1. Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Assistenza minori –  Permesso di soggiorno – Decreto del Tribunale dei minori – Discrezionalità  della p.A. – Non sussiste


2. Giurisdizione –  Del G.A. – Giudizio sul silenzio – Limiti e condizioni –  Extracomunitari – Permesso di soggiorno per assistenza del minore  – Non sussiste  

1. Secondo quanto previsto dall’art. 31 del D.Lgs. n. 286/1998 il rilascio del permesso di soggiorno al genitore per assistenza del minore residente in Italia è atto dovuto della Questura in esecuzione dell’ordine del giudice del Tribunale dei minori e connota un diritto soggettivo previsto dall’ordinamento a tutela delle esigenze primarie del minore stesso, privo quindi di qualsiasi profilo di discrezionalità  da parte dell’Amministrazione procedente. 


2. Per consolidato orientamento giurisprudenziale  il rimedio del ricorso avverso il silenzio della p.A. non è di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte di quest’ultima,  ma soltanto quando riguarda l’esplicazione di potestà  pubblicistiche correlate alle ipotesi di mancato esercizio dell’attività  amministrativa autoritaria; è, pertanto,  inammissibile se diretto all’accertamento dell’illegittimità  del  silenzio presentato rispetto ad un’istanza dell’interessato allorchè il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta nell’ambito di diritti soggettivi (nel caso di specie ricade nell’ambito del diritto soggettivo l’istanza dello straniero volta ad ottenere il permesso di soggiorno per assistenza del minore, mentre l’art. 30 del D.Lgs. 268/1998 prevede che nel caso di diniego o revoca dello stesso si possa proporre opposizione al giudice ordinario: ne consegue che anche il giudizio sul silenzio segua la giurisdizione prevista per il rapporto sostanziale). 

N. 01693/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01134/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1134 del 2013, proposto da: 
Z. K., rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, corso Mazzini 83; 

contro
Questura di Bari, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; Ministero dell’Interno; 

per l’accertamento
del silenzio ex art. 117 c.p.a. sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Questura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede e Valter Campanile;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame – notificato il 29.8.2013 e depositato il 3.9.2013 – viene proposta azione ex art. 117 CPA per fare accertare l’illegittimità  del silenzio serbato dalla Questura di Bari sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza minori presentata in data 16.5.2013 a seguito di decreto n. 1422 del 3.4.2013 del Tribunale dei minorenni di Bari.
Si è costituita in giudizio l’intimata Amministrazione, depositando in data 30 settembre 2013 la documentazione relativa all’affare, dalla quale emerge che in data 2.8.2013 è stato emesso dal PZS il permesso – non ritirato dall’interessato – e che successivamente il Questore ha revocato il suddetto titolo a seguito di provvedimento del 2.9.2013 del Tribunale dei minorenni di Bari.
Alla c.c. del 5.12.2013 il legale del ricorrente ha insistito per l’accoglimento del gravame, contestando quanto asserito dalla Questura circa l’avvenuto rilascio del permesso.
Alla suddetta c.c. è stato dato avviso ai difensori, ex art. 73 c. c.p.a., della possibile sussistenza di una causa d’inammissibilità  del ricorso (difetto di giurisdizione del GA sulla questione).
Il ricorso risulta inammissibile.
L’ art. 31 (Disposizioni a favore dei minori) del TU n. 286/98 prevede che:
<< 1. Il figlio minore della straniero con questi convivente e regolarmente soggiornante è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno di uno o di entrambi i genitori fino al compimento del quattordicesimo anno di età  e segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive, ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive. Fino al medesimo limite di età  il minore che risulta affidato ai sensi dell’articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno dello straniero al quale è affidato e segue la condizione giuridica di quest’ultimo, se più favorevole. L’assenza occasionale e temporanea dal territorio dello Stato non esclude il requisito della convivenza e il rinnovo dell’iscrizione.
2. Al compimento del quattordicesimo anno di età  al minore iscritto nel permesso di soggiorno o nella carta di soggiorno del genitore ovvero dello straniero affidatario è rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età , ovvero una carta di soggiorno.
3. Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età  e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l’ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico. L’autorizzazione è revocata quando vengono a cessare i gravi motivi che ne giustificano il rilascio o per attività  del familiare incompatibili con le esigenze del minore o con la permanenza in Italia. I provvedimenti sono comunicati alla rappresentanza diplomatica o consolare e al questore per gli adempimenti di rispettiva competenza.
4. Qualora ai sensi del presente testo unico debba essere disposta l’espulsione di un minore straniero il provvedimento è adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni.>>
E’ già  stato rilevato (cfr. TAR Emilia Romagna Sez. Parma, 28.7.2009 n. 655) che la norma in questione individua posizioni di diritto soggettivo, evidenziando che:
– << in ragione del peculiare e pregnante rilievo che, nel quadro di tutela dell’unità  familiare, assumono gli interessi del minore straniero presente in Italia, il legislatore ha in tal modo attribuito al Tribunale per i minorenni (giudice naturale di quegli interessi) la competenza ad autorizzare – esso direttamente (con provvedimento quindi a tali effetti di per sè autosufficiente) – “l’ingresso o la permanenza” nel nostro territorio del familiare, per motivi connessi ad esigenze primarie del minore stesso, con la conseguenza che il permesso di soggiorno che il Questore è demandato a rilasciare costituisce atto dovuto (di “adempimento”, secondo la testuale dizione del menzionato art. 31), privo quindi di qualsiasi connotato di discrezionalità  e rispondente propriamente al solo scopo pratico di agevolare, in occasione di controlli o in funzione lavorativa, la prova del titolo autorizzatorio, di cui lo straniero familiare del minore è già  comunque in possesso per “dictum iudicis”, sicchè – in caso di mancato o inesatto o incompleto rilascio di un tale documento certificativo da parte dell’Autorità  – è lo stesso giudice deputato alla tutela dei minori e, comunque, il giudice ordinario a conoscere delle doglianze dell’interessato, con poteri anche ordinatori nei confronti dell’Amministrazione, ai fini di una effettiva e più completa e tempestiva tutela degli interessi del minore (v. Cass. civ., Sez. un., 24 luglio 2007 n. 16301);>>
– << se esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione dell’atto con cui la Questura si discosti dalla pronuncia favorevole del giudice minorile, allo stesso modo si sottrae alla giurisdizione del giudice amministrativo la lite relativa al caso in cui l’Amministrazione recepisca la pronuncia sfavorevole del giudice minorile e neghi il rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, perchè si tratta comunque di atto amministrativo di natura non provvedimentale, meramente adempitivo della decisione dell’Autorità  (giudiziaria) investita dalla legge di tale funzione;>>.
Va soggiunto che alla affermazione della sussistenza della giurisdizione AGO si può pervenire altresì attraverso una interpretazione letterale, ove si ponga mente allo stretto rapporto intercorrente fra la norma di cui all’art. 31 TU n. 286 e quella di cui all’antecedente art. 30 (in tema di permesso per motivi familiari) del cit. TU, il quale al c. 6 dispone che: “Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonchè contro gli altri provvedimenti dell’autorità  amministrativa in materia di diritto all’unità  familiare, l’interessato può proporre opposizione all’autorità  giudiziaria ordinaria. L’opposizione è disciplinata dall’articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150”.
Se dunque il rapporto “sostanziale” è sottratto alla giurisdizione del GA a fortiori lo è il ricorso in tema di silenzio serbato dall’Amministrazione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per assistenza a minori. Infatti, ai sensi dell’art. 31 del c.p.a. è inammissibile il ricorso diretto all’accertamento dell’illegittimità  del silenzio su un’istanza dell’interessato allorchè il Giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si verta, comunque, nell’ambito di posizioni di diritto soggettivo, anche laddove sia riscontrabile un’ipotesi di giurisdizione esclusiva (cfr. T.A.R. Lecce Sez. I, 27.9.2013 n. 2065).
Invero, secondo consolidata giurisprudenza (cfr. Cons. St., Sez. V, 17 gennaio 2011, n. 210), l’art. 2 della L. n. 205 del 2000, che ha introdotto l’art. 21 bis della L. n. 1034 del 1971 in tema di ricorso avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, poi confluito nell’art. 31 del c.p.a., non ha inteso creare un rimedio di carattere generale, esperibile in tutte le ipotesi di comportamento inerte della pubblica amministrazione, e pertanto sempre ammissibile indipendentemente dalla giurisdizione del G.A. (il quale si configurerebbe quindi come giudice del silenzio dell’Amministrazione), ma soltanto un istituto giuridico relativo alla esplicazione di potestà  pubblicistiche correlate alle sole ipotesi di mancato esercizio dell’attività  amministrativa autoritativa.
Le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria