1. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico generale – Vincolo conformativo – Utilizzo riservato al privato – Non sussiste 


2. Espropriazione per pubblica utilità  – Dichiarazione di pubblica utilità  – Assenza del termine per l’emanazione del decreto d’esproprio – Art.13, co.3, DPR n. 327/2001 – Conseguenze


3. Edilizia e urbanistica – Piano urbanistico generale – Tipizzazioni – Area per attrezzature e servizi d’interesse generale – Realizzazione di plesso scolastico – àˆ ricompresa – Conseguenze

1. Il vincolo conformativo stabilito dal piano regolatore sul suolo del privato, se consente a quest’ultimo la realizzazione diretta delle opere di pubblica utilità , per converso non impedisce che le stesse siano realizzate dall’Amministrazione previa variante semplificata ed esproprio del bene.


2. Ai sensi dell’art.13, co.3, del DPR n. 327/2001, se manchi il termine per l’emanazione del decreto di esproprio all’interno della dichiarazione di pubblica utilità , ciò non comporta l’illegittimità  dell’atto giacchè il decreto deve a quel punto essere adottato entro il termine di cinque anni dall’efficacia della predetta dichiarazione.


3. La realizzazione di un plesso scolastico non può violare la dotazione di standard della zona tipizzata per attrezzature e servizi d’interesse generale, trattandosi, per l’appunto, di un’opera di urbanizzazione secondaria, dunque di un’attrezzatura d’interesse generale.

N. 01709/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00367/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 367 del 2011, proposto da: 
Società  D’Introno Francesco & Figli S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, Bucci Luisa, D’Introno Luigi, D’Introno Giuseppe, D’Introno Lorenza, D’Introno Marcello e D’Introno Domenico, tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avv. Piero Lorusso in Bari, via P. Amedeo, 234; 

contro
il Comune di Corato, in persona del Sindaco pro tempore, intimato e non costituito in giudizio; 

per l’annullamento
– della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Corato n. 64 del 30.11.2010, ricevuta dalla Società  ricorrente il 22.12.2010, nella parte in cui, in variante ai vigenti strumenti urbanistici, su una porzione, di proprietà  dei ricorrenti, della superficie catastale complessiva pari a mq. 16.543 (identificabile nelle particelle foglio n. 41 nn. 784, 2006, 553, 513, 63, 810, 879, 883, 602 e parte della 53 ricadente in zona “Fi”) ha reiterato il vincolo preordinato all’esproprio per la realizzazione del progetto definitivo avente ad oggetto la costruzione della nuova sede della scuola media ” Giovanni XXIII”, da realizzarsi sul sito alle vie lago Baione e Quasimodo;
– ove occorre, della nota prot. 27960 del 28.09.2009, con la quale il RUP dell’Ufficio Espropriazioni del Comune di Corato comunicava alla ditta D’Introno Francesco & Figli S.a.s che dette aree erano occorrenti per i lavori costruzione della Scuola Media Giovanni XXIII, che l’opera pubblica ricadeva in zona tipizzata “Fi” di comparto secondo le previsioni urbanistiche del vigente PRG, che veniva dato formale avvio del procedimento diretto all’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione di pubblica utilità  con l’approvazione del progetto definitivo per l’esecuzione dei predetti lavori;
– di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
nonchè per il risarcimento
del danno derivante dall’esecuzione dei provvedimenti impugnati, in termini di lucro cessante, per non aver potuto utilizzare in proprio le aree assoggettate a vincolo di esproprio ed espropriande.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per la parte ricorrente l’Avv. Nicolò Mastropasqua;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
La Società  D’Introno Francesco & Figli S.a.s ed i Signori D’Introno, odierni ricorrenti, sono proprietari di un suolo della superficie complessiva di mq. 36.426, ubicato nel Comune di Corato, delimitato dalle vie Quasimodo e Lago Baione e dalla Ferrovia Bari Nord, censito in catasto al foglio n. 41, particelle nn. 48, 53, 63, 513, 553, 602, 784, 810, 879, 883, 1914, 1915, 1916, 2006; esso ricade in parte in zona di tipo ” C “(zona di espansione) ed in parte in zona Fi (zona per attrezzature pubbliche) del PRG vigente.
