1. Processo amministrativo – Giudizio  di accertamento – Permesso di costruire – Declaratoria silenzio assenso – Domanda atipica – Inammissibilità  


2. Processo amministrativo – Giudizio  di accertamento – Permesso di costruire –  Obbligo per la p.A. di provvedere – Inammissibilità 

1. La domanda relativa alla declaratoria dell’intervenuto silenzio assenso sull’istanza edilizia risulta inammissibile, in quanto ipotesi non ricompresa tra quelle previste in via tassativa dall’ordinamento processuale (dall’art. 31 commi 1, 2, 3; 31 comma 4; 34 comma 1 lett. c); 34 commi 3 e 5; 114 comma 4 c.p.a.), che non prevede un’azione generale di accertamento, bensì solo ipotesi tipizzate e tassative. 


2. E’  inammissibile la domanda  inerente l’obbligo di provvedere al rilascio del titolo edilizio formatosi  ex silentio, atteso che tale rimedio, in quanto volto a supplire all’inerzia della p.A., non trova applicazione tutte le volte in cui la legge attribuisce al silenzio dell’amministrazione valore legale tipico. (Nel caso di specie, essendo decorso il termine di cui all’art. 20, comma 8, T.U. Edilizia e non sussistendo elementi ostativi alla formazione di tale provvedimento ai sensi della medesima disposizione, deve ritenersi maturato il silenzio assenso sull’istanza del ricorrente.)

N. 00075/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00943/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 943 del 2013, proposto da: 
Petrol Wash S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso Saverio Profeta in Bari, via S. Cognetti, n. 25; 

contro
Comune di Gioia del Colle; 

nei confronti di
Murgia Sviluppo S.p.A.; 

