1. Leggi, decreti, regolamenti – Deliberazione di Giunta regionale – Natura giuridica – Atto amministrativo generale – Parere commissione consiliare regionale – Irrilevanza 


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Ricorso – Esame dei motivi – Assorbimento censure – Conseguenze  – Fattispecie 


3. Procedimento amministrativo – Provvedimento vincolato – Principi generali –   Principio del raggiungimento scopo

1. Va attribuita natura di atto amministrativo a contenuto generale alla deliberazione di Giunta che abbia il carattere di un atto  espressione di una mera potestà  amministrativa  finalizzata alla cura di interessi pubblici, privo della potestà  normativa/regolamentare – innovativa dell’ordinamento -, con la conseguenza che, diversamente dal regolamento, non abbisogna del parere della commissione consiliare regionale (nella specie la delibera di G.R. recava ad oggetto la fissazione di mere direttive generali e di indirizzo per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in esecuzione del regolamento regionale 30 dicembre 2010, n. 24).


2. In base a consolidato indirizzo giurisprudenziale, ove il provvedimento impugnato sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante al rigetto della sua istanza.


3. Se il provvedimento impugnato sia stato assunto in mera applicazione di un altro provvedimento recante la fissazione di direttive e indirizzi generali, le eventuali violazioni di natura procedimentale che lo connotano non hanno rilievo, trattandosi di un atto vincolato che non lascia alcun margine di discrezionalità  all’Amministrazione e trovando, pertanto, applicazione il principio di raggiungimento dello scopo di cui all’articolo 21 octies L.241/90:”non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato”. 

N. 00276/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00566/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 566 del 2011, proposto da Silift s.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Nanula, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, Strada Torre Tresca, 2/A;

contro
Regione Puglia, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maddalena Torrente e Isabella Fornelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura della Regione Puglia in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 33;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della nota della Regione Puglia – Area politiche per lo sviluppo, il lavoro e l’innovazione – Servizio energia, reti e infrastrutture materiali per lo sviluppo – Ufficio energia – protocollo n. AOO159/17/12/2010 n. 0017527, pervenuta alla ricorrente il 24.12.2010, con la quale, in riferimento alla domanda di autorizzazione unica per la costruzione e l’esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica – fonte eolica di potenza totale 12 MW nel Comune di Biccari, comunicava l’archiviazione della pratica;
– delle deliberazioni della Giunta Regionale n. 35/2007 e n. 2259/2010, nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi, seguenti e conseguenti, ancorchè non conosciuti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2013 per le parti i difensori avv.ti Francesco Nanula e Maddalena Torrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Silift s.r.l. presentava tra marzo e settembre 2008 n. 12 distinte istanze di autorizzazione unica per la realizzazione in agro del Comune di Biccari di un pari numero di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili mediante istallazione di singole turbine eoliche.
Con nota del 25.10.2010 la Regione Puglia evidenziava che le istanze risultavano prive dell’attestazione di avvenuto versamento degli oneri di istruttoria per l’applicazione dell’art. 12 dlgs n. 387/2003; che, inoltre, dette istanze non risultavano complete del progetto delle opere elettriche di connessione validato dalla società  distributrice che ha assegnato il punto di connessione; che, infine, detta documentazione unitamente al versamento degli oneri di istruttoria per ciascuna istanza, pena l’improcedibilità  della domanda e relativa archiviazione, doveva pervenire entro dieci giorni dalla data del ricevimento della stessa nota.
La Regione Puglia con la gravata nota del 17.12.2010 (avente ad oggetto ” D.G.R. 35/2007 – Allegato A – punto 2.3.2 – Verifica della documentazione relativa alla domanda presentata dalla Silift s.r.l. per la costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica – fonte eolica di potenza totale 10 MWp, nonchè le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell’impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Biccari (FG), ai sensi del comma 3 dell’art. 12 D.Lgs. 387 del 29.12.2003.”) così provvedeva:
«Con riferimento alla vostra, e alla precedente nota dello scrivente Servizio prot. n. 15221 del 25/10/2010 cui la stessa fa riscontro, si rileva che, rispetto alle integrazioni richieste, la documentazione fornita resta carente con particolare riferimento alla progettazione delle opere elettriche di connessione validata dalla Società  distributrice.