Con deliberazione consiliare n. 235 del 30.10.1982, il Comune di Corato approvava il progetto per la realizzazione, su detto terreno, di un Istituto Statale d’Arte e di una scuola media, ma, a seguito di proposizione di ricorso giurisdizionale, i provvedimenti relativi alla procedura espropriativa sono stati annullati da questo T.a.r., con sentenza n. 906 del 28.11.1984, confermata in appello dal Consiglio di Stato, con decisione n. 654 del 6.10.1986.
Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 98 del 21.7.1989, il predetto Ente comunale approvava il piano particolareggiato riguardante la “maglia comparto di zona del P.R.G. sita tra via Ruvo, via Largo Baione e ferrovia Bari Nord”; anche detto provvedimento, impugnato dinanzi al presente Tribunale, è stato dallo stesso annullato con sentenza 16.5.2001, n. 1700, poi passata in giudicato.
Con nota comunale prot. 27960 del 28.9.2009, il Settore LL.PP. – Ufficio Espropri ha notificato ai ricorrenti l’avviso di avvio del procedimento ablatorio secondo le formalità , i tempi e le modalità  stabilite dall’art.11 del d.P.R. n. 327/2001, assegnando il termine di trenta giorni per la formale presentazione di osservazioni.
Entro il termine previsto è pervenuta un’osservazione a cura della Società  D’Introno Francesco & figli S.a.s, giusta nota del 3.10.2009, acquisita al protocollo del Comune al n. 28739 del 5.10.2009, cui è seguita una nota integrativa del 17.10.2009 della stessa ditta, acquisita al protocollo comunale al n. 30499 del 19.10.2009.
Con nota prot. n.32228 del 3.11.2009, il Servizio Espropri del Settore Lavori Pubblici ha controdedotto sulle osservazioni presentate dalla società  in parola, motivando la non accoglibilità  delle medesime.
A seguito di una rettifica effettuata dall’UTC del piano particellare di esproprio, si è provveduto a ripetere la fase di avvio del procedimento ablatorio, giusta nota prot. n. 22674 del 23.7.2010.
Con successiva nota prot. 25085 del 17.08.2010, il R.U.P. del Servizio Espropri e Patrimonio ha avvisato i ricorrenti della modifica del Piano Particellare di esproprio, con la variazione della indennità  di esproprio e della consistenza e/o esclusione di particelle catastali.
Con nota del 24.08.2010, la Ditta D’Introno Francesco & Figli S.a.s. ha formulato osservazioni al riguardo, alle quali il Comune ha controdedotto, motivando la non accoglibilità  delle medesime, con nota prot. n. 32013 del 19.10.2010, che è poi divenuta parte integrante della delibera consiliare n. 64 del 30.11.2010, trasmessa alla Società  ricorrente con nota prot. 38427 del 17.12.2010 e da questa ricevuta il 22.12.2010.
Nella citata delibera consiliare, l’Ente civico intimato ha altresì reiterato, ai sensi dell’art. 9 del d.P.R. n. 327/2001, il vincolo decaduto sull’area di proprietà  D’Introno, ove è stata prevista l’ubicazione della scuola, ed approvato “in variante ai vigenti strumenti urbanistici ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui al d.p.r. 327/01 ed alla l.r.03/05, il progetto definitivo avente per oggetto la costruzione della nuova sede della scuola media Giovanni 23°, da realizzarsi sul sito alle vie lago Baione e Quasimodo allibrato in catasto al fg n. 41/b part. 784 -2006-553-513-2012-2010-2008-118-602-877-1203-879-880-884-810 ed al fg n.41 part. nn.63 e parte della part. n. 53, non di proprietà  comunale, redatto dal raggruppamento temporaneo di professionisti incaricato dall’Amministrazione Comunale coordinato dall’arch. Vincenzo Loglisci”.
