1. Pubblico impiego – Accesso all’impiego – Bando – Requisiti di ammissione – Categorie protette – Equivocità  -Esclusione – Annullamento
2. Risarcimento del danno – Responsabilità  della p.a. – Prova – Necessità  – Metodo acquisitivo – Irrilevanza

1. Qualora il bando di un concorso pubblico preveda determinati requisiti di ammissione mediante rinvio ad una legge, detto rinvio deve intendersi come generalizzato a tutti le ipotesi previste dalla legge stessa e non soltanto ad una di esse se  detto ultimo specifico riferimento è stato richiamato  soltanto nel preambolo del bando:  ne consegue che, attesa l’equivocità  della lex specialis, essa deve essere interpretata estensivamente nel rispetto del principio della massima partecipazione (nel caso di specie il bando rinviava alla l. n. 68/1999 sulle categorie protette e la ricorrente aveva presentato domanda quale figlia di dipendente caduto sul lavoro, ma era stata esclusa perchè l’amministrazione aveva limitato il riferimento soltanto ai disabili, sebbene il rinvio effettuato nel bando alla legge fosse avvenuto  sempre in termini generali, salvo che nel preambolo). 
2. Il risarcimento del danno da cattivo esercizio della funzione pubblica deve essere provato, non avendo ingresso nel giudizio risarcitorio il metodo acquisitivo tipico del giudizio impugnatorio. 

N. 01653/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00829/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 829 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
P. A. Piacquadio, rappresentata e difesa dall’avv. Agostino Meale, con domicilio eletto in Bari, via Celentano, n. 27; 

contro
Azienda Ospedaliero – Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Simonetta Mastropieri, con domicilio eletto presso l’avv. Loredana Papa, in Bari, via Calefati, n. 133; 

nei confronti di
A. S., rappresentata e difesa dall’avv. Annarita Armiento, con domicilio eletto presso l’avv. Nino Matassa in Bari, via Andrea da Bari, n. 35; 
Vincenzo Rosario Stingone; 

