1. Giurisdizione – D.U.R.C. – Impugnazione innanzi  al G.A. – Difetto di giurisdizione


2. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali di ammissione – Verifica regolarità  contributiva – Art. 38, comma 1, lett. i) Codice contratti pubblici – D.U.R.C. – Contenuto 


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ammissione – D.U.R.C. – Profilo soggettivo e oggettivo


4. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente- Offerta tecnica – Sindacato del G.A. – Limiti


5. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Offerta tecnica – Giudizio comparativo (cd. “confronto a coppie”) – Sindacato del G.A. – Sul merito dei punteggi attribuiti – Inammissibilità 

1. Il D.U.R.C. non ha effetti costitutivi di posizioni giuridiche ma natura dichiarativa. Non avendo concreta lesività¡ ne è impossibile l’autonoma impugnazione. Eventuali errori in esso contenuti, involgendo posizioni di diritto soggettivo, potranno essere corretti solo innanzi al G.O. tramite proposizione di querela di falso o di ordinaria controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria.


2. Ai sensi dell’art. 38, comma 2, del codice dei contratti pubblici, come modificato dal D.L. n. 70 del 2011, le violazioni ostative al rilascio del D.U.R.C. comportano presunzione legale di gravità  delle stesse ed escludono ogni discrezionalità  in capo alla stazione appaltante per la valutazione di cui all’art. 38, comma 1, lett. i) del codice. Parimenti, nel caso in cui dal D.U.R.C. non emergano situazioni di irregolarità , alla stazione appaltante non residuano margini di discrezionalità  adempiendo tale certificazione a finalità  di garanzia e certezza delle circostanze in esso riportate.


3. Il D.U.R.C. costituisce certificazione unitaria sotto il profilo soggettivo e ha per oggetto, salvo espresse delimitazioni, tutte le posizioni facenti capo al medesimo soggetto giuridico responsabile dei versamenti.


4. Le valutazioni tecniche/discrezionali relative a offerte presentate in una procedura di appalto attengono al merito dell’azione amministrativa e pertanto sono sindacabili dal G.A. solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità  di trattamento, errore manifesto o contraddittorietà  ictu oculi rilevabile.


5. In tema di pubblici appalti, l’accertamento della correttezza del metodo del confronto a coppie, impedisce al G.A. la valutazione nel merito dei punteggi attribuiti dalla stazione appaltante alle offerte di gara. I punteggi attribuiti con il metodo del confronto a coppie indicano difatti il grado di preferenza attribuito a ogni singola offerta, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi considerati in raffronto agli stessi elementi delle altre offerte.
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 26 marzo 2014, n. 1468 – 2014 e n. 1570 – 2014; decreto cautelare 31 gennaio 2014, n. 467 – 2014; decreto cautelare 17 febbraio 2014, n. 708 – 2014; decreto cautelare 19 febbraio 2014, n. 799 – 2014 7 marzo 2014, n. 1021 – 2014; ric. n.838 – 2014 

N. 00225/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 176 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Tra.De.Co S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Michelangelo Pinto, Marco Sabino Loiodice e Aldo Loiodice, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Nicolai 29; 

contro
Comune di Conversano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi 63; 
INAIL – Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro, in persona del legale rappresentantepro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Margherita De Pasquale, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, Lungomare Trieste 29; 

nei confronti di
Lombardi Ecologia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Piccinni 150; 