Inoltre ha dato atto, ai sensi dell’art. 12, comma 3 della legge regionale n. 3/2005 e ss.mm.ii., che “l’approvazione del progetto definitivo in parola costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti senza necessità  di controllo regionale”, ha “apposto sulle aree interessate dal progetto il vincolo preordinato all’esproprio per l’esecuzione dell’opera” e”dichiarato la pubblica utilità  delle opere ex art. 16 DPR 327/01 e ss.mm.ii.”.
Avverso la deliberazione del Consiglio Comunale di Corato n. 64 del 30.11.2010, nonchè la nota prot. 27960 del 28.09.2009, è stato proposto il presente gravame, nel quale sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:
1) violazione del giudicato amministrativo – violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 327/01, dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3/2005 e dell’art. 2 della legge n. 1107/1968;
2) violazione dell’art. 3 del D.M. 1444/1968; erroneo dimensionamento; violazione dell’art. 3 della L. 241/1990; carenza di motivazione in ordine alle esigenze della spesa; violazione dell’art. 30 della legge 1150/1942; violazione del principio di economicità  e buona amministrazione; eccesso di potere per erronea considerazione dei presupposti.
Si esplicitano di seguito i richiamati vizi.
1) Nella specie l’Amministrazione avrebbe violato il giudicato formatosi sulla decisione assunta dal T.a.r. Puglia con sentenza n. 4190/2006 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3805/2007), secondo cui “la destinazione urbanistica ad attrezzature ed impianti di interesse generale non ha carattere espropriativo in quanto non priva il proprietario della facoltà  di godimento e di utilizzo del bene, ma rientra nella categoria dei vincoli meramente conformativi in quanto diretti a connotare giuridicamente il diritto di proprietà  sul bene mediante contemperamento dello ius aedificandi con le ragioni di pubblico interesse”.
La parte ricorrente rileva che il ricorso che ha originato tali decisioni era stato proposto dalla Ditta D’Introno Francesco & figli allo scopo di ottenere la ritipizzazione dell’area Fi in questione, ritenendola assoggettata a vincolo di assoluta inedificabilità , parificabile ad un vincolo espropriativo soggetto alla decadenza del termine quinquennale stabilito dalla legge n. 1187 del 1968, evidenziando altresì che in quella sede giurisdizionale il Comune aveva sostenuto il contrario.
Con la delibera n. 64 del 30 novembre 2010 il Consiglio Comunale del Comune di Corato avrebbe erroneamente ritenuto di poter reiterare un inesistente vincolo preordinato all’esproprio approvando, in variante ai vigenti strumenti urbanistici, il progetto definitivo avente ad oggetto la costruzione della nuova sede della scuola media ” Giovanni XXIII”, in tal modo violando anche gli artt. 8, 9 e 10 del d.P.R. n. 327/2001, dell’art. 12, comma 3, della legge regionale n. 3/2005 e l’art. 2 della legge n. 1107/1968.
2) La previsione di costruire su area ricadente in zona Fi la scuola media dell’obbligo non apparirebbe congruamente motivata in termini di dimensionamento nella variante allo Strumento Urbanistico, in quanto risulterebbero sottratte alle zone ove ubicare attrezzature di interesse generale opere, invece, previste nelle aree per la dotazione di standard urbanistico ai sensi dell’art. 3 del D.M. 1444/1968.
Inoltre si assume che la procedura di esproprio che seguirà  ai provvedimenti impugnati comporterà  un notevole esborso di denaro pubblico in termini di pagamento di indennità  ai proprietari dei suoli e di risarcimento del danno, che si sarebbe potuto evitare se l’Amministrazione avesse deciso di realizzare l’opera sulle stesse aree cedute gratuitamente come standard urbanistico dai proprietari, nel caso in cui fosse stato approvato uno strumento urbanistico esecutivo (PUE) ad iniziativa pubblica o privata.
