1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Equo indennizzo per cause di servizio – Domanda generica – Infondatezza


2. Procedimento amministrativo – Mancata indicazione Autorità  a cui ricorrere – Violazione art. 3, co.4, L. 241/90 – Mera irregolarità 

1. Il ricorso proposto per l’ottenimento di un equo indennizzo per cause di servizio,  deve ritenersi infondato in quanto generico ove fosse privo di doglianze non meramente formali  idonee a condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, ai sensi dell’art. 21-octies L.n. 241/90. 


2. In caso di incompetenza dell’autorità  amministrativa adita, la mancata indicazione nel provvedimento impugnato di quella alla quale  ricorrere e dei relativi termini, prevista dall’art. 3, comma 4 L.n. 241/90, determina una mera irregolarità  che non incide sulla legittimità  dell’atto, potendone giustificare solo la concessione dell’errore scusabile quando ne sussistano i presupposti oggettivi.

N. 00150/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2008, proposto da: 
Giuseppe Deserio, rappresentato e difeso dall’avv. Sabrina Apollinaro, con domicilio eletto presso U.N.A.C. Associazione in Bari, via Dante 62; 

contro
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, Commissione Medica di I Istanza, Commissione Medica di II Istanza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97; 

per l’annullamento
della nota prot. n. 0054/08 del 10/01/2008 (cfr. doc. n. 1), avente ad oggetto: “Brigadiere CC (in congedo) Deserio Giuseppe, nato il 6.12.1958”, notificata personalmente al ricorrente in data 2.02.2008, giusto verbale di notifica (cfr. doc. n. 2), nonchè di ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale, antecedente e successivo, ovvero l’estratto verbale modello BL/B n. 817, del 23.10.2007, della Commissione Medica Ospedaliera – Dipartimento di Medicina Legale di Bari (cfr. doc. n. 3), ritualmente impugnato con atto del 25.10.2008 (cfr. doc. n. 4) e, successivamente, con atto del 7.1.2008 (cfr. doc. n. 5), a riscontro della integrazione richiesta dalla Commissione Medica di II Istanza Bari-Palese, con nota prot. n. 1497/07, del 21.11.2007 (cfr. doc. n. 6);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, della Commissione Medica di I Istanza e della Commissione Medica di II Istanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e udito per il ricorrente il difensore avv. Antonello Preite, su delega dell’avv. Sabrina Apollinaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Giuseppe Deserio ha impugnato il provvedimento con il quale la Commissione Medica di II Istanza di Bari si è pronunciata sul ricorso proposto dal ricorrente avverso il giudizio espresso dalla Commissione di I Istanza, affermando di non essere competente ad esprimersi sull’ascrivibilità  tabellare delle patologie ai fini dell’equo indennizzo.
Il ricorrente, infatti, a seguito del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di alcune delle infermità  che l’avevano colpito, aveva presentato ricorso alla Commissione di II Istanza ritenendo errato il calcolo dell’accumulo delle malattie, con riferimento al quale la Commissione adita si era dichiarata incompetente.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 3, comma 4, L. 241/90 per l’omessa indicazione, nel corpo del provvedimento, del termine e l’autorità  cui è possibile ricorrere;
2. omessa indicazione dell’autorità  competente a conoscere del ricorso;
3. violazione e falsa applicazione di legge, contraddittorietà , ingiustizia manifesta, in quanto la disposizione normativa richiamata nel provvedimento, ovvero il D.P.R. 461/2001, non inibiva alla Commissione alcuna valutazione in ordine all’ascrivibilità  tabellare delle infermità .
Si sono costituiti il Ministero della Difesa e le Commissioni Mediche di I e II Istanza chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19.12.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Al riguardo va premesso che le doglianze sollevate dal ricorrente sono di natura esclusivamente formale e che, pur essendo asseritamente contestata l’erroneità  del calcolo dell’accumulo delle malattie, come riportato nel ricorso alla Commissione di II Istanza, nel ricorso non è contenuta alcuna argomentazione a sostegno di tale assunto, nè viene in alcun modo specificato in quale parte il calcolo sarebbe erroneo e a causa di quale errore.
Avuto riguardo al disposto dell’art. 21 octies L. 241/90, pertanto, il ricorso si palesa in primo luogo del tutto generico e privo di doglianze idonee a condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, non potendo il contenuto dispositivo dello stesso essere diverso da quello in concreto adottato.
Venendo all’esame delle singole censure, con riferimento al primo motivo deve rilevarsi che secondo il costante orientamento della giurisprudenza la mancata indicazione nel provvedimento dell’Autorità  amministrativa cui ricorrere e dei relativi termini, prevista dall’art. 3 comma 4 L. 7 agosto 1990 n. 241, determina una mera irregolarità , che non incide sulla legittimità  dell’atto e può giustificare solo la concessione dell’errore scusabile quando ne sussistano i presupposti, consistenti in ragioni oggettive di incertezza su questioni di diritto o in gravi impedimenti di fatto o rilevabile nel caso sia effettivamente apprezzabile una qualche giustificata incertezza sugli strumenti di tutela a disposizione (in tal senso Cons. Stato, Sez. VI, n. 1297/2013, Sez. V, n. 501 del 31 gennaio 2003).
Nel caso di specie, peraltro, l’omissione è stata contestata in via meramente formale, non avendo dato luogo ad alcun errore rilevante, di tal che non è idonea ad integrare alcun vizio di legittimità  dell’atto impugnato.
Alle stesse conclusioni deve addivenirsi con riferimento all’omessa indicazione dell’Autorità  competente a conoscere il ricorso, oggetto del secondo motivo, trattandosi di omissione non idonea ad inficiare la legittimità  del provvedimento impugnato.
Infine risulta inammissibile per la sua assoluta genericità  il terzo motivo, con il quale si contesta che il D.P.R. 461/2001 non inibisce alla Commissione la valutazione dei giudizi relativi all’ascrivibilità  tabellare delle infermità  ai fini dell’equo indennizzo.
Tale deduzione, infatti, non è in alcun modo idonea a confutare l’assunto posto a fondamento del provvedimento impugnato, ovvero la non sottoponibilità  al vaglio della Commissione delle contestazioni afferenti il cumulo delle infermità  ai fini del calcolo della categoria tabellare, avverso il quale peraltro, come detto, non è stata svolta alcuna specifica contestazione.
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità  della materia controversa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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