1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Istanza di autorizzazione unica – Intervenuta adozione di atti interlocutori – Interesse al ricorso – Permane – Ragioni  


2.  Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Presupposti di rito 

1. Ove a seguito dell’instaurazione di un giudizio avverso il silenzio della p.A. sull’istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia rinnovabile, l’Amministrazione avvii il procedimento per l’emanazione del provvedimento (nella specie, convocando la conferenza di servizi), ciò non comporta il sopravvenuto difetto d’interesse al ricorso, in assenza della pronunzia definitiva sull’autorizzazione unica. 


2. Presupposti di rito per l’avvio del giudizio avverso il silenzio della p.A. sono costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento, con conseguente formazione del silenzio.

N. 01728/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01217/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1217 del 2013, proposto da: 
Margherita s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe Mescia e Antonio Mescia, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenzo Resta in Bari, alla via Piccinni n. 210; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Tiziana T. Colelli, con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N. Sauro n. 31; 

per l’accertamento
del silenzio serbato dall’Amministrazione regionale sull’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Orsara di Puglia, presentata in data 13 febbraio 2009;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Giuseppe Mescia; Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- La Margherita s.r.l., con il presente gravame, chiede che venga accertato il silenzio inadempimento formatosi in relazione all’istanza di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, presentata in data 13 febbraio 2009, per la realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile nel comune di Orsara di Puglia.
La Regione Puglia, costituitasi in giudizio con atto depositato il 29.11.2013, eccepisce preliminarmente il sopravvenuto difetto di interesse al ricorso per aver provveduto ad avviare il procedimento relativo alla predetta istanza e, all’uopo, convocato apposita conferenza di servizi per il 29 novembre 2013; conferenza che si è effettivamente tenuta, come comprovato dalle successive produzioni documentali (cfr. deposito del 2 dicembre 2013). In ogni caso, oppone l’infondatezza del gravame, individuando quale concausa del notevole ritardo nella definizione dell’istanza di cui si tratta, gli asseriti inadempimenti istruttori della società  ricorrente, che avrebbero impedito l’esame della pratica.
2.- In via preliminare, l’eccezione processuale va disattesa, persistendo -come si dimostrerà  tra breve- l’interesse al ricorso.
Ed invero, al di là  dell’accelerazione impressa al procedimento in vista della discussione del presente gravame, la Regione non ha -allo stato- ancora provveduto all’adozione delle determinazioni finali in ordine all’istanza della ricorrente; e, secondo ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale, ancora di recente fatto proprio dal Consiglio di Stato e dal quale il Collegio non ritiene di discostarsi, il compimento di meri atti endoprocedimentali non fa venir meno l’inerzia dell’Amministrazione (cfr., ex multis, da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 9 settembre 2013, n. 4473 e questa Sezione, ordinanza n. 1507/2013).
Appare allora evidente che, nella fattispecie, il termine fissato dalla legge per provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione unica è decorso senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento finale espresso; ciò che in sè determina il permanere della lamentata inerzia.
2.- Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Come già  chiarito in un recente precedente di questa Sezione, eventuali inadempimenti istruttori, da parte del soggetto che ha presentato l’istanza, devono ritenersi ininfluenti rispetto alla configurabilità  in capo all’Amministrazione regionale dell’obbligo di adottare un provvedimento espresso, a conclusione del procedimento di richiesta di rilascio dell’autorizzazione unica (cfr. sentenza 420/2013); potendo al più rilevare il comportamento dilatorio del soggetto interessato, ove oggetto di accertamento positivo, ai fini della definizione di eventuali domande risarcitorie.
Peraltro, nella fattispecie, la circostanza che la Regione si sia oggi determinata alla convocazione della conferenza di servizi allo stato degli atti, compulsata dalla proposizione della presente azione, sarebbe sufficiente a contraddire l’asserita imprescindibilità  delle integrazioni documentali richieste ai fini della definizione dell’istanza.
La società  ricorrente deduce sostanzialmente la violazione dell’art. 2 della legge 7 agosto 1990 n. 241 in combinato disposto con l’art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 che, con particolare riferimento ai procedimenti di autorizzazione unica per cui è causa, aveva fissato un termine massimo di 180 giorni, successivamente ridotto a 90 giorni con d.lgs. 3.3.2011 n. 28.
Sul punto è sufficiente richiamare il costante orientamento di questa Sezione, secondo cui al predetto termine la Regione deve inderogabilmente uniformarsi, stante anche il valore di “principio fondamentale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 117, co. 3, Cost.” riconosciuto al menzionato art. 12 dalla Corte costituzionale (cfr., ex multis, sentenza di questa Sezione, 23.11.2011, n. 1787 e 8.7.29011, n. 1044; n.420/2013).
Nel caso di specie, la Regione ha violato in effetti tutti i termini fissati in subiecta materia, non essendo a tutt’oggi addivenuta ad alcuna definizione dell’istanza per cui è causa, sebbene risalente al febbraio 2009.
Sussistono pertanto, nella fattispecie, i presupposti di ammissibilità  del rito previsto dall’art. 31 cod. proc. amm., costituiti dalla titolarità  in capo al soggetto istante di una posizione qualificata che legittimi la richiesta e dal decorso del termine di conclusione del procedimento con conseguente formazione del silenzio.
Per quanto attiene al primo profilo, sussiste la legittimazione e l’interesse della società  richiedente alla definizione del procedimento di autorizzazione unica, avendo essa presentato specifica istanza alla Regione al fine di realizzare il parco eolico progettato nel Comune di Orsara di Puglia.
Quanto al secondo aspetto, è sufficiente fare rinvio al richiamato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003.
L’obbligo, per l’Amministrazione preposta, di pronunciarsi entro termini perentori sulle istanze di autorizzazione unica costituisce – si ribadisce – principio fondamentale della materia non derogabile dalle Regioni e dagli enti delegati.
Sussiste pertanto l’ulteriore condizione, rappresentata dal decorso del predetto termine di conclusione del procedimento, senza che l’ente intimato si sia espressamente pronunciato sull’istanza.
3.- In sintesi, il ricorso va accolto, con conseguente obbligo in capo alla Regione Puglia di pronunciarsi espressamente sulla domanda della società  ricorrente, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della presente sentenza. Per l’ipotesi di persistente inerzia viene nominato Commissario ad acta l’ing. Giancarlo Chiaia, con studio in Bari alla via fratelli Roselli n.38, che, su istanza di parte, dovrà  provvedere in vece e luogo dell’Amministrazione con le modalità  indicate in dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina alla Regione Puglia di provvedere, nel termine di sessanta giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, all’adozione delle proprie determinazioni finali in ordine all’istanza presentata dalla società  ricorrente, ai fini della valutazione dell’istanza di rilascio dell’autorizzazione unica per la realizzazione di un parco eolico nel Comune di Orsara di Puglia.
Per l’ipotesi di persistente inerzia, nomina quale commissario ad acta l’ing. Giancarlo Chiaia, con studio in Bari alla via fratelli Roselli n.38, il quale, decorso il suddetto termine, su istanza di parte, provvederà  entro l’ulteriore termine di sessanta giorni, avvalendosi degli uffici e dei funzionari della Amministrazione intimata.
Pone a carico della Regione Puglia il compenso del commissario ad acta, da liquidare su documentata istanza dello stesso.
Condanna la Regione Puglia al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.000,00 (mille) oltre accessori di legge.
Manda alla Segreteria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito alle parti e al commissario ad acta nominato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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