Giurisdizione – Professore universitario –  Controversia in tema di   attività  ospedaliera – Giurisdizione del G.O. – Sussiste

Sussiste la giurisdizione del giudice ordinario se la controversia instaurata dal professore universitario riguardi la sua attività  ospedaliera giacchè, ai sensi dell’art.5 del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, si tratta di attività  diverse,  la seconda essendo  regolata dalle norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale.

N. 00152/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00393/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 393 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Mariateresa Ventura, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emilio Vito Poli e Giangaetano Tortora, con domicilio eletto presso il primo in Bari, via Dante Alighieri 193; 

contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via P. Amedeo 82/A; 

per la declaratoria
di nullità  o illegittimità , per quanto di interesse, degli ordini di servizio, a firma dei Direttori delle strutture interessate, recanti assegnazione a turni di guardia presso reparti dell’ospedale Policlinico di Bari quanto ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2013;
nonchè ove occorra:
per l’annullamento
del provvedimento in data 13.11.2012, prot. n. 96148/DS, a firma del “Direttore medico di presidio” dell’Azienda ospedaliero-universitaria consorziale Policlinico di Bari;
con motivi aggiunti depositati il 6 giugno 2013:
per la declaratoria di nullità  o illegittimità , in uno agli atti già  impugnati e per quanto di interesse:
degli ordini di servizio, a firma dei Direttori delle strutture interessate, recanti assegnazione a turni di guardia presso reparti dell’ospedale Policlinico di Bari quanto ai mesi di aprile e maggio 2013;
con motivi aggiunti depositati il I agosto 2013:
per la declaratoria di nullità  o illegittimità , in uno agli atti già  impugnati e per quanto di interesse:
degli ordini di servizio, a firma dei Direttori delle strutture interessate, recanti assegnazione a turni di guardia presso reparti dell’ospedale Policlinico di Bari quanto ai mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2013;
con motivi aggiunti depositati il 17 ottobre 2013:
per la declaratoria di nullità  o illegittimità , in uno agli atti già  impugnati e per quanto di interesse:
degli ordini di servizio, a firma dei Direttori delle strutture interessate, recanti assegnazione, quanto ai mesi di settembre e ottobre 2013 a turni di guardia presso reparti dell’ospedale Policlinico di Bari diversi da quello di pertinenza.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Emilio Vito Poli e Giangaetano Tortora, per la ricorrente e avv. Antonio Arzano, su delega dell’avv. Francesco Paolo Bello per l’amministrazione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe Mariateresa Ventura ha impugnato gli ordini di servizio con i quali il Direttore della struttura presso cui presta attività  assistenziale l’ha assegnata a turni di guardia interdivisionale e il presupposto provvedimento del 13 novembre 2012 a firma del Direttore medico di presidio; con tre atti di motivi aggiunti sono stati impugnati i successivi ordini di servizio di tenore analogo a quelli oggetto del ricorso principale, chiedendo altresì l’accertamento del diritto della ricorrente allo svolgimento, presso la struttura sanitaria di assegnazione, di funzioni medico-assistenziali coerenti con i suoi compiti didattico-scientifici e la condanna dell’amministrazione resistente al pagamento delle retribuzioni e compensi relativi ai turni di guardia effettuati dal mese di dicembre 2012 al mese di ottobre 2013, nonchè al risarcimento del relativo danno.
La ricorrente, professore associato di medicina interna presso l’Università  “A. Moro” di Bari, ha esposto di ricoprire l’incarico di responsabile della struttura semplice “ambulatorio di geriatria e immuno-allergologia geriatrica” presso il Policlinico di Bari; a seguito di provvedimento del 13.11.2012 del Direttore medico di presidio, che diramava disposizioni in materia di “guardie interdivisionali” (ovvero turnazioni anche su reparti diversi da quelli di appartenenza), la ricorrente era stata assegnata con gli ordini di servizio impugnati a due turni di guardia presso i cinque reparti di endocrinologia, geriatria, medicina interna “Frugoni”, medicina interna “Murri” e reumatologia.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 2, d.lgs. 517/99, in relazione all’art. 15 d.lgs. 502/92 e all’art. 3 d.lgs. 165/2001, eccesso di potere sotto vari profili, dovendo le disposizioni impartite dal Direttore di presidio riguardare solo i dirigenti medici dipendenti dell’Azienda ospedaliera e non i docenti espletanti attività  assistenziale;
2. nullità  ex art. 21 septies L. 241/90 per violazione di giudicato, avendo il T.A.R. già  accolto precedente ricorso vertente su analoga questione;
3. violazione degli artt. 1 e 5, comma 2, d.lgs. 517/99 e dell’art. 1, comma 2, L. 230/2005 e dei principi in tema di svolgimento di attività  assistenziale da parte dei professori di medicina, nullità  per difetto assoluto di attribuzione, in quanto i compiti assistenziali dei docenti di medicina sono stabiliti dal Direttore generale dell’Azienda ospedaliera previa intesa con il Rettore dell’Università ;
4. violazione dell’art. 3, comma 1, L. 241/90, violazione dell’art. 32 Cost., eccesso di potere sotto vari profili.
Si è costituita l’Azienda Ospedaliera Universitaria Consorziale Policlinico di Bari eccependo il difetto di giurisdizione del giudice adito e chiedendo nel merito, il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Preliminarmente deve essere esaminata l’eccezione di difetto di giurisdizione, che deve essere accolta in quanto fondata.
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 63, comma 4, rimette alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 dello stesso decreto, tra le quali rientrano quelle concernenti il rapporto d’impiego dei professori e dei ricercatori universitari (art. 3, comma 2).
Nel caso di specie, tuttavia, non viene in rilievo il rapporto della prof.ssa Ventura, quale professore associato, alle dipendenze dell’Università  degli studi di Bari, ma l’attività  assistenziale dalla stessa prestata presso l’Azienda Ospedaliera Policlinico di Bari.
Il D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 5, distingue il rapporto di lavoro dei professori e dei ricercatori con l’Università  dal rapporto di lavoro instaurato con l’azienda ospedaliera e dispone che – sia per l’esercizio dell’attività  assistenziale sia per il rapporto con le aziende – si applicano ai professori e ricercatori universitari le norme stabilite per il personale del servizio sanitario nazionale (comma 2).
Al riguardo la più recente giurisprudenza delle Sezioni unite ha affermato che, nel caso in cui la parte datoriale si identifichi con l’Azienda sanitaria, la qualifica di professore universitario funge da mero presupposto del rapporto lavorativo atteso che l’attività  svolta si inserisce nei fini istituzionali e nell’organizzazione di dell’Azienda e che, pertanto, le controversie connesse rientrano nel principio generale enunciato dall’art. 63, comma 1, D.Lgs. 165/2001, che sottopone al giudice ordinario le controversie dei dipendenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale (Cass., Sez. un., 7 gennaio 2013 n. 152; 15 maggio 2012 n. 7503; 5 maggio 2011 n. 9847; 22 dicembre 2009 n. 26960).
In tale senso si è orientata anche la giurisprudenza amministrativa affermando, nelle ultime pronunce, che le controversie relative all’attività  assistenziale e al trattamento economico dei docenti universitari, in regime di convenzionamento con un ente ospedaliero, sono devolute alla giurisdizione dell’A.G.O. e non del Giudice amministrativo (Consiglio Stato, sez. III, 25 settembre 2013, n. 4729; T.A.R. Toscana, sez. II 13 agosto 2013, n. 1216; C.G.A., 5 giugno 2013 n.
568).
Come nelle fattispecie sottese ai precedenti citati, anche in questo caso la controversia non ha ad oggetto la dinamica del rapporto universitario di docenza, ma unicamente modalità  e i termini di svolgimento (in particolare l’orario) del rapporto con gli Enti gestori della sanità  pubblica, nonchè il conseguente diritto a percepire spettanze economiche derivanti dall’espletamento del rapporto lavorativo nell’ambito dell’Azienda sanitaria.
Pertanto, sulla base dei principi sopra esposti, la presente controversia, in quanto vertente esclusivamente sulle pratiche condizioni di lavoro nello svolgimento dell’attività  assistenziale prestata in favore dell’Azienda Ospedaliera, esula dalla giurisdizione esclusiva amministrativa sul rapporto di lavoro dei professori universitari.
Va quindi dichiarato il difetto di giurisdizione sul ricorso, in quanto appartenente alla giurisdizione del giudice ordinario, innanzi al quale la causa potrà  essere riassunta entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente pronuncia, restando salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, secondo quanto disposto dall’art. 11, comma 2, D.lgs. 104/2010.
Le spese del giudizio, avuto riguardo alla natura della questione processuale affrontata, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, appartenendo la controversia alla giurisdizione del giudice ordinario.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Antonio Pasca, Presidente
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 30/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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