per l’annullamento
previa concessione di idonea misura cautelare ex art. 55 c.p.a.
della determinazione n. 2336/Segr. del 28.12.2012 del Comune di Conversano che ha aggiudicato in via definitiva alla ditta Lombardi Ecologia s.r.l. l’appalto relativo ai “Servizi in spazzatura, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari e raccolta differenziata”, comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 79 comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, in data 3.1.2013;
di tutti i verbali e di ogni altro atto della procedura di gara;
di ogni altro provvedimento ad essi connesso, presupposto e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto qualora nelle more risulti essere stato stipulato e di subentro della Tra.de.co s.r.l. nell’aggiudicazione e nell’appalto.
Con motivi aggiunti depositati in data 11 novembre 2013:
come da ricorso depositato in data 5 febbraio 2013;
con motivi aggiunti depositati in data 27 novembre 2013:
per l’annullamento
della nota del direttore della sede INAIL di Bari del 16.5.2013, prodotta in giudizio dalla ditta Lombardi Ecologia s.r.l. e, quindi, conosciuta in data 12.11.2013, nella parte in cui nega la richiesta di annullare in autotutela il DURC INAIL concernente la data del 12.6.2012, nonchè nella parte in cui nega la rilevanza delle riammissioni della ditta Lombardi al beneficio della rateazione avvenuta successivamente alla data del 12.6.2013;
della determinazione n. 2336/Segr. del 28.12.2012 del Comune di Conversano che ha aggiudicato in via definitiva alla ditta Lombardi Ecologia s.r.l. l’appalto relativo ai “Servizi di spazzatura, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari e raccolta differenziata”, comunicata alla ricorrente, ai sensi dell’art. 79 comma 5, D.Lgs. n. 163/2006, in data 3.1.2013;
di tutti i verbali e di ogni altro atto della procedura di gara;
di ogni altro provvedimento ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè per la declaratoria
di inefficacia del contratto di appalto qualora nelle more risulti essere stato stipulato e di subentro della Tra.de.co s.r.l. nell’aggiudicazione e nell’appalto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Conversano, di Lombardi Ecologia S.r.l. e dell’INAIL;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2014 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv. Aldo Loiodice, avv. Massimo Ingravalle, avv. Margherita De Pasquale e avv. Gennaro Notarnicola;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in epigrafe la Tra.de.co s.r.l. ha impugnato l’aggiudicazione definitiva alla ditta Lombardi Ecologia s.r.l. dell’appalto relativo ai “Servizi di spazzatura, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, servizi complementari e raccolta differenziata” del Comune di Conversano.
La ricorrente ha esposto di aver partecipato alla gara ottenendo il secondo posto in graduatoria con 69,17 punti (di cui 63,30 punti per l’offerta tecnica e 5,87 per l’offerta economica), a fronte dei 78,01 punti della controinteressata (di cui 69,82 per l’offerta tecnica e 8,19 per l’offerta economica); tuttavia la Lombardi Ecologia avrebbe dovuto essere esclusa non essendo in regola con il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali alla data della presentazione della domanda e per tutta la durata della gara; inoltre erano state rilevate numerose incongruenze nell’attribuzione dei punteggi.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006, violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, eccesso di potere, poichè la Lombardi Ecologia aveva prodotto un DURC che non aveva ad oggetto tutte le posizioni contributive alla stessa intestate, e la regolarità  contributiva e nei confronti dell’Agenzia delle Entrate era stata documentata solo con riferimento al periodo dell’aggiudicazione e non della domanda di partecipazione alla gara;
2. violazione dell’art. 83 D.Lgs. 163/2006, violazione dell’art. 16 del disciplinare di gara, manifesta erroneità  di calcolo nella sommatoria dei punteggi e nella valutazione dei punteggi dell’offerta tecnica, sia per un errore nel calcolo finale del punteggio assegnato, che per l’illogica attribuzione del punteggio relativo ai carichi di lavoro, alla gestione del centro di raccolta, alla sostenibilità  e alla comunicazione ambientale, e al controllo del servizio.
Si sono costituiti il Comune di Barletta e la Lombardi Ecologia resistendo al ricorso; quest’ultima ha proposto altresì ricorso incidentale, deducendo il difetto di legittimazione al ricorso della Tra.de.co per i seguenti motivi:
1.violazione dell’art. 97 Cost., violazione degli artt. 86, comma 3 bis, e 87, comma 4, D.lgs. 163/2006, violazione dell’art. 26 D.Lgs. 81/2008, violazione dei principi di buon andamento e ragionevolezza dell’azione amministrativa, eccesso di potere sotto vari profili, non avendo la ricorrente indicato nell’offerta gli oneri di sicurezza aziendali o da rischio specifico;
2. violazione del bando e del disciplinare di gara, violazione dell’art. 38, lett. b) e c), D.lgs. 163/2006, violazione dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, eccesso di potere, difettando nella domanda della Tra.de.co la dichiarazione circa l’insussistenza di cause di esclusione da parte del responsabile tecnico dell’impresa Sante Ferrulli;
3. violazione dell’art. 33 del Capitolato speciale d’appalto, violazione della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere, non avendo la ricorrente adempiuto all’obbligo di prevedere nell’offerta lo stanziamento richiesto di circa euro 50.000 per l’attività  di comunicazione ed informazione nei confronti degli utenti, avendo la stessa destinato a tale finalità  solo euro 40.000;
4. violazione del disciplinare di gara e degli artt. 3 e 97 Cost, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità  e ragionevolezza, violazione della par condicio tra i concorrenti, eccesso di potere, essendo l’elemento di cui al punto precedente stato inserito nell’offerta tecnica anzichè nell’offerta economica.
Con motivi aggiunti la Tra.de.co ha sollevato le seguenti ulteriori censure avverso gli atti già  impugnati con il ricorso principale:
1.violazione dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006, violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, non avendo la controinteressata prodotto la documentazione di regolarità  contributiva per due posizioni INPS e cinque posizioni INAIL a lei intestate;
2. violazione di legge, violazione degli artt. 83 e ss. D.Lgs. 159/2011, eccesso di potere, non essendo stata acquisita la certificazione antimafia dell’aggiudicataria.
Con secondo atto di motivi aggiunti depositato il 27 novembre 2013 la Tra.de.co ha impugnato la nota del Direttore della sede INAIL di Bari del 16 maggio 2013, nella parte in cui nega l’annullamento in autotutela del d.u.r.c. relativo alla data del 12 giugno 2012 e la rilevanza ai fini della regolarità  contributiva delle riammissioni al beneficio della rateizzazione avvenute successivamente al 12 giugno 2013.
Con riferimento a tale atto sono state formulate le seguenti doglianze:
1.violazione dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006, violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, eccesso di potere, in quanto le riammissioni della Lombardi Ecologia al beneficio della rateizzazione erano intervenute successivamente alla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara;
2. violazione della circolare del 7 marzo 2008, eccesso di potere sotto vari profili;
3. violazione dell’art. 48, comma 2, D.Lgs. 163/2006, violazione dell’art. 18 del disciplinare di gara, violazione dell’art. 38 D.Lgs. 163/2006, eccesso di potere, risultando comunque non documentata la regolarità  di alcune delle posizioni contributive dell’aggiudicataria.
Depositate le memorie conclusive, all’udienza del 16 gennaio 2014 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Può prescindersi dal previo esame del ricorso incidentale, dovendo il ricorso principale e i motivi aggiunti essere respinti in quanto infondati.
Va innanzitutto esaminato il primo motivo, relativo al difetto di regolarità  contributiva dell’aggiudicataria finale del servizio.
La ricorrente ha dedotto, al riguardo, sia il difetto di documentazione circa la regolarità  di tutte le posizioni contributive facenti capo alla Lombardi Ecologia, sia l’accertata sussistenza di irregolarità  lungo il periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di partecipazione alla gara e l’aggiudicazione.
In proposito assume rilievo preliminare l’esame del secondo atto di motivi aggiunti avente ad oggetto la nota dell’INAIL del 16 maggio 2013, con riferimento al quale va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Con tale nota l’ente ha confermato la legittimità  del d.u.r.c. emesso il 23 gennaio 2013 per la verifica dell’autodichiarazione resa alla data del 12 giugno 2012, quando è stata presentata la domanda di partecipazione alla gara, specificando che la Lombardi Ecologia, effettuando il 31.5.2012 il pagamento delle rate scadute, ha provveduto a sanare l’irregolarità  nei confronti dell’INAIL precedentemente alla data di verifica dell’autodichiarazione.