Attesa inoltre la distinta individualità  delle istanze pervenute è comunque necessario un distinto versamento ai sensi della DGR n. 2259 del 26 ottobre 2010, che ha novellato gli oneri istruttori, per ognuna di esse.
Laddove Codesta Società  fosse intenzionata, invece, a formalizzare un nuovo procedimento, eventualmente comprensivo in unicum di tutte le distinte proposte progettuali per le quali è stata richiesta autorizzazione, è necessario che si proceda per esso ad una nuova istanza per dare avvio ad un iter autorizzativo ex novo, con coinvolgimento di tutte le autorità  competenti a norma di legge, comprese quelle deputate ad effettuare le verifiche di compatibilità  ambientale.
La suddetta documentazione, in unico esemplare, dovrà  pervenire, senza ulteriore avviso, entro giorni 10 dalla data di ricevimento della presente, decorso tale termine l’istanza si intenderà  decaduta.».
Con mail del 20 gennaio 2011 la Regione Puglia dichiarava decadute ed archiviate le istanze presentate dalla società  ricorrente.
L’interessata impugnava il menzionato provvedimento del 17.12.2010, nonchè le deliberazioni di Giunta regionale n. 35 del 23.1.2007 e n. 2259 del 26.10.2010.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) nullità  della D.G.R. n. 35/2007 per violazione dello Statuto della Regione Puglia approvato con legge regionale n. 7/2004; contrasto con la legge n. 241/1990; nullità  derivata: la Regione Puglia avrebbe richiesto alla società  ricorrente adempimenti derivanti dalle previsioni della D.G.R. n. 35/2007; tuttavia, poichè la materia in esame (energia) rientrerebbe nella competenza legislativa concorrente Stato – Regione, la potestà  regolamentare in detta materia spetterebbe al Governo e non alle Regioni; la D.G.R. n. 35/2007 sarebbe inoltre un regolamento della Giunta Regionale approvato in violazione dello Statuto della Regione Puglia (art. 44) che richiede in tal caso il parere preventivo ed obbligatorio (anche se non vincolante) della Commissione consiliare competente per materia; detto parere nel caso di specie non sarebbe stato adottato dalla Commissione, nè tantomeno richiesto;
2) annullabilità ; violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 1 bis legge n. 241/1990; eccesso di potere; violazione del principio di legalità ; violazione del principio di proporzionalità ; mancata convocazione della conferenza di servizi: la D.G.R. n. 35/2007, nel richiedere la documentazione attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e le relative modalità  di collegamento (previsione applicata con il gravato provvedimento che evidenzia a tal riguardo la carenza della progettazione delle opere elettriche di connessione), aggraverebbe eccessivamente il procedimento amministrativo in contrasto con i principi di cui alla legge n. 241/1990, introducendo requisiti nuovi ed ulteriori rispetto alla normativa di riferimento; peraltro la mancata assegnazione del punto di connessione non sarebbe imputabile alla società  ricorrente, bensì alle società  erogatrici dell’energia; le uniche disposizioni applicabili per il rilascio della autorizzazione unica sarebbero il dlgs n. 387/2003 e la legge n. 241/1990; il provvedimento gravato violerebbe i principi di matrice comunitaria di proporzionalità  e del giusto equilibrio degli interessi coinvolti; lo stesso si fonderebbe anche sull’omesso versamento degli oneri di istruttoria ai sensi della D.G.R. n. 2259 del 26.10.2010; tuttavia, il suddetto richiesto e distinto versamento ai sensi della citata D.G.R. n. 2259/2010 sarebbe illegittimo in quanto la tariffa prevista dalla menzionata D.G.R. non sarebbe applicabileratione temporis alle istanze oggetto del presente giudizio (detta deliberazione escluderebbe, infatti, la propria operatività  con riferimento alle istanze presentate in data anteriore al 180° giorno precedente l’adozione della stessa D.G.R.); inoltre, sarebbe stata omessa la convocazione della conferenza di servizi come prescritto dall’art. 12 dlgs n. 387/2003;
3) eccesso di potere per irregolarità ; violazione di legge (artt. 1, 3, 7, 8, 9, 10, 10 bis, 14, 14 bis e 29 legge n. 241/1990); violazione di legge (art. 51, lett. c) dello Statuto della Regione Puglia); violazione del principio generale di buona amministrazione: varie disposizioni della legge n. 241/1990 relative alle garanzie di partecipazione procedimentale sarebbero state violate dall’Amministrazione regionale (precisamente: asserita omessa indicazione dei rimedi esperibili avverso gli atti impugnati, del responsabile del procedimento, dell’oggetto del procedimento promosso, della sede e dell’orario degli uffici ove accedere per visionare gli atti); inoltre, l’Amministrazione non avrebbe risposto alle osservazioni formulate dalla istante con nota prot. n. 15215; nonostante le richieste di parte ricorrente, non sarebbe stata indetta una conferenza di servizi con tutti i soggetti interessati, come previsto dall’art. 12, comma 3 dlgs n. 387/2003 (in quella sede la Regione avrebbe potuto acquisire la documentazione che nel provvedimento impugnato si afferma essere carente);
4) violazione delle direttive comunitarie e del protocollo di Kyoto: l’archiviazione delle istanze della società  ricorrente violerebbero la normativa comunitaria e gli impegni sottoscritti dallo Stato italiano con l’adozione del protocollo di Kyoto.
Si costituiva l’Amministrazione regionale, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Quanto al motivo di ricorso sub 1), va evidenziato che la materia dell’energia rientra in forza dell’art. 117, comma 3 Cost. nella competenza legislativa concorrente Stato – Regione.
Conseguentemente, la potestà  regolamentare in detta materia spetta, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, non già  allo Stato, bensì alle Regioni (cfr. art. 117, comma 6 Cost.).
In ogni caso, va evidenziato che la censurata D.G.R. n. 35/2007 (che impone gli adempimenti contestati dalla società  ricorrente e la cui omissione ha comportato l’adozione del gravato provvedimento negativo) in forza delle argomentazioni di seguito esposte non ha natura regolamentare, bensì di atto amministrativo generale di indirizzo.
Relativamente alla doglianza relativa alla asserita violazione della previsione di cui all’art. 44, comma 2 dello Statuto regionale pugliese (in forza del quale “I regolamenti sono sottoposti al parere preventivo obbligatorio, non vincolante, delle Commissioni consiliari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni, decorso il quale si intende favorevole.”), si deve osservare quanto segue.
Le argomentazioni esposte dalla ricorrente sul punto non sono condivisibili.
L’atto in esame (D.G.R. n. 35/2007 recante approvazione delle “Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonchè opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ” predisposte dal Settore Industria ed Industria Energetica – Ufficio Industria Energetica, dell’Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica”) non ha, infatti, natura normativo – regolamentare, trattandosi di mero atto amministrativo a contenuto generale.
Invero, secondo la prevalente giurisprudenza amministrativa l’atto normativo regolamentare costituisce esplicazione di una potestà  normativa secondaria innovativa dell’ordinamento con caratteri di generalità  ed astrattezza (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 31 maggio 2006, n. 4133).
Come evidenziato da T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 12 gennaio 2010, n. 31 e da Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2001 n. 732 (decisione, quest’ultima, che richiama un principio di diritto consolidato in giurisprudenza ed affermato da Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 1994, n. 10124):
“¦ i caratteri che, sul piano del contenuto sostanziale, valgono a differenziare i regolamenti dagli atti e provvedimenti amministrativi generali, vanno individuati in ciò, che questi ultimi costituiscono espressione di una semplice potestà  amministrativa e sono diretti alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità  di destinatari non necessariamente determinati nel provvedimento, ma determinabili; i regolamenti, invece, sono espressione di una potestà  normativa attribuita all’Amministrazione, secondaria rispetto alla potestà  legislativa, e disciplinano in astratto tipi di rapporti giuridici mediante una regolazione attuativa o integrativa della legge, ma ugualmente innovativa rispetto all’ordinamento giuridico esistente, con precetti che presentano, appunto, i caratteri della generalità  e dell’astrattezza, intesi essenzialmente come ripetibilità  nel tempo dell’applicazione delle norme e non determinabilità  dei soggetti cui si riferiscono. ¦”.
T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. II, 4 luglio 2012, n. 1666 ha precisato che il provvedimento amministrativo generale si caratterizza per il fatto di essere destinato a disciplinare ex ante una specifica fattispecie concreta ovvero una particolare vicenda procedimentale, mentre l’atto normativo, nonostante l’eventuale specificità  e settorialità  del suo contenuto, non fa mai riferimento a particolari e puntuali fattispecie concrete, ovvero ad una particolare vicenda procedimentale.
Ciò premesso, va rimarcato che la censurata D.G.R. n. 35/2007 ha natura di atto amministrativo generale.