Si sostiene che peraltro, con riferimento all’area che residua dall’espropriazione in zona Fi, il Comune dovrebbe applicare la previsione dell’art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 327/2001, in quanto la parte del bene unitario (terreno) non assoggettata ad esproprio avrebbe subito una riduzione di valore; segnatamente l’intera area di proprietà  della ditta D’introno ricadente nella zona “F”, per effetto dell’espropriazione di mq 12.000, come previsto nel piano particellare allegato alla nota prot. 25085 del 17.8.2010, risulterebbe penalizzata, non potendo essere utilizzata per la realizzazione di qualsivoglia opera di pubblica utilità .
Infine, ai sensi dell’art. 30 della legge 1150/1942, il Comune aveva l’obbligo di prevedere a quantificare (e motivare congruamente) le spese occorrenti per l’acquisizione delle aree e per le sistemazioni generali necessarie per l’attuazione del piano, mentre la motivazione sarebbe assolutamente carente in ordine alla previsione dell’importo inerente le spese occorrenti per l’acquisizione dell’area (in termini di indennità  e di risarcimento del danno) e per l’attuazione della variante al piano.
àˆ stata altresì proposta domanda di risarcimento del danno; si assume che l’an del danno sarebbe insito nell’ingiustizia del vincolo espropriativo imposto ad un’area avente evidente natura edificatoria, area che l’impresa ricorrente, che esercita attività  edilizia ed ha specifiche velleità  di sfruttamento edificatorio, avrebbe interesse ad edificare in proprio. La parte ricorrente ha quantificato tale danno in via presuntiva in complessivi € 2.757.000,00, indicando le singole voci, salva diversa quantificazione nel corso del giudizio, oltre interessi e rivalutazione monetaria; ha chiesto al riguardo l’intervento di un C.T.U. per la quantificazione del danno da lucro cessante.
Il Comune di Corato, regolarmente intimato, non si è costituito in giudizio.
In vista della pubblica udienza del 7.11.2013 la parte ricorrente ha depositato una memoria defensionale, nella quale ha ribadito le censure dedotte in ricorso ed evidenziato che il Comune nelle more non ha realizzato il plesso scolastico de quo.
Nella predetta udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1 – Con il ricorso all’esame del Collegio si impugnano la delibera consiliare n. 64/2010, con cui il Comune di Corato ha approvato il progetto definitivo della nuova sede della scuola media ” Giovanni XXIII”, da realizzarsi anche su area di proprietà  dei ricorrenti, ricadente in zona Fi, apponendo sui terreni interessati dall’opera il vincolo preordinato all’esproprio e dichiarando la pubblica utilità  della citata opera, ed insieme la prima comunicazione di avvio del procedimento di esproprio di cui alla nota comunale prot. 27960 del 28.09.2009, e si chiede altresì il risarcimento del danno determinato dalla predetta delibera, che avrebbe impedito di edificare in proprio alla ditta ricorrente, la quale esercita attività  edilizia.
1.1 – Il ricorso è infondato per quanto di seguito sarà  evidenziato.
2 – Preliminarmente si rileva che la circostanza, allegata dalla parte ricorrente, che l’opera in questione ancora non sarebbe stata realizzata non incide sulla decisione del presente ricorso.
A tale riguardo si rammenta che, ai sensi dell’art. 13, comma 3, del d.P.R. n. 327 del 2001, in assenza di indicazione dei termini nel provvedimento che reca la dichiarazione di pubblica utilità  dell’opera, il decreto di esproprio deve essere adottato entro il termine di cinque anni dalla data in cui tale atto diventa efficace. Ne deriva che nella specie, non essendo stabilito nella delibera n. 64 del 2010 alcun termine, l’Amministrazione ha ancora tempo per adottare il decreto di esproprio e per realizzare il plesso scolastico.
3 – Entrando nel merito delle censure, deve considerarsi che l’area interessata dall’opera in questione è azzonata “Fi- attrezzature ed impianti di interesse generale”. Ciò è stato tenuto in debito conto dall’Amministrazione comunale, la quale ha ivi rilevato che “non è disponibile al patrimonio comunale, e a maggior ragione nel quartiere interessato, un’area già  tipizzata come zona “Fi”, avente una estensione pari a quella oggetto di esproprio, compatta, dalla forma regolare, omogenea ed idonea all’allocazione di una scuola e delle aree di pertinenza funzionali all’attività  didattica (parcheggi, campetti sportivi, ecc.)”.
