Giurisdizione – Pubblico impiego – Traslatio iudicii – Riassunzione tempestiva – Necessità  
Giurisdizione – Pubblico impiego – Traslatio iudicii – Effetti – Rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 – Giudice amministrativo – Disciplina transitoria – Effetti 
 

1. Alla declaratoria del difetto di giurisdizione e alla conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo può conseguire la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda solo ove il processo sia tempestivamente riassunto entro i tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 comma 2 d. lgs. 204/2010, comportando, in caso contrario, l’estivazione del giudizio, con conseguente inammissibilità  della domanda di riassunzione. 
2. L’art. 69, comma 7, d .lgs 165/2001, prevede  che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000: ciò implica che se una controversia attinente un rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 sia stata instaurata davanti al giudice ordinario, può essere validamente incardinata dinanzi al giudice amministrativo, con gli effetti della traslatio iudicii soltanto mediante la riassunzione tempestiva. L’intempestività  della riassunzione, invece,  determina la proposizione di un’azione autonoma di accertamento del diritto relativo al rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 proposta, tuttavia,  oltre il 15 settembre 2000 e quindi inammissibile. 

N. 01661/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00497/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 497 del 2012, proposto da: 
Miriam Annunziata Pisani, Mariarosaria Graziano, Anna Maria Scarangella, Concetta Antonietta Basile, Teresa Laurelli, Gemma Pipino, Maira Pia Mansi, Michelina Bellucci, Antonia D’Agostino, Concetta Angeloro, Carmela Altizio, Emilia Fenuto, Grazia Mastrolorito, Filomena Loffredo, Giovanna Galantino, Chiara Sillitri, Rosaria Mutascio, Anna Maria Saracino, Anna Maria Giuva, Irene Vallario, Adele Tibaldi, Concetta Calafati, Maria Giovanna Iuliani, Enrica Emanuela Rizzi, Annamaria Potito, Francesca Renzulli, Stefania Massari, Rosanna Bilancia, Maria Rosaria Russetti, rappresentate e difese dagli avv.ti Gerardo Marino ed Emiliano Torre, con domicilio eletto presso lo Studio Chiariello in Bari, piazza Garibaldi 52; 

contro
Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, Centro Servizi Amministrativi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97; 

per l’accertamento
del diritto delle ricorrenti, a titolo di lucro cessante, alla percezione delle competenze relative alle retribuzioni lavorative decorrenti dal 10.9.1983 fino alla data di immissione in ruolo, con rivalutazione ed interessi legali dalla data di maturazione del diritto fino al soddisfo.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e del Centro Servizi Amministrativi di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 novembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Mario Montagano, per delega degli avv.ti Gerardo Marino ed Emiliano Torre, e Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe è stato chiesto l’accertamento del diritto delle ricorrenti alla percezione, a titolo di lucro cessante, delle competenze relative alle retribuzioni spettanti per il periodo dal 10 settembre 1983 alla data di effettiva immissione in ruolo, con rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le ricorrenti hanno esposto di avere adito, con atto di citazione notificato il 12 gennaio 1996, il Tribunale di Bari per ottenere il risarcimento dei danni subiti in quanto, pur essendo state immesse in ruolo con effetti giuridici dal 10 settembre 1983, quali vincitrici del concorso magistrale indetto dal Provveditorato agli Studi di Foggia (ora CSA) con decreto del 30 agosto 1982, era stata loro riconosciuta la decorrenza del trattamento economico a far data dal 1987.
Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 563/2003, aveva accolto la domanda, condannando il Ministero della Pubblica Istruzione al risarcimento dei danni in favore delle ricorrenti e precisando le somme a ciascuna spettanti, ma la sentenza era stata riformata dalla Corte d’Appello di Bari che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione dell’autorità  giudiziaria ordinaria sulla controversia con la sentenza n. 304 depositata l’11.3.2010.
In casi, analoghi, di contro, il giudizio si era concluso con la condanna del Ministero dell’Istruzione al pagamento del dovuto.
Le ricorrenti hanno quindi concluso chiedendo l’accertamento del diritto alla corresponsione, quale risarcimento dei danni, delle retribuzioni dovute dal 1983.
Si sono costituiti il Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca e il CSA di Bari eccependo l’inammissibilità  del ricorso e chiedendone il rigetto nel merito.
Alla pubblica udienza del 20 novembre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità  sollevata dall’Amministrazione resistente sotto vari profili.
àˆ stata evidenziata, in particolare, la tardività  della riassunzione della causa a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione da parte del giudice ordinario.
L’eccezione deve essere accolta in quanto fondata.
Alla declaratoria del difetto di giurisdizione, e alla conseguente affermazione della giurisdizione del giudice amministrativo, può infatti conseguire la conservazione degli effetti processuali e sostanziali della domanda solo ove il processo sia tempestivamente riassunto dinanzi al giudice competente, nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della sentenza, ai sensi dell’art. 11 comma 2, d.lg. 2 luglio 2010 n. 104, che regola la fattispecie sulla scorta dell’orientamento espresso dalla Corte costituzionale n. 77 del 2007 e Cassazione, Sezioni Unite, n. 4109 del 2007 e poi recepito dal previgente art. 59 della l. n. 69 del 2009.
Nel caso di specie la causa è stata riassunta innanzi a questo Tribunale ben oltre il termine previsto dalla legge ai fini della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda: la sentenza del giudice di appello, infatti, è stata depositata l’11 marzo 2010, mentre la notifica del presente ricorso è intervenuta il 9 marzo 2012, quando la declaratoria di difetto di giurisdizione era quindi passata in giudicato (il termine previgente alla legge 69/2009 era infatti di un anno, mentre quello novellato di sei mesi).
Nel caso di specie, pertanto, non può trovare applicazione la regola della translatio iudiciiintrodotta, in via pretoria, dalla sentenza n. 77/2007 della Corte Costituzionale e successivamente prevista dall’art. 59 l. 18 giugno 2009 n. 69 e dall’art.11 c.p.a.
Per queste ragioni la tardiva riassunzione della controversia non è idonea a far salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda, e comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 59, comma 4, della legge citata.
Ove si volesse, poi, qualificare come azione autonoma proposta ex novo il ricorso presentato innanzi a questo Tribunale, le ricorrenti sarebbero incorse nella decadenza prevista dall’art. 45, comma 17, D.Lgs. 80/98.
Com’è noto, con la devoluzione della cognizione delle controversie in materia di pubblico impiego contrattualizzato al giudice ordinario, è stata disciplinata anche la fase transitoria stabilendo espressamente che sono attribuite al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, le controversie di cui all’articolo 63 del decreto 165/2001, relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro successivo al 30 giugno 1998. L’art. 69, comma 7, d .lgs 165/2001, prevede poi che le controversie relative a questioni attinenti al periodo del rapporto di lavoro anteriore al 30 giugno 1998 restano attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo solo qualora siano state proposte, a pena di decadenza, entro il 15 settembre 2000.
La norma ora richiamata, secondo la giurisprudenza di legittimità , deve essere interpretata nel senso che la data ivi indicata non costituisce un limite processuale alla persistenza della giurisdizione del giudice amministrativo ma un termine di decadenza sostanziale per la proponibilità  della domanda giudiziale, con conseguente attinenza ai limiti interni della giurisdizione di ogni questione sul punto, compresa quella concernente l’operatività  dellatranslatio iudicii e la conseguente eventualità  che la riassunzione, dopo la suddetta data, davanti al giudice amministrativo della causa già  introdotta dinanzi a quello ordinario prima della medesima data, impedisca il verificarsi di ogni decadenza (Cassazione civile, sez. un., 15 gennaio 2007, n. 616).
Nel caso di specie, essendo stato il ricorso davanti al giudice amministrativo notificato solo il 9 marzo 2012, e dovendo, per quanto detto, la causa ritenersi intrapresa per la prima volta in tale data, per l’inapplicabilità  del meccanismo della traslatio iudicii dovuta alla riassunzione tardiva, si è verificata, ai sensi dell’art. 69, comma 7, D. Lgs. 165/2001, la decadenza dal diritto azionato.
Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.
Sussistono comunque le ragioni che giustificano la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

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