A tal riguardo, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 8 aprile 2011, n. 327 ha rimarcato come una deliberazione della Giunta regionale sarda (la n. 10/3 del 12.3.2010 recante “Applicazione della L.R. n. 3/2009, art. 6, comma 3 in materia di procedure autorizzative per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto di indirizzo e linee guida”), di contenuto analogo alla D.G.R. n. 35/2007 (impugnata in questa sede), avesse natura di atto amministrativo generale, in quanto carente dei requisiti della innovatività , generalità  ed astrattezza intesi nei termini in precedenza indicati, avendo ad oggetto la cura di un determinato interesse pubblico concreto.
Veniva, infatti, impugnato nel giudizio deciso dal T.A.R. Sardegna, come anche nel presente ricorso, una deliberazione della Giunta regionale costituente mero atto di indirizzo.
Nel caso di specie il punto 1 della D.G.R. n. 35/2007 individua le finalità  della direttiva (favorire il perseguimento degli obiettivi nazionali di diffusione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; favorire il corretto inserimento degli impianti di fonti rinnovabili nel territorio della Regione; regolamentare la procedura per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili).
Le successive disposizioni della D.G.R., al pari della prima, evidenziano un contenuto complesso (disciplina del procedimento per l’autorizzazione unica; criteri di inserimento), costituente espressione di una semplice potestà  amministrativa e diretto alla cura concreta di interessi pubblici, con effetti diretti nei confronti di una pluralità  di destinatari non determinati nel provvedimento, ma determinabili.
Si tratta in altri termini di un provvedimento amministrativo di contenuto generale (contenente mere disposizioni di indirizzo e direttiva) legittimamente adottato dall’organo regionale di direzione politica (i.e. la Giunta regionale) ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 4, lett. f) legge regionale n. 7/1997 in chiaro esercizio di una funzione amministrativa (non già  normativa) finalizzata alla fissazione di direttive generali ed indirizzi (il citato art. 4 legge Regione Puglia n. 7/1997 non a caso è espressamente citato nel preambolo della impugnata D.G.R. n. 35/2007).
Infatti, in forza del comma 1 della citata disposizione “Le funzioni amministrative e le attività  di diritto privato che lo Statuto, le leggi regionali e le altre disposizioni attribuiscono agli organi di direzione politica sono ripartite, ai sensi del presente e dei successivi articoli, tra gli stessi e i dirigenti regionali.”.
Secondo la menzionata lett. f) dell’art. 4, comma 4 legge Regione Puglia n. 7/1997 “Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto: ¦ f) la formulazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi e altri ausili finanziari, nonchè per la determinazione di tariffe, canoni e rette e per il rilascio di autorizzazioni, licenze e altri analoghi provvedimenti; ¦”.
A tal riguardo, va altresì evidenziato che secondo la lett. a) del comma 4 (citata nel preambolo della successiva D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 sostitutiva della precedente disciplina contenuta nella D.G.R. n. 35/2007) “Per l’esercizio delle funzioni di cui al comma 1 agli organi di direzione politica compete, secondo quanto previsto dallo Statuto: ¦ a) la definizione degli obiettivi da perseguire e dei programmi da attuare, l’indicazione delle priorità , l’emanazione delle direttive generali per l’azione amministrativa e per la gestione, rivolte al conseguimento degli obiettivi prefissati; ¦”.
Si rammenta che la D.G.R. n. 3029 del 30.12.2010 ha ad oggetto “Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”.
Non è un caso che il regolamento regionale n. 24/2010 (adottato nella stessa data [30 dicembre 2010] con D.G.R. n. 3028 del 30.12.2010 e recante «Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”») sia stato correttamente emanato nel rispetto della procedura prevista dello Statuto regionale (art. 44) di cui si dà  atto nel relativo preambolo.
E’, quindi, evidente la diversità  di natura giuridica della D.G.R. n. 3029 del 30 dicembre 2010 (ed anche, conseguentemente, della precedente D.G.R. n. 35/2007, sostituita dalla prima), avente ad oggetto mere direttive ed indirizzi, e del regolamento regionale n. 24 del 30 dicembre 2010, costituente un vero e proprio atto normativo di secondo grado (i.e. regolamento “attuativo”, ai sensi dell’art. 44, comma 1 dello Statuto regionale di cui alla legge regionale n. 7/2004, delle Linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10 settembre 2010).