4 – Deve farsi notare al riguardo che la scuola rientra nell’ambito delle “attrezzature generali”, integrando un’opera di urbanizzazione secondaria, e, pertanto, priva di fondamento è la doglianza secondo cui con la stessa risulterebbero “sottratte alle zone ove ubicare attrezzature di interesse generale opere, invece, previste nelle aree per la dotazione di standard urbanistico ai sensi dell’art. 3 del D.M. 1444/1968”. In altre parole erroneamente si assume che, con la costruzione della scuola, sarebbe sottratto spazio alla realizzazione di attrezzature e servizi generali; ciò non risponde al vero, proprio per la semplice ragione che anche la scuola costituisce un’attrezzatura generale.
5 – Peraltro, differentemente da quanto asserito dai ricorrenti, la scelta della localizzazione è ampliamente motivata.
Infatti nella delibera censurata si evidenzia che la scuola “sorge nelle immediate vicinanze di una scuola media superiore (l’Istituto Statale d’Arte), l’asilo nido comunale, la scuola elementare di viale Arno, completando così naturalmente un polo scolastico perfettamente integrato, che accoglie potenzialmente studenti dalla prima infanzia fino all’età  matura” e che inoltre “la localizzazione prescelta andrà  ad intercettare la popolazione studentesca della scuola media Giovanni 23° secondo la sua originaria collocazione, nei pressi della sede della vicina via Lorenzo Perosi, che invece a causa del trasferimento operato sul finire degli anni Ottanta per i lavori di ristrutturazione dell’immobile, è stata costretta a migrare lontano dal quartiere residenziale per il quale fu inizialmente ideata”.
Si considera altresì che “il nuovo sito assicura l’omogenea e razionale distribuzione sul territorio dei quattro istituti scolastici di scuola media di primo grado, oggi invece interrotta dalla attuale stretta contiguità  delle sedi della scuola media De Gasperi e della scuola Giovanni 23°”.
Infine si rimarca che “l’area Ri di che trattasi è l’unica di tali dimensioni e di simile configurazione presente sul territorio che va a servire l’utenza studentesca della zona, peraltro attigua ad una zona di prossima espansione urbanistica (¦), che sorge in un’area (Rione Belvedere) per la quale l’Amministrazione Comunale ha fortemente puntato per la sua riqualificazione e potenzialmente di opere di urbanizzazioni secondarie”.
6 – Non è neppure ostativo alla realizzazione dell’opera in parola quanto affermato dal T.a.r. Puglia con sentenza n. 4190/2006 (confermata in appello dal Consiglio di Stato con sentenza n. 3805/2007): “la destinazione urbanistica ad attrezzature ed impianti di interesse generale non ha carattere espropriativo in quanto non priva il proprietario della facoltà  di godimento e di utilizzo del bene, ma rientra nella categoria dei vincoli meramente conformativi in quanto diretti a connotare giuridicamente il diritto di proprietà  sul bene mediante contemperamento dello jus aedificandi con le ragioni di pubblico interesse”.
6.1 – Ciò comporta solo che le opere di pubblica utilità  avrebbero potuto essere realizzate non solo dall’Amministrazione, bensì anche dai privati – da qui la natura di vincolo conformativo – ma non già  che alla prima ciò sia precluso.
6.2 – Nella specie, con la delibera n. 64 del 2010, il Comune di Corato ha approvato il progetto definitivo, in tal modo determinando, ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 3/2005, la variante semplificata, non necessitante neppure dell’approvazione regionale, inoltre apponendo il vincolo preordinato all’esproprio, che appunto mancava, e dichiarando la pubblica utilità  dell’opera.
6.3 – Ne consegue che non si registra la dedotta violazione del giudicato.
7 – Neppure sussiste alcuna violazione di legge, atteso che, al contrario, l’Amministrazione civica ha proceduto in ossequio alla normativa in materia sia statale sia regionale.