per l’annullamento
– della deliberazione degli Ospedali Riuniti di Foggia n. 116 del 14 marzo 2010, pubblicata per 15 giorni nell’albo pretorio dal successivo 16 marzo, nella parte in cui il Direttore Generale dell’Azienda ha escluso la ricorrente, collocatasi all’undicesimo posto della graduatoria di merito, dal concorso pubblico per l’assunzione di n. 13 coadiutori amministrativi, Cat. B, riservato agli aventi diritto ai sensi della legge n. 68/1999;
– di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale, anche se non conosciuto dalla ricorrente, ivi compresa la comunicazione di avvio del procedimento di esclusione dalla graduatoria prot. n. AR/2378 del 4.3.2010;
nonchè per il risarcimento dei danni patiti dalla ricorrente per l’illegittima esclusione dalla graduatoria concorsuale e conseguente mancata assunzione;
e sui motivi aggiunti depositati il 12 ottobre 2010,
per l’annullamento
– della deliberazione degli Ospedali Riuniti di Foggia n. 246 del 14 giugno 2010, pubblicata per 15 giorni nell’albo pretorio dal successivo 16 giugno, nella parte in cui il Direttore Generale dell’Azienda, per scorrimento della graduatoria, ha disposto l’assunzione a tempo indeterminato dei Sigg.ri S. A. e S. V. Rosario, già  collocati al 14° e 15° posto della graduatoria del concorso pubblico per l’assunzione di n. 13 coadiutori amministrativi, Cat. B, riservato agli aventi diritto ai sensi della legge n. 68/1999, già  impugnata con il ricorso principale;
– di ogni atto ad esso presupposto, connesso e consequenziale;
nonchè per il risarcimento dei danni ulteriormente patiti dalla ricorrente a seguito dell’assunzione di soggetti a lei seguenti in graduatoria, in pendenza del giudizio promosso avverso la sua illegittima esclusione dalla graduatoria concorsuale, con seguente mancata assunzione.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Ospedali Riuniti di Foggia e di A. S.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori, avv. Agostino Meale, avv. Loredana Papa, su delega dell’avv. S. Mastropieri, e avv. Annarita Armiento;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’Azienda ospedaliera di Foggia ha bandito un concorso riservato “agli aventi diritto ai sensi della l. n. 68/99” (così testualmente nell’intestazione del bando).
La ricorrente vi ha partecipato collocandosi utilmente in graduatoria (11° su 13 posti messi a concorso), facendo valere, quale requisito di ammissione e partecipazione, l’iscrizione nell’elenco di cui alla legge citata, in qualità  di orfana di caduto sul lavoro.
E’ stata, tuttavia, esclusa per difetto del requisito di ammissione, avendo l’Azienda procedente, nel provvedimento impugnato, ritenuto necessaria l’appartenenza alla categoria dei disabili (sempre ex lege n. 68/99) e non, genericamente, a quella delle categorie protette ex art. 18, l. n. 68/1999.
Insorge contro tale provvedimento ed i successivi (con cui l’Azienda ha ritenuto di procedere a scorrimento senza disporre la sua assunzione), impugnati con motivi aggiunti, lamentando in estrema sintesi che la lex specialis non contemplerebbe, quale requisito di partecipazione, l’appartenenza alla categoria dei disabili, bensì genericamente l’appartenenza alla categoria dei soggetti protetti ex l. n. 68/99, tra cui, dunque, anche gli orfani di caduti sul lavoro.
L’Azienda, dunque, avrebbe surrettiziamente imposto, in sede di partecipazione, un requisito speciale non contemplato in sede di bando, formulato, evidentemente in modo quantomeno equivoco e tale, per ciò, da essere interpretato estensivamente ed in modo conforme al principio di massima partecipazione.
Il ricorso è fondato.
Deve rilevarsi che nel bando, i requisiti di ammissione sono indicati dall’art. 1 che richiede al n. 1 (genericamente) l’iscrizione nell’elenco speciale istituito ai sensi della legge n. 68/1999.
Parimenti, è a dirsi per l’intestazione del bando, rivolto – altrettanto genericamente – agli aventi diritto ai sensi della legge n. 68/1999.
Anche il modello predisposto dall’amministrazione per la domanda di partecipazione non reca alcuno specifico riferimento all’appartenenza alla categoria dei disabili.
L’unico specifico riferiemento a tale categoria, è quello contenuto nella premessa del bando, nella quale si afferma che l’Azienda Ospedaliera indice una selezione pubblica, in attuazione della delibera dirigenziale n. 298/2009, nonchè ai sensi della legge n. 68/1999, recante “norme per il diritto al lavoro dei disabili”.
A fronte, però, dei plurimi e generali richiami della legge citata nella sua interezza, senz’alcuno specifico riferimento alla categoria speciale dei disabili, non può che rilevarsi che tale unico elemento di dettaglio contenuto nel preambolo, perde la rilevanza che la difesa dell’Azienda vorrebbe attribuirgli.
Verosimile è che l’Azienda avesse intenzione di riservare le assunzioni ai soli disabili, ma, data la terminologia usata del bando, non può che prendersi atto di una sorta di eterogenesi dei fini verificatasi nella sua concreta formulazione.
Il provvedimento di esclusione, nonchè quello impugnato per motivi aggiunti, nella parte in cui non prevede l’assunzione della ricorrente, vanno, per ciò, annullati, con conseguente onere per l’Azienda di procedere, in presenza di tutti gli ulteriori requisiti, all’assunzione della ricorrente (tanto, peraltro, non pregiudica la posizione di alcun altro assunto in quanto non tutti i posti risultano coperti con le disposte assunzioni).
La ricorrente formula, altresì, domanda risarcitoria, chiedendo – anche in via equitativa- la liquidazione del danno patrimoniale (pari alle differenze retributive), nonchè di quello esistenziale.
Rileva il Collegio che la ricorrente ha solo allegato tale danno, senza indicare neppure l’ammontare delle retribuzioni effettivamente percepite (dato sicuramente nella sua disponibilità ) e senza comunque individuare il trattamento cui avrebbe avuto diritto in ipotesi di tempestiva assunzione.
Come noto, nel giudizio risarcitorio che si svolge davanti al giudice amministrativo, nel rispetto del principio generale sancito dal combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 63, co. 1, e 64, co. 1, del D.Lgs. n. 104/2010, non può avere ingresso il c.d. metodo acquisitivo tipico del processo impugnatorio; pertanto, il ricorrente che chiede il risarcimento del danno da cattivo esercizio della funzione pubblica, deve fornire la prova dei fatti base costitutivi della domanda (da ultimo, ex plurimis, Cons. Stato Sez. V, 21 giugno 2013, n. 3405).
Di conseguenza, la domanda risarcitoria è da rigettare
Data la particolarità  della situazione di fatto che ha determinato l’insorgere della controversia, nonchè in considerazione della reciproca soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, e i motivi aggiunti come in epigrafe proposti, li accoglie, per come precisato in motivazione, e, per l’effetto, annulla,in parte qua, la delibera di esclusione della ricorrente meglio indicata in oggetto, nonchè la delibera n. 246/2010, impugnata con i motivi aggiunti, nella parte in cui non contempla l’assunzione della stessa.
Rigetta la domanda risarcitoria.
Spese integralmente compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria