Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Annullamento del permesso di costruire – Giudicato conformativo – Effetti

La natura conformativa del giudicato di annullamento del permesso di costruire determina l’obbligo del Comune di adottare i provvedimenti conseguenti che tuttavia, secondo l’art. 38 del d.P.R. 380/2001, devono seguire ad una nuova valutazione del dirigente del competente ufficio comunale, potendo consistere, alternativamente, nella riduzione in pristino del luoghi o nella comminatoria di una sanzione pecuniaria.

N. 01695/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00975/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 975 del 2013, proposto da: 
Francesco Sarcina, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Sarcina e Luigi d’Ambrosio, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, piazza Garibaldi, n. 23; 

contro
Comune di Trinitapoli – non costituito; 

nei confronti di
Pasquale Alfonso – non costituito; 

per l’esecuzione
“della sentenza del TAR Puglia – Bari, Sezione III, n. 1001 del 23.5.2012.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Luigi d’Ambrosio;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Francesco Sarcina che, con ricorso proposto dinanzi a questo adito Tribunale, assunto al numero di registro generale 479 del 2008, aveva impugnato il permesso di costruire n. 107/07 del 29 novembre 2007, con cui era stata assentita, in favore del sig. Pasquale Alfonso, la realizzazione di un fabbricato residenziale sito in Trinitapoli al corso Garibaldi, n. 79, previo intervento su preesistente immobile; che, con sentenza n. 1001 del 23 maggio 2012, questa Sezione aveva annullato il permesso di costruire impugnato; aggiunge che il Consiglio di Stato, adito sia dal controinteressato, sig. Pasquale Alfonso, che dal Comune di Trinitapoli (con appelli rispettivamente rubricati ai nn. R.G. 5437/2012 e 8315/2012), aveva definito il giudizio di appello con sentenza in forma semplificata n. 6557 del 19 dicembre 2012, confermando la sentenza impugnata e condannando gli appellanti al pagamento delle spese di giudizio.
Con ricorso, ritualmente notificato il 16 luglio 2013 e depositato il 20 luglio 2013, il sig. Francesco Sarcina ha chiesto l’esecuzione della sentenza del TAR Puglia – Bari, Sezione III, n. 1001 del 23 maggio 2012, notificata il 4 giugno 2012, allegata in copia autentica al ricorso stesso, con espressa richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Ad avviso di parte ricorrente l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provocherebbe la qualificazione di abusività  delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l’efficacia conformativa della sentenza del giudice amministrativo, oltre che costitutiva e ripristinatoria, sarebbe obbligato a dare esecuzione al giudicato adottando i provvedimenti consequenziali, quale il provvedimento di demolizione dell’immobile abusivo.
Considerato che Comune di Trinitapoli non avrebbe eseguito il giudicato, il sig. Sarcina con l’odierno gravame ha chiesto, in accoglimento del presente ricorso, l’adozione di ogni provvedimento utile ai fini della corretta e completa esecuzione della sentenza n. 1001 del 23 maggio 2012, confermata con sentenza del Consiglio di Stato n. 6557 del 19 dicembre 2012; più specificatamente il ricorrente ha chiesto che sia ordinato al Comune di Trinitapoli di disporre la demolizione delle opere abusive realizzate in esecuzione del permesso di costruire impugnato, che siano dichiarari nulli gli eventuali atti in violazione o elusione del giudicato, che venga nominato sin d’ora un Commissario ad acta laddove persista l’inerzia comunale e che venga fissata la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione e inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione della sentenza stessa, oltre alla condanna del medesimo Comune al pagamento delle spese processuali.
In data 9 settembre 2013 parte ricorrente ha prodotto l’attestato dell’Ufficio Ricevimento Ricorso del Consiglio di Stato del 29 luglio 2013 concernente la mancata impugnazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 6557 del 19 dicembre 2012.
Il Comune di Trinitapoli non si è costituito a resistere in giudizio.
Alla camera di consiglio del 7 novembre 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
Il Collegio, considerato che la sentenza di questa Sezione, n. 1001 del 23 maggio 2012, di cui si chiede l’esecuzione, è passata in giudicato, in quanto confermata dal Consiglio di Stato con sentenza in forma semplificata n. 6557 del 19 dicembre 2012, non oggetto di impugnazione, e che il Comune di Trinitapoli non ha dato esecuzione al dictum di questo Tribunale, deve ritenere il ricorso in parte fondato e meritevole, pertanto, di parziale accoglimento, nei limiti di seguito esposti.
Come è noto, invero, l’annullamento giurisdizionale del permesso di costruire provoca la qualificazione di abusività  delle opere edilizie realizzate in base ad esso, per cui il Comune, stante l’efficacia conformativa della sentenza del giudice amministrativo, oltre che costitutiva e ripristinatoria, è obbligato a dare esecuzione al giudicato adottando i provvedimenti consequenziali.
Tali provvedimenti non devono, peraltro, avere ad oggetto necessariamente la demolizione delle opere realizzate, il citato art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, prescrivendo, in caso di annullamento del permesso di costruire, una nuova valutazione da parte del dirigente del competente ufficio comunale riguardo la possibilità  di restituzione in pristino; qualora la demolizione non risulti possibile, il Comune dovrà  irrogare una sanzione pecuniaria, nei termini fissati dallo stesso art. 38, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 3571 del 13 giugno 2011).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene che debba essere respinta la domanda di demolizione dell’immobile abusivo proposta da parte ricorrente e, conseguentemente, la fissazione di una somma di denaro da parte del Comune di Trinitapoli per ogni violazione e inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nella esecuzione della sentenza stessa, come richiesta dal ricorrente stesso.
Si ritiene, tuttavia, di accogliere la domanda di esecuzione della suddetta sentenza di questa Sezione n. 1001 del 23 maggio 2012 nei limiti di dichiarare l’obbligo del Comune di Trinitapoli di dare applicazione a quanto disposto dall’art. 38 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, mediante una nuova valutazione a cura del Dirigente del competente Ufficio Comunale, entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni 45 dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (ove antecedente).
Il Collegio ritiene di riservarsi sulla richiesta del Commissario ad acta, da nominarsi, su impulso di parte, in caso di inerzia del Comune di Trinitapoli, affinchè esso provveda in via sostitutiva.
Quanto alle spese si ritiene che, in considerazione della soccombenza reciproca e della mancata costituzione dell’Amministrazione intimata, esse devono ritenersi irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) accoglie in parte il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, dichiara l’obbligo del Comune di Trinitapoli di dare esecuzione alla sentenza n. 1001 del 23 maggio 2012 del T.A.R. Puglia, sede di Bari, Sezione III, nei limiti e nei termini di cui in motivazione.
Si riserva sulla nomina del Commissario ad acta.
Spese irripetibili.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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