1. Giurisdizione – Ordinanza di sfratto in via amministrativa – A seguito di confisca – Potere amministrativo – Sussistenza – Conseguenze


2. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Interesse – Fattispecie

1. Ai sensi dell’art.2 decies, co.3, L.n. 575/1965, l’ordinanza di sfratto in via amministrativa, pur presupponendo l’avvenuta confisca del bene disposta dal Tribunale – Sezione per le misure di Prevenzione, costituisce esplicazione di un potere amministrativo in autotutela con funzione cautelare, con conseguente giurisdizione amministrativa in caso di contestazione dello sfratto.


2. Se il bene immobile oggetto di sfratto in via amministrativa sia transitato  nella proprietà  dello Stato a seguito di confisca, gli originari proprietari risultano privi di titolo sul bene  medesimo, sicchè non hanno interesse opporsi all’ordine dell’Agenzia del Demanio di liberare l’immobile.

N. 01707/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01401/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1401 del 2007, proposto da: 
D.C. A. D., rappresentato e difeso dagli Avv.ti Federico Carbonara ed Antonio Falagario, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Leonida La Forgia n.4; 

contro
l’Agenzia del Demanio, in persona del Direttore pro tempore, costituita in giudizio, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata per legge presso i suoi studi in Bari, via Melo n. 97; 

per l’annullamento e/o revoca
dell’ordinanza di sfratto in via amministrativa prot. n. 2007/14306/F-Puglia, adottata dall’Agenzia del Demanio – Filiale Puglia – Beni e Veicoli Confiscati – in data 28.6.2007, e di ogni qualsivoglia atto antecedente e/o conseguente, comunque preordinato, presupposto, connesso e consequenziale a quello impugnato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia del Demanio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 7 novembre 2013, il Cons. Rita Tricarico e uditi per il ricorrente l’Avv. Federico Carbonara e per l’Amministrazione resistente l’Avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO
Con decreto n. 395/2002 R.G. M.P. emesso dal Tribunale di Bari – Sezione per le Misure di Prevenzione in data 5.3.2005, confermato con successivo decreto della Corte di Appello di Bari del 12.5.2005 e divenuto definitivo il 14.7.2006, è stata disposta la confisca di tre unità  immobiliari, facenti parte di una villa, ubicate in Bari, via Morelli e Silvati n. 28, in pregiudizio del Sig. C. M., già  sottoposto alla misura di prevenzione personale di sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Bari per anni quattro. Due delle richiamate unità  immobiliari erano intestate al Sig. D.C. A. D., suo cognato ed odierno ricorrente, ed alla Sig.ra C.I., sua sorella e moglie di quest’ultimo.
Con provvedimento dell’Agenzia del Demanio Filiale Puglia – Beni e Veicoli Confiscati – prot. n. 2007/14306/F-Puglia del 28.6.2007, è stato ordinato all’attuale istante ed a sua moglie C. I. di liberare gli appartamenti in questione, nonchè la pertinenza di uso comune degli stessi, con l’avvertenza che, in assenza, l’Agenzia avrebbe proceduto allo sfratto forzoso nei termini di legge.
Avverso detto provvedimento è stato proposto il ricorso in esame.
Ivi si assume che l’ordinanza di sfratto sarebbe “solamente un duplicato di una sentenza passata in giudicato – esecutiva”, in quanto la legge n. 565/1965 attribuirebbe carattere esecutivo al provvedimento giurisdizionale.
Inoltre i beni oggetto di sfratto non avrebbero natura demaniale, ma apparterebbero al patrimonio disponibile dello Stato, atteso che mancherebbe nella specie la loro destinazione ad una specifica funzione, così come richiesto per i beni demaniali.
Si rileva altresì che il provvedimento gravato non sarebbe mai stato notificato all’odierno ricorrente.
Infine essi non sarebbero più nella disponibilità  di C.M..
Si è costituita in giudizio l’Agenzia del Demanio, che ha successivamente depositato anche documentazione.
Essa, in vista della pubblica udienza del 7.11.2013, ha prodotto ulteriore documentazione ed una memoria, nella quale, oltre a confutare la fondatezza del gravame, ne ha eccepito l’inammissibilità , asserendo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto l’atto impugnato non avrebbe un’autonoma valenza provvedimentale, ma costituirebbe “esclusivamente l’esecuzione di un provvedimento giurisdizionale in materia di misure di prevenzione”, ed ha sostenuto altresì la sua inammissibilità  (rectius: improcedibilità ) per difetto (sopravvenuto) di interesse, atteso che, con verbale di consegna del 10.2.2009, l’immobile in questione è stato assegnato e consegnato in proprietà  al Comune di Bari, che ha altresì provveduto alla voltura catastale.
Infine nella citata udienza pubblica il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
1 – Con il ricorso all’esame del Collegio si censura l’ordinanza di sfratto in via amministrativa di due unità  immobiliari già  oggetto di confisca, disposta dall’Agenzia del Demanio nei confronti del ricorrente e di sua moglie.
2 – Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità  per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, mossa dall’Agenzia del Demanio.
2.1 – Essa va disattesa.
Il provvedimento in parola presuppone, infatti, la confisca, disposta dal Tribunale – Sezione per le Misure di Prevenzione -, ma costituisce esplicazione di un potere amministrativo in autotutela con funzione cautelare, secondo la previsione dell’art. 2 decies, comma 3, della legge n. 575/1965, applicabile alla specie ratione temporis.
3 – Per questa stessa ragione il ricorso è infondato nel merito, per cui può prescindersi dall’esame dell’ulteriore eccezione sollevata sempre dall’Agenzia del Demanio.
Il ricorrente e sua moglie, in quanto occupanti di beni immobili già  di loro proprietà , ma oggetto di confisca, sono privi di titolo e, in virtù del potere attribuito dalla legge, l’Agenzia del Demanio ben poteva ordinare loro di lasciarli liberi.
3.1 – Il provvedimento non costituisce un duplicato del decreto di confisca, ma uno strumento ulteriore di tutela in via amministrativa di beni divenuti ormai pubblici.
4 – Quanto all’asserita mancata notifica del provvedimento, essa non potrebbe comunque incidere sulla sua legittimità , ma unicamente sulla sua esplicazione di efficacia.
5 – In conclusione il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
6 – Le spese, i diritti e gli onorari di difesa vanno compensati integralmente tra le parti, stante la peculiarità  della questione disaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sezione Terza, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013, con l’intervento dei Magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rita Tricarico, Consigliere, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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