per l’accertamento
dell’intervento silenzio assenso ai sensi dell’art.20,TU 380/01, in ordine all’istanza di permesso di costruire avanzata il 25.10.2012;
nonchè, in via subordinata,
per l’accertamento dell’obbligo di provvedere a seguito del silenzio rifiuto serbato dalla PA in ordine alla medesima istanza.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori Saverio Profeta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente è proprietaria di un suolo in Gioia del Colle, identificato dalle p.lle nn.993 e 1144, fg. 45 di cui allega la qualificazione in PRG all’interno della zona F1, per come statuito con sentenza passata in giudicato di questo Tar n. 1164/2012.
In data 25.10.2012 ha presentato istanza per il rilascio di permesso di costruire, intendendo realizzare un capannone prefabbricato destinato alla vendita di prodotti food/no food.
Nessun provvedimento è stato adottato dal Comune, nè alla data di proposizione del ricorso, nè successivamente (e fino alla data di decisione del ricorso).
Per tali ragioni, la società  ricorrente ha chiesto in primo luogo l’accertamento dell’intervenuta formazione del silenzio assenso e, in subordine, la declaratoria dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere in merito alla propria istanza.
All’udienza camerale del 17.12.2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
La domanda principale con cui si chiede l’accertamento dell’intervenuto silenzio assenso sull’istanza presentata è inammissibile.
In ordine a tale profilo, il Collegio non può che richiamare il proprio precedente orientamento, espresso con la sentenza n. 588/2013, con cui ha ritenuto che “la prima domanda proposta dalla ricorrente, relativa alla richiesta declaratoria dell’intervenuto silenzio assenso sull’istanza edilizia, risulta inammissibile in quanto ipotesi non ricompresa tra quelle previste in via tassativa dall’ordinamento processuale (dall’art. 31 commi 1, 2, 3; 31 comma 4; 34 comma 1 lett. c); 34 commi 3 e 5; 114 comma 4 c.p.a.), che non prevede un’azione generale di accertamento, bensì solo ipotesi tipizzate e tassative.
Trattasi pertanto di domanda del tutto atipica ed estranea all’ambito delle azioni ammesse nel giudizio amministrativo e, in quanto tale, inammissibile.”
Non sussistendo ragioni per discostarsi dal precedente orientamento, il Collegio non può che adottare la pronuncia indicata in dispositivo.
Sulla domanda subordinata, inerente l’obbligo di provvedere, il ricorso è parimenti inammissibile, per essersi sull’istanza della ricorrente già  formato il provvedimento tacito di accoglimento.
Premette sul punto il Collegio che, ai sensi dell’art. 31 co. 2 c.p.a, l’istanza per l’accertamento dell’obbligo di provvedere (nonchè quella, ulteriore, di accertamento della fondatezza della pretesa dedotta in giudizio) “può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento”.
Orbene, dalla semplice lettura di tale previsione normativa emerge chiaramente che il rimedio in esame, in quanto volto a supplire all’inerzia della p.a, non trova applicazione tutte le volte in cui la legge attribuisce al silenzio dell’amministrazione valore legale tipico, di accoglimento ovvero di rigetto di una istanza ritualmente presentata e, rispetto alla quale sussista – e sia attuale – l’obbligo di provvedere.
In queste ipotesi, invero, non vi è alcuna necessità  di far corso ai rimedi contro l’inadempienza dell’amministrazione, in quanto il silenzio di quest’ultima, unito al decorso del termine di volta in volta previsto dalla legge, determina il sorgere di un atto avente valore legale provvedimentale.
Ne discende che, in siffatte ipotesi, l’istante non è tenuto ad attivarsi al fine di ottenere un provvedimento espresso dell’amministrazione, detto provvedimento (tacito) scaturendo in via automatica dal perfezionamento dell’iter procedimentale all’uopo previsto dalla legge.
Al più egli potrà  impugnare – ricorrendone i presupposti di legge – il provvedimento tacito di rigetto formatosi per effetto del silenzio dell’amministrazione e dell’avvenuto decorso del termine. Analoga impugnazione, in caso di silenzio con valore legale tipico di accoglimento, potranno poi esperire eventuali controinteressati.
Ciò premesso, e venendo ora al caso di specie, emerge dalla cronologia degli eventi che:
– 1) la ricorrente ha presentato istanza per il rilascio di p.d.c. in data 25.10.2012;
– 2) il Comune nulla ha disposto in merito.
Tanto premesso, rileva altresì il Collegio che in data 13.5.2011 è intervenuto il d.l. n. 70/11, convertito in l. n. 106/11, che ha modificato, tra l’altro, il comma 8 dell’art. 20 T.U. Edilizia, che attualmente così recita: “Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10”.
Al fine di verificare l’applicabilità  della previsione del silenzio – accoglimento, il Collegio ha disposto incombenti istruttori chiedendo espressamente al Comune intimato (non costituitosi in giudizio) di specificare la sussistenza o meno di vincoli sull’area interessata e la compatibilità  di quest’ultima con la disciplina di zona, nonchè indicare eventuali lacune documentali inerenti la completezza dell’istanza.
Il Comune, in replica a tale richiesta di chiarimenti, con nota prot. 28154/2013:
in primo luogo non ha in alcun modo contestato la qualificazione della zona in questione come zona “F”;
non ha indicato l’esistenza di vincolo alcuno;
non ha indicato essere presenti lacune documentali.
L’ente ha, tuttavia, indicato l’esistenza di un aspetto problematico in relazione all’edificazione della zona F, rappresentato dalla circostanza che l’Ufficio Urbanistico della Provincia di Bari, a ciò delegato dalla Regione, ex art. 39 TU edil., aveva intrapreso il procedimento di annullamento di altri permessi di costruire inerenti differenti proprietari, procedendo poi al ritiro dei permessi nn. 35/2013 e 96/2010.
Risulta di tutta evidenza che i chiarimenti forniti non prospettano alcun elemento ostativo alla formazione del silenzio – assenso, limitandosi a indicare (in modo peraltro, piuttosto laconico e non dettagliato) circostanze di fatto inerenti altri titoli edilizi che non refluiscono in modo alcuno sull’applicabilità  della disposizione sopraindicata.
Orbene, alla luce di tale previsione normativa, che in ossequio al principio del tempus regit actum si applica a tutti i procedimenti pendenti a tale data, e pertanto anche a quello in esame, è evidente che, non essendo l’area in esame soggetta a vincoli di sorta, ed essendo ampiamente decorso il termine di cui al comma 8 dell’art. 20 cit, sull’istanza della ricorrente deve ritenersi maturato il silenzio-assenso.
Ne consegue, per tali ragioni, l’inammissibilità  della domanda di accertamento dell’obbligo di provvedere, non essendovi più un perdurante inadempimento dell’amministrazione che giustifichi la necessità  di una pronuncia giudiziale di tal fatta.
Non essendosi il Comune costituito, non si dà  luogo a pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, nei sensi di cui in motivazione.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/01/2014
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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