Come più volte affermato dalla giurisprudenza, nelle gare per l’aggiudicazione di appalti di opere pubbliche il documento unico di regolarità  contributiva è una certificazione avente natura ed effetti meramente dichiarativi e non costitutivi di posizioni giuridiche; pertanto, tale certificato, in quanto privo di efficacia provvedimentale, non ha alcuna concreta lesività , il che rende impossibile la sua autonoma impugnazione, mentre gli eventuali errori in esso contenuti involgendo posizioni di diritto soggettivo potranno essere corretti solo dal giudice ordinario all’esito di proposizione di querela di falso o a seguito di ordinaria controversia in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (ex multis T.A.R. Abruzzo, Pescara, n. 129 del 20 marzo 2012).
Alle stesse conclusioni deve addivenirsi con riferimento alla nota dell’INAIL impugnata con i motivi aggiunti, trattandosi di atto che partecipa dello stesso contenuto del d.u.r.c. e che, quindi, da un lato ha natura meramente dichiarativa, dall’altro esprime unicamente una conferma di quanto già  risultante dal d.u.r.c., di tal che la sua eventuale non veridicità  non può comunque essere azionata in questa sede.
Va pertanto dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in relazione al secondo atto di motivi aggiunti.
Viene poi in rilievo la questione della sussistenza o meno di irregolarità  contributive a carico dell’aggiudicataria nel periodo di svolgimento della gara.
Quest’ultima ha prodotto i documenti di regolarità  contributiva attestanti l’insussistenza di debiti alla data del 12 giugno 2013, epoca della presentazione della domanda di partecipazione alla gara, e alla data del 3 maggio 2013 (doc. 24 e 25 produzione della controinteressata).
Da tale documentazione risulta che sia alla data del 12 giugno 2013, che successivamente, non era riscontrabile a carico dell’aggiudicataria una situazione di irregolarità , essendo stata la Lombardi riammessa, a seguito della sua istanza corredata dal pagamento delle somme dovute, al beneficio della rateizzazione dei debiti con gli enti previdenziali e assistenziali.
Sulla questione della rilevanza da assegnare, nella procedura di gara, al documento di regolarità  contributiva, si è registrato un contrasto di giurisprudenza, risolto dalla sentenza n. 8/2012 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
La sentenza ripercorre i due orientamenti emersi: quello più rigoroso, secondo cui la verifica della regolarità  contributiva delle imprese partecipanti a procedure di gara per l’aggiudicazione di appalti con la Pubblica amministrazione è demandata agli istituti di previdenza, le cui certificazioni si impongono alle Stazioni appaltanti, che non possono sindacarne il contenuto (Cons. Stato, Sez. V, 12 ottobre 2011 n. 5531; Sez. IV 12 aprile 2011 n. 2284); e quello che ritiene che l’insindacabilità  del contenuto formale del d.u.r.c. secondo la disciplina previdenziale, non assume il significato di un’abrogazione implicita del preciso disposto dell’art. 38, codice appalti, nella parte in cui la previsione preclude la partecipazione alle procedure di affidamento di quei soggetti che abbiano “commesso violazioni gravi, definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali”, dovendo il raccordo tra le due discipline, quella previdenziale e quella recata dal codice appalti, essere ricercato nella valutazione dell’incidenza di quanto attestato nel d.u.r.c. rispetto alla specifica procedura di affidamento, valutazione di natura propriamente discrezionale che sarebbe riservata alla Stazione appaltante.
Secondo tale tesi andrebbe distinta la regolarità  contributiva formale, rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’istituto previdenziale, dalla gravità  della violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara rimessa alla Stazione appaltante che, in concreto ed al di fuori di ogni automatismo, dovrebbe per l’appunto valutare la presenza di indici sintomatici della gravità  dell’infrazione, tali da giustificare l’estromissione dalla gara; la formale regolarità  contributiva sarebbe rimessa al potere di accertamento e di valutazione dell’Istituto previdenziale, mentre la gravità  di una violazione in materia contributiva e previdenziale, ai fini della partecipazione ad una gara pubblica, imporrebbe un’ulteriore valutazione affidata alla Stazione appaltante (Cons. Stato, Sez. V, 16 settembre 2011 n. 5186, cit.; 30 giugno 2011 n. 3912; Sez. IV 24 febbraio 2011 n. 1228).
L’Adunanza Plenaria ha rilevato che tale contrasto risulta espressamente risolto dal decreto legge n. 70 del 2011 nel senso che la mancanza di d.u.r.c. comporta una presunzione legale di gravità  delle violazioni.
Il citato decreto legge n. 70 del 2011, infatti, non tocca la lett. i) dell’art. 38 codice appalti, ma inserisce nel comma 2 dell’art. 38 una previsione volta a dare rilevanza al d.u.r.c. e ad escludere ogni discrezionalità  della Stazione appaltante nella valutazione della gravità  delle violazioni previdenziali e assistenziali.
In particolare, ai fini del comma 1 lett. i) dell’art. 38, si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità  contributiva di cui all’art. 2 comma 2 D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito in L. 22 novembre 2002 n. 266.
Tale previsione è stata introdotta dal decreto legge n. 70 del 2011 e non è stata toccata dalla L. di conversione, per cui è in vigore dal 14 maggio 2011 ed è quindi senz’altro applicabile nel caso di specie.
Specularmente deve ritenersi che, nel caso in cui dal d.u.r.c. non emergano situazioni di irregolarità , l’operato della stazione appaltante possa legittimamente fondarsi su tale dato, senza che lo stesso possa o debba essere ulteriormente verificato e messo in discussione (adempiendo il documento, appunto, alla finalità  di garanzia e certezza delle circostanze in esso riportate, nonchè di speditezza del procedimento) e senza che, in ordine al suo contenuto, residui alcuno spazio di discrezionalità  per l’Amministrazione.
Ne consegue che, a fronte del dato di regolarità  emergente dal d.u.r.c. in atti, legittimamente l’Amministrazione ha ritenuto tale risultanza esaustiva ai fini dell’istruttoria.
Con riferimento alle contestate riammissioni al beneficio della rateizzazione dalla documentazione versata in atti emerge che la Lombardi Ecologia ha richiesto la riammissione e versato il dovuto alla data del 31.5.2012, di tal che al momento della partecipazione alla gara era in regola con il pagamento; quand’anche, infatti, l’istanza sia stata accolta in un momento successivo dall’ente, il provvedimento di accoglimento produce la rimessione nei termini dall’epoca del pagamento.
Quanto alla contestazione relativa alla omessa menzione, nei documenti di regolarità  contributiva, di tutte le posizioni intestate alla controinteressata, contenuta anche nel primo atto di motivi aggiunti, deve rilevarsi che, anche in difetto di tale indicazione, come più volte statuito anche dalla giurisprudenza, il documento costituisce certificazione unitaria sotto il profilo soggettivo ed ha, quindi, per oggetto, in mancanza di espressa delimitazione, tutte le posizioni facenti capo al medesimo soggetto giuridico responsabile dei versamenti, non potendosi artificiosamente scindere all’interno dello stesso le diverse posizioni.
Va quindi esaminato il secondo motivo di ricorso, relativo all’assegnazione dei punteggi.
Al riguardo va premesso che le valutazioni tecniche relative alle offerte presentate nelle gare d’appalto sono caratterizzate dalla complessità  delle discipline specialistiche di riferimento e dalla opinabilità  dell’esito della valutazione; pertanto, gli apprezzamenti in ordine all'(in)idoneità  tecnica delle offerte, in quanto espressione di un potere di natura tecnico-discrezionale a carattere complesso, non possono essere sostituiti da valutazioni di parte circa la (in)sussistenza delle prescritte qualità , trattandosi di questioni afferenti al merito delle dette valutazioni tecnico-discrezionali e il giudice, parimenti, può sindacare tali apprezzamenti solo se affetti da macroscopici vizi logici, disparità  di trattamento, errore manifesto, contraddittorietà  ictu oculi rilevabile (Cons. Stato, Sez. III, n. 1409 del 13 marzo 2012).
Nel caso di specie tra la ricorrente e l’aggiudicataria sussiste un divario, anche tenendo conto dell’asserito errore di calcolo individuato dalla ricorrente, di circa 6 punti.
Inoltre i punteggi sono stati assegnati secondo il metodo del confronto a coppie tra le società  partecipanti, di cui agli allegati ‘G’ e ‘P’ del d.P.R. 207 del 2010, sicchè, come evidenziato dal Comune resistente, le censure sollevate dalla ricorrente e relative al confronto tra le offerte delle due parti in causa, nella maggior parte dei casi non comporterebbero un diverso punteggio nei confronti dell’aggiudicataria, derivando il voto finale dal confronto triangolare anche con altra partecipante.
Infatti il metodo del confronto a coppie si sostanzia in una serie di distinte e autonome valutazioni di ogni offerta con ciascuna delle altre al fine di pervenire ad una valutazione complessiva dell’offerta medesima, rappresentata dalla sommatoria delle preferenze da essa riportate e che, da ultimo, va confrontata con le sommatorie finali delle valutazioni di tutte le altre offerte concorrenti; pertanto, la valutazione di ciascun progetto e di ciascuna offerta è data dal totale dei punteggi attribuiti per ogni elemento posto in comparazione, i quali, una volta accertata la correttezza applicativa del detto metodo, sono insindacabili dal giudice amministrativo.
Di conseguenza, non avendo la Tra.de.co argomentato e dimostrato che le contestazioni mosse ai punteggi assegnati avrebbero determinato il diverso esito della gara, deve ritenersi non superata la prova di resistenza necessaria ai fini della sussistenza dell’interesse al ricorso.
In tal senso è l’orientamento costante della giurisprudenza, che ha statuito che in tema di appalti pubblici, una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo del confronto a coppie ovvero quando non ne sia stato accertato l’uso distorto o irrazionale, non c’è spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati ed in particolare sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l’ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte (Cons. Stato, Sez. VI, n. 1600 del 19 marzo 2013; Cons. Stato, Sez. III, n. 688 del 5 febbraio 2013.
Ciò è quanto avvenuto nel caso in esame, nel cui ambito non è emerso alcun profilo di abnormità  o di irrazionalità  nell’utilizzo concreto del richiamato sistema del confronto a coppie.
In ogni caso, anche volendo superare tali considerazioni, le contestazioni afferenti l’assegnazione dei singoli punteggi risultano infondate.
In primo luogo va evidenziato, al riguardo, che l’errore aritmetico nella sommatoria dei punteggi segnalato dalla ricorrente non è idoneo a modificare il risultato definitivo, permanendo comunque un divario di 6,31 punti totali tra le due proposte.
Con riferimento ai carichi di lavoro la Tra.de.co ha rilevato di aver suddiviso il territorio in 7 moduli di raccolta, a fronte dei 6 moduli della Lombardi Ecologia, e di aver previsto un monte ore superiore degli addetti al servizio.
Di contro, dall’esame degli atti emerge, come sostenuto dalla controinteressata, che quest’ultima ha previsto la raccolta congiunta del rifiuto secco e dell’umido, con conseguente cumulo, nel conteggio complessivo, delle relative ore, tanto che il risultato finale prevede un monte ore superiore per la Lombardi, di tal che il punteggio più alto ne risulta pienamente giustificato e immune da illogicità  evidenti.
Anche in relazione alla gestione del centro comunale di raccolta, la Lombardi ha dedotto, con affermazioni non contestate, di aver compreso nel progetto 13 cassoni scarrabili rispetto ai 9 offerti dalla Tra.de.co, 3 press container a fronte dei 2 della ricorrente, 4 cisternette contro le 2 della ricorrente, 18 contenitori specifici a fronte dei 9 della ricorrente, oltre alla previsione di un ulteriore centro di raccolta, di tal che, anche sotto questo profilo, il punteggio superiore ottenuto risulta aderente al contenuto delle offerte presentate.
La controinteressata, inoltre, ha specificato nell’offerta che in caso di avaria dei mezzi in uso avrebbe messo a disposizione mezzi analoghi già  in suo possesso, garantendo in tal modo la costante prestazione del servizio.
Infine, come rilevato dall’aggiudicataria, con riferimento alla sostenibilità  ambientale, l’offerta da parte della ricorrente di mezzi a metano non è incondizionata, essendo prevista “ove possibile”, mentre la realizzazione di un’area boschiva di 10 ettari sarebbe prevista sulla proprietà  comunale e non su suoli di proprietà  della Tra.de.co.
Ne consegue che, anche in relazione a tali aspetti, la valutazione più favorevole ottenuta dalla Lombardi Ecologia non risulta viziata da travisamenti ed incongruenze logiche.
Residua da esaminare il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti, relativo al difetto della certificazione antimafia.
La doglianza deve essere respinta in quanto infondata, non essendo stato dedotto, da un lato, alcun elemento indicativo della sussistenza di eventuali infiltrazioni mafiose nella compagine della Lombardi Ecologia, e potendo comunque l’Amministrazione procedere alla stipula del contratto anche nelle more dell’acquisizione della certificazione, salvo ovviamente l’esercizio del potere di autotutela in caso di esito negativo.
In conclusione devono essere respinti il ricorso principale e il primo atto di motivi aggiunti, mentre va dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine al secondo atto di motivi aggiunti.
Il ricorso incidentale va di conseguenza dichiarato improcedibile.
La complessità  e in parte novità  delle questioni dedotte giustificano comunque la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul primo atto di motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge;
dichiara il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice ordinario, sul secondo atto di motivi aggiunti;
dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio del giorno 16 gennaio 2014 e del 30 gennaio 2014
con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente FF
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/02/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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