Energia da fonti rinnovabili – Autorizzazione paesaggistica – Cavidotto interrato – Art. 5.02 del PUTT – Non occorre – Ragioni

Ai sensi dell’art. 5.02 del PUTT non è soggetto ad autorizzazione paesaggistica il collocamento entroterra di tubazioni di reti infrastrutturali con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra: ne discende l’illegittimità  del diniego di autorizzazione unica per l’istallazione di un impianto eolico che sia fondato sull’assenza dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un  cavidotto interrato.

N. 01723/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01576/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1576 del 2012, proposto da: 
Vito Cantore, rappresentato e difeso dall’avv. Saverio Profeta, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Cognetti n. 25; 

contro
Regione Puglia, in persona del Presidente della G.R. p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Tiziana T. Colelli e Maria Liberti, con domicilio eletto presso le sede dell’Avvocatura regionale in Bari, al lungomare N. Sauro 31; 

per l’annullamento
-del diniego di autorizzazione unica ex art. 12 d.lgs. 387/03 relativo ad un impianto eolico di potenza nominale inferiore ad 1 MW da realizzarsi nel Comune di Fasano, prot. N. AOO_7143 del 20.07.2012;
-degli artt.4 e 5 del Regolamento regionale n.24/2010;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Carmine Rucireta, per delega dell’avv. Saverio Profeta; Tiziana Colelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Il sig. Cantore, odierno ricorrente, ha impugnato il diniego di autorizzazione unica opposto dalla Regione Puglia all’istanza proposta per la realizzazione di un impianto eolico di potenza nominale inferiore ad 1 MW, da ubicarsi nel comune di Fasano, di cui alla nota comunale prot. n. AOO7143 del 20.7.2012, a firma dei Dirigenti dell’Ufficio Energia e Reti energetiche e del Servizio Energia; nonchè, cautelativamente, gli artt. 4 e 5 del Regolamento regionale n.24/2010, attuativo del D.M. per lo Sviluppo economico del 10.9.2010, recante le linee guida statali per l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.
Il diniego gravato si fonda sostanzialmente su due argomenti:
a) applicabilità  al caso di specie del richiamato art. 4 del regolamento regionale, approvato nelle more della conclusione del procedimento di esame dell’istanza in questione, che ha individuato a priori i siti inidonei per l’allocazione di tali impianti, nei quali ricade l’area interessata dal progetto presentato dal ricorrente, in quanto ricompreso in un cd. cono visuale di primaria importanza per la conservazione e formazione dell’immagine della Puglia;
b) inapplicabilità  alla fattispecie dell’art.5 dello stesso regolamento, che disciplina il regime transitorio consentendo, a certe condizioni, di ignorare la nuova regolamentazione con riferimento ai procedimenti in corso.
Si è costituita in giudizio la Regione Puglia con atto depositato in data 1° dicembre 2012, opponendosi all’accoglimento del gravame.
All’udienza del 19 giugno 2013, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il gravame è incentrato su tre motivi di censura.
Il primo diretto a contestare il richiamato art. 4 del predetto regolamento regionale; il secondo ad invocare l’applicazione alla fattispecie del regime transitorio di cui all’art. 5 del regolamento stesso; il terzo, infine, di carattere procedimentale, con il quale si lamenta la mancata convocazione della conferenza di servizi.
Il secondo motivo è fondato ed evidentemente assorbente.
Sostiene infatti il ricorrente che, nella fattispecie, ricorrono le condizioni per l’applicazione del regime transitorio e, dunque, per escludere l’applicabilità  del regolamento regionale n.24/2010.
L’art.5 in questione contempla due categorie di esclusione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del regolamento stesso: a) progetti completi della soluzione di connessione e “per i quali a tale data siano intervenuti i prescritti pareri ambientali”; b) procedimenti relativi ad impianti eolici ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento regionale 4.10.2006, n.16 .
L’ipotesi derogatoria sulla quale porre l’attenzione è, per quanto qui rileva, quella riportata sub a).
Posto che la disponibilità  della soluzione di connessione non è in discussione, la questione si concentra sulla seconda delle previste condizioni: la completezza dei pareri ambientali.
Nel caso di specie, infatti, la Regione contesta la mancata acquisizione, alla data di entrata in vigore del regolamento in esame, dell’autorizzazione paesaggistica; questa, secondo l’impostazione seguita dall’Amministrazione procedente, sarebbe stata imposta dalla circostanza che “il cavidotto di vettoriamento dell’energia elettrica prodotta, interferisce con¦ un ciglio di scarpata, evidenziato sulla tavola tematica del P.U.T.T./P. relativa alla geomorfologia territoriale, che costituisce un Ambito Territoriale Distinto (A.T.D.)¦per il quale si applicano gli adempimenti previsti dall’art. 5.01 della N.T.A. del P.U.T.T./P”.
Orbene, la questione giuridica sottesa è l’ascrivibilità  dell’autorizzazione paesaggistica alla categoria dei pareri ambientali; questione che -sul piano dei principi- sembra aver trovato risposta affermativa in recenti autorevoli arresti giurisprudenziali. La suprema Corte ha -sia pure incidentalmente- delineato la natura dell’autorizzazione paesaggistica, statuendo che “¦alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale¦nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica¦” (cfr. Corte cost., 22.7.2011, n.235); e il Consiglio di Stato, ponendosi nella stessa ottica, ha da ultimo chiarito che “¦ai fini della valutazione di impatto ambientale, il paesaggio si manifesta quale componente qualificata ed essenziale dell’ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l’evoluzione giurisprudenziale, anche costituzionale” ( cfr. Sez. VI, 26.3.2013, n.1674).
Nel caso di specie, tuttavia, la questione risulta depotenziata da un dato fattuale. Come correttamente rimarcato da parte ricorrente, la previsione progettuale di procedere all’interramento del cavidotto esclude in sè la necessità  dell’autorizzazione paesaggistica, secondo le espresse previsioni dell’art.5.02, punto1.06 delle N.T.A. del P.U.T.T.. Tale disposizione contempla, invero, tra le opere che non soggiacciono alla predetta autorizzazione “¦il collocamento entroterra di tubazioni di reti infrastrutturali, con ripristino dello stato dei luoghi e senza opere edilizie fuori terra”.
Che nella fattispecie sia stato previsto l’interramento del cavidotto trova conferma nel parere favorevole reso dall’Autorità  di Bacino, la quale dà  espressamente atto che l’opera in esame prevede “il posizionamento di un cavidotto interrato” (cfr. nota del 10.11.2011 agli atti del giudizio).
Se, pertanto, l’autorizzazione paesaggistica non si imponeva per non essere state previste opere fuori terra in zona vincolata, il progetto in questione -al momento dell’entrata in vigore della disciplina regionale di cui si discute- doveva ritenersi completo di tutti i prescritti pareri ambientali (a prescindere dalla qualificazione spettante all’autorizzazione paesaggistica sul piano teorico); e, dunque, sottratto all’applicazione della disciplina stessa.
3.- Assorbita ogni altra censura, il ricorso deve quindi essere accolto. Considerata tuttavia la peculiarità  e la novità  della vicenda, il Collegio ritiene di procedere alla compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego di autorizzazione unica gravato. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nelle camere di consiglio dei giorni 19 giugno 2013 e 4 dicembre 2013, con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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