. n. 269/2003, conv. in L. n. 326/2003, stabilisce al comma 27 che “le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria qualora ¦ d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonchè dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità  del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.
5. Il Comune di Altamura ha, pertanto, correttamente operato allorquando ha deciso di non concedere alla ricorrente il titolo abilitativo edilizio in sanatoria richiesto, sicchè nessuno dei motivi di ricorso può trovare accoglimento.
6. Va innanzitutto respinto il primo motivo, con il quale parte ricorrente deduce l’intervenuto accoglimento della domanda per silentium, ai sensi dell’art. 35, comma 18, della legge n. 47/85, essendo decorso il termine di 24 mesi dalla presentazione della domanda di sanatoria senza che l’amministrazione si sia pronunciata.
Al riguardo il Collegio osserva che in una zona interessata da vincolo paesaggistico la formazione del provvedimento tacito di assenso alla concessione in sanatoria, previsto dal richiamato art. 35, comma 18, postula indefettibilmente la previa acquisizione del parere favorevole dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo sulla compatibilità  ambientale della costruzione senza titolo. Ne consegue che, se al momento dell’esame della domanda di sanatoria non risulta acquisito il (necessario) parere favorevole sulla conformità  dell’intervento alla disciplina paesaggistica, la formazione del silenzio-assenso è preclusa (C.d.S., sez. VI, n. 5669/2007).
La regola desumibile dagli artt. 32 e 35, della L. 28 febbraio 1985 n. 47, secondo cui il rilascio della concessione in sanatoria per abusi realizzati su aree sottoposte a vincolo presuppone in ogni caso il parere favorevole dell’autorità  preposta alla tutela del vincolo stesso, vale anche nel caso di condono tacito; nè tale regola può subire deroghe a causa di comportamenti omissivi dell’autorità  procedente, posto che l’inerzia dell’amministrazione non potrebbe far guadagnare agli interessati un risultato che gli stessi non potrebbero eventualmente mai conseguire col provvedimento espresso (T.A.R. Puglia Lecce, sez. III, n. 5958/2005).
7. Invertendo l’esame delle ulteriori censure, il terzo motivo è infondato alla luce delle risultanze del certificato di destinazione urbanistica, sopra richiamato.
8. La reiezione del terzo motivo determina l’inammissibilità , per carenza d’interesse, della seconda doglianza, posto che quest’ultima, anche in caso di eventuale fondatezza, non potrebbe, comunque, determinare l’accoglimento del gravame e l’annullamento del provvedimento impugnato.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile.
La particolarità  della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Desirèe Zonno, Presidente FF
Marco Poppi, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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