8 – àˆ poi smentita dalla lettura della delibera gravata la doglianza secondo cui tale provvedimento sarebbe carente in ordine alla previsione dell’importo inerente le spese occorrenti per l’acquisizione dell’area e per l’attuazione della variante al piano. Infatti a pag 2 della delibera è scritto testualmente: “la realizzazione della scuola comporta un costo complessivo di curo 4.700.000,00, di cui per 2 milioni si farà  fronte con fondi comunali, già  stanziati al cap.5171 del bilancio comunale, e per la parte restante con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti al cap. 5170 del Bilancio comunale”, ed a pag. 6 è scritto così: “la serietà  ed affidabilità  della realizzazione dell’intervento entro il termine dì efficacia del vincolo ablatorio sono abbondantemente attestate (¦) dalla immediata disponibilità  nel bilancio comunale delle risorse finanziarie necessarie, comprese quelle per le indennità  dei beni da espropriare, (euro 4.700.000,00, di cui per 2 milioni si farà  fronte con fondi comunali, già  stanziati al cap.5171 del bilancio comunale e per la parte restante con mutuo contratto con la Cassa Depositi e Prestiti al cap. 5170 del Bilancio comunale)”.
In tal modo risulta quantificato e fornito di copertura l’importo necessario per la realizzazione della scuola, comprensivo anche delle indennità  di espropriazione. Si evidenzia al riguardo che nessuna specifica censura in ordine alla predetta quantificazione della somma necessaria si ravvisa in ricorso.
9 – Quanto, infine, all’assunto in base al quale “la procedura di esproprio che seguirà  ai provvedimenti impugnati comporterà  un notevole esborso di denaro pubblico in termini di pagamento di indennità  ai proprietari dei suoli e di risarcimento del danno, che si sarebbe potuto evitare se l’Amministrazione avesse deciso di realizzare l’opera sulle stesse aree cedute gratuitamente come standard urbanistico dai proprietari, nel caso in cui fosse stato approvato uno strumento urbanistico esecutivo (PUE) ad iniziativa pubblica o privata”, devono farsi due rilievi.
9.1 – Il primo è che la censura in esame deve ritenersi inammissibile, nella misura in cui viene proposta nell’interesse generale, qual è quello del risparmio di denaro pubblico, che è proprio di ciascun cittadino, e non riferito alla singola e differenziata posizione dei ricorrenti.
9.2 – In ogni caso risulta dalla delibera impugnata che l’Amministrazione ha eseguito attente valutazioni in termini di precisa ubicazione e di dimensionamento, concludendo nel senso che “l’opera è prevista in zona abitata, nelle immediate vicinanze di un’altra scuola esistente, dotata di spazi esterni e pertinenziali in grado di favorire lo scambio di relazioni sociali, così come connaturale per una struttura rientrante nelle opere di urbanizzazioni secondarie” ed “il progetto prevede la realizzazione di 18 aule per servire un’utenza di circa 520 studenti e 60 docenti nonchè di spazi per laboratori per attività  didattiche, palestra, servizi generali”. Per come è stata prevista la strutturazione del plesso scolastico de quo, l’area individuata risponde pienamente alle esigenze, in quanto “compatta, dalla forma regolare, omogenea ed idonea all’allocazione di una scuola e delle aree di pertinenza funzionali all’attività  didattica (parcheggi, campetti sportivi, ecc.)”.
Con la cessione degli standard, a seguito di approvazione di uno strumento urbanistico esecutivo (PUE), così come avrebbe voluto la parte ricorrente e come la stessa evidenzia sarebbe stato preferibile, ben non avrebbe potuto rispondere alle suindicate esigenze.
10 – In conclusione l’impugnativa proposta con il ricorso in epigrafe è infondata e deve essere respinta.
11 – Quanto alla domanda di risarcimento del danno, pure ivi proposta, anch’essa deve essere rigettata, in quanto si è evidenziato che non sussiste la dedotta”ingiustizia del vincolo espropriativo”.
12 – Infine, con riguardo alle spese, ai diritti ed agli onorari di difesa, nulla deve disporsi, in assenza di costituzione in giudizio del Comune intimato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013, con l’intervento dei Magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria