Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Preavviso
diniego ex art. 10 bis l. 241/1990 – Conseguenze -Improcedibilità  sopravvenuto difetto di interesse

In tema di accertamento del silenzio inadempimento la sopravvenuta adozione da parte della p.A. intimata nel corso del giudizio instaurato dal ricorrente, del provvedimento recante comunicazione dei motivi ostativi (ex art. 10-bis legge 7.8.1990, n. 241 e ss.mm.ii.) rende il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ad onta della sua natura di atto avente natura pacificamente endoprocedimentale.

N. 00109/2014 REG.PROV.COLL.
N. 01119/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1119 del 2013, proposto da: 
Silva Jaqueline Bispo, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, corso Mazzini N. 83; 

contro
Ministero dell’Interno; Questura di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’accertamento
del silenzio ex art. 117 c.p.a. sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 20.4.2012 Silva Jaqueline Bispo, cittadina brasiliana, presentava alla Questura di Bari istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
In data 11.6.2012 alla predetta veniva notificata dalla Questura la comunicazione cat. A/12/2011/Imm con la quale l’Ufficio stranieri chiedeva di integrare la documentazione producendo: le attestazioni di pagamento INPS del I, II, III e IV trimestre 2011 e del I trimestre 2012; la dichiarazione di continuità  lavorativa e il certificato di residenza.
In data 16.11.2012 , la ricorrente, pel tramite dell’odierno difensore avv. Uljana Gazidede effettuava integrazione documentale, chiedendo il riavvio della procedura.
Altra richiesta veniva inviata il 31.5.2013.
Non essendo intervenuto il rilascio del permesso, -con atto notificato il 26.8.2013 e depositato il 29.8.2013 – Silva Jaqueline Bispo ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito in venti giorni dall’art. 5 c. 9 del D.Lgs. n. 286/98.
In data 16.9.2013 si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, la quale ha poi depositato la relazione in data 2.12.2013 dell’ Ufficio Immigrazione della Questura di Bari, con cui si rappresenta che in data 29.11.2013 è stato emesso preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. n. 241/90, trasmesso via fax all’avv. Uljana Gazidede in data 2.12.2013. Il preavviso è motivato con l’evidenziazione di elementi indiziari di fittizietà  del rapporto di lavoro con Di Giuseppe Vincenzo.
Alla c.c. del 9.1.2014 il legale della ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, evidenziando che non è stato depositato dall’Amministrazione alcun documento comprovante la chiusura del procedimento.
L’avvocato dello Stato ha chiesto di depositare fuori termine documenti comprovanti l’avvenuta trasmissione della pratica alla Questura di Taranto, ivi essendosi trasferita l’ odierna ricorrente.
Il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Per un verso l’Avvocatura ha – seppur tardivamente – rappresentato che la stessa ricorrente ha chiesto il trasferimento alla Questura di Taranto della pratica in questione (con istanza in data 23.12.2013), ma a prescindere da tale aspetto – contestato dal difensore della ricorrente e in ordine al quale occorrerebbe differire la decisione per concessione dei termini a difesa – risulta risolutiva l’intervenuta emissione del preavviso di rigetto.
Al riguardo, va osservato che, se è pur vero che il preavviso di rigetto opposto dall’amministrazione costituisce atto endoprocedimentale, non idoneo alla definizione del procedimento, è altrettanto vero che tale comunicazione, in virtù di quanto espressamente statuito dall’art. 10 bis, comma 1, terzo periodo, della legge n. 241/1990, interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni assegnato ai fini della presentazione delle osservazioni stesse.
Pertanto, il preavviso ex art. 10 bis della legge n. 241/1990 rende irrilevante la precedente inerzia dell’amministrazione.
In tal senso si è già  pronunziato questo TAR (cfr. Sez. I, 10 luglio 2012 n. 1403), il quale – dopo aver rilevato che: “Il presupposto per l’azione contra silentium di cui all’art. 117 cod. proc. amm. ¦ è da individuarsi nella circostanza che al momento della pronuncia del giudice amministrativo perduri l’inerzia dell’Amministrazione, così che l’adozione di un qualsiasi provvedimento esplicito, in risposta all’istanza dell’interessato, rende il ricorso o inammissibile per carenza originaria dell’interesse ad agire – se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso – ovvero improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, se il provvedimento interviene nel corso del giudizio instaurato (ex multis T.A.R. Salerno Campania sez. II 18 gennaio 2012 n. 45; Consiglio di Stato sez. V 25 agosto 2011, n. 4807)” – ha specificamente osservato che “Il sopravvenuto preavviso di diniego dell’istanza di cui all’art. 10 bis L. 241/90, per quanto atto di natura pacificamente endoprocedimentale (ex multis T.A.R. Veneto sez. III 28 marzo 2012, n. 426, Consiglio di Stato sez. VI 21 settembre 2011, n. 5923) ha comunque determinato l’interruzione del suesposto stato di inerzia, con conseguente improcedibilità , ex art. 35 comma 1 lett. c) cod. proc. amm., per sopravvenuto difetto di interesse”.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara imrocedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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