Diversità  che evidentemente era ben presente alla Giunta regionale pugliese che correttamente ha osservato la procedura di cui all’art. 44 dello Statuto regionale con riferimento ad un atto regolamentare, mentre legittimamente non ha osservato la suddetta procedura relativamente ad un atto di mero indirizzo e direttiva emanato, in pari data, ai sensi dell’art. 4, comma 4, lett. a) legge Regione Puglia n. 7/1997.
Pertanto, il rapporto che intercorre, nel vigente quadro normativo, tra il regolamento regionale n. 24/2010 (approvato con D.G.R. n. 3028/2010 recante «Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, “Linee Guida per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”, recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”») e la D.G.R. n. 3029/2010 (avente ad oggetto “Approvazione della disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica”) è equivalente alla relazione intercorrente, nel previgente assetto normativo, tra il regolamento regionale n. 16/2006 (recante “Regolamento per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia”, regolamento caducato a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 344/2010 e sostituito dal regolamento regionale n. 24/2010) e la D.G.R. n. 35/2007 (di approvazione delle “Disposizioni e indirizzi per la realizzazione e la gestione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, interventi di modifica, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonchè opere connesse ed infrastrutture indispensabili alla loro costruzione ed esercizio” in applicazione del Decreto Legislativo 29 novembre 2003 n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità ” predisposte dal Settore Industria ed Industria Energetica – Ufficio Industria Energetica, dell’Assessorato allo Sviluppo Economico ed Innovazione Tecnologica”), vale a dire il rapporto tra atto normativo secondario (i.e. regolamento regionale) ed atto amministrativo generale recante mere linee di indirizzo.
Si deve, quindi, concludere che sia la D.G.R. n. 35/2007, sia la D.G.R. n. 3029/2010 sono atti amministrativi generali privi di natura normativo – regolamentare.
Ne consegue che la D.G.R. n. 35/2007 non necessitava di sottoposizione al parere obbligatorio (ex art. 44 dello Statuto regionale) della competente Commissione consiliare.
Quanto alla censura sub 2) secondo cui la D.G.R. n. 35/2007, nel richiedere (art. 2.3.1) la documentazione attestante l’assegnazione del punto di connessione dell’impianto alla rete elettrica e le relative modalità  di collegamento (previsione applicata con il gravato provvedimento, evidenziando a tal riguardo la carenza della progettazione delle opere elettriche di connessione), avrebbe aggravato eccessivamente il procedimento amministrativo in contrasto con i principi di cui alla legge n. 241/1990 e con i principi di matrice comunitaria di proporzionalità  e del giusto equilibrio degli interessi coinvolti, introducendo requisiti nuovi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal dlgs n. 387/2003, ritiene questo Collegio che non emerge dalla disamina della citata D.G.R. un esercizio manifestamente irragionevole della discrezionalità  di cui gode l’Amministrazione regionale, tanto più se si tiene conto del fatto che analoghi requisiti sono previsti dalla normativa statale.
Infatti, la produzione del progetto delle opere elettriche di connessione è richiesta, a pena di improcedibilità  dell’istanza, dall’art. 13.1, lett. a) D.M. 10.9.2010 e dall’art. 14.2 D.M. 10.9.2010 (“La documentazione elencata al punto 13.1, ferma restando la documentazione imposta dalle normative di settore e indicata dalla Regione o dalle Province delegate ai sensi del punto 6.1, è considerata contenuto minimo dell’istanza ai fini della sua procedibilità .”).
Conseguentemente, la prescrizione contenuta nella contestata D.G.R. n. 35/2007 appare in linea con la corrispondente previsione di cui al D.M. 10.9.2010.
Peraltro, con riferimento agli oneri (imposti dalla D.G.R. n. 35/2007 e dalla D.G.R. n. 2259/2010, parimenti impugnate in questa sede) la cui omissione ha comportato l’adozione del gravato provvedimento negativo, va rimarcato che il contestato provvedimento del 17.12.2010 è errato nella parte in cui pretende il versamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 2259 del 26 ottobre 2010.
Invero, in base alla disposizione transitoria contenuta in detta deliberazione (la revisione degli oneri istruttori può applicarsi a tutte le istanze presentate entro i 180 giorni precedenti l’adozione della stessa deliberazione, per le quali non risulti avviato formalmente il procedimento) la revisione degli oneri istruttori di cui alla menzionata D.G.R. n. 2259 del 26.10.2010 non può applicarsi alle istanze presentate dalla società  ricorrente (risalenti al 2008).
Tuttavia, il provvedimento del 17.12.2010 correttamente evidenzia l’omessa integrazione documentale (i.e. mancata produzione del progetto delle opere elettriche di connessione) e l’omesso versamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 35/2007 (richiamata nell’oggetto di detto provvedimento eratione temporis applicabile al procedimento in esame).
La produzione del progetto delle opere elettriche di connessione ed il versamento degli oneri istruttori di cui alla D.G.R. n. 35/2007 erano stati in precedenza richiesti con la nota regionale del 25.10.2010 rispetto alla quale la società  ricorrente è rimasta inerte.
Peraltro, la produzione del progetto delle opere elettriche di connessione è espressamente imposta, a pena di improcedibilità  della domanda (cfr. art. 2.3.2), dalla D.G.R. n. 35/2007 (cfr. art. 2.3.1).
In conclusione, la parte del gravato provvedimento del 17.12.2010 relativa alle carenze documentali (mancata produzione del progetto delle opere elettriche di connessione) ed istruttorie (con riferimento alla D.G.R. n. 35/2007 ratione temporis applicabile alla presente fattispecie) della istanza della società  ricorrente costituisce ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, con consequenziale irrilevanza ed “assorbimento” delle altre censure dedotte.
Deve, quindi, applicarsi il consolidato principio, affermato dalla giurisprudenza amministrativa, secondo cui: “In via generale, è sufficiente per la conservazione del provvedimento amministrativo sorretto da più ragioni giustificatrici tra loro autonome e non contraddittorie, che sia fondata anche una sola di esse; pertanto, nel giudizio promosso contro un siffatto provvedimento, il giudice, ove ritenga infondate le censure dedotte avverso una delle autonome ragioni poste alla base dell’atto impugnato, idonea, di per sè, a sorreggere la legittimità  del provvedimento impugnato, ha la potestà  di respingere il ricorso su tale base, con declaratoria di “assorbimento” delle censure dedotte contro altro capo del provvedimento, indipendentemente dall’ordine in cui le censure sono articolate dall’interessato nel ricorso, in quanto la conservazione dell’atto (indipendentemente dalla eventuale invalidità  di taluna delle autonome argomentazioni che lo sorreggono) fa venir meno l’interesse del ricorrente all’esame dei motivi dedotti contro tali ulteriori argomentazioni.” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 10 giugno 2005, n. 3052).
In tal senso si è di recente pronunciato Cons. Stato, Sez. VI, 10 maggio 2013, n. 2543: “Ove l’atto impugnato (provvedimento o sentenza) sia legittimamente fondato su una ragione di per sè sufficiente a sorreggerlo, diventano irrilevanti, per difetto di interesse, le ulteriori censure dedotte dal ricorrente avverso le altre ragioni opposte dall’autorità  emanante a rigetto della sua istanza.”.
Con riferimento alla censura sub 3), va evidenziato che le contestazioni sollevate da parte ricorrente attengono a mere violazioni procedimentali (mancata risposta alle osservazioni formulate dalla istante con nota prot. n. 15215; omessa convocazione della conferenza di servizi) ovvero a mere irregolarità  (asserita omessa indicazione dei rimedi esperibili avverso gli atti impugnati, del responsabile del procedimento, dell’oggetto del procedimento promosso, della sede e dell’orario degli uffici ove accedere per visionare gli atti).
Le stesse, conseguentemente, non sono in grado di incidere sul contenuto dispositivo del provvedimento finale, stante la natura vincolata dello stesso in considerazione delle omissioni documentali ed istruttorie di cui si è detto in precedenza.
Tali omissioni, infatti, comportano in base alla D.G.R. n. 35/2007 applicabile ratione temporis al procedimento in esame la reiezione della istanza senza lasciare alcun margine di discrezionalità  all’Amministrazione regionale.
Trova, pertanto, applicazione il principio del raggiungimento dello scopo di cui all’art. 21 octies, comma 2, primo inciso legge n. 241/1990.
Infine, la censura di cui al punto 4) del ricorso introduttivo relativa all’asserita violazione delle direttive comunitarie e del protocollo di Kyoto va disattesa, in quanto generica e quindi formulata in violazione del disposto di cui all’art. 40, comma 1, lett. d) cod. proc. amm. (come novellato dal dlgs n. 160/2012), non recando la specifica indicazione delle prescrizioni normative violate.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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