1. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione – Valutazione prove – Punteggio alfanumerico – Legittimità  – Discrezionalità  tecnica – Sindacabilità  – Limiti
2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Commissione – Valutazione prove -Disparità  di trattamento – Inammissibilità  – 
 

 
1. Il voto numerico attribuito dalla commissione valutatrice alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, attingibile dal sindacato giurisdizionale del G.A. solo nei ristretti limiti dell’illogicità , irrazionalità  e manifesta disparità  di trattamento emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione.
 2. E’ inammissibile la censura di disparità  di trattamento avverso la valutazione di una prova scritta che si limiti di fatto ad assumere che l’elaborato del ricorrente doveva essere meglio considerato, sia in assoluto che in comparazione con gli altri candidati, non essendo possibile richiedere al giudice amministrativo una valutazione di merito sostitutiva di quella della commissione esaminatrice.

 

N. 01663/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00423/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 423 del 2013, proposto da: 
Cesare Del Fiume, rappresentato e difeso dall’avv. Sergio Vetrugno, con domicilio eletto presso l’avv. Angela Colonna in Bari, corso V. Emanuele 124; 

contro
Agenzia delle Entrate, Ministero dell’Economia e delle Finanze, Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale della Puglia, Agenzia delle Entrate-Sottocommissione di concorso, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo 97; 

nei confronti di
Danila Politi, Paola Calderoni, Pio Francesco Cappucci; 

per l’annullamento
con riferimento alla procedura per il passaggio dalla II alla III area funzionale – fascia retribuita F1, profilo funzionario, per complessivi 2000 posti, indetta dalla Agenzia delle Entrate Direzione Centrale del Personale, Ufficio Selezione ed Inserimento, con bando prot.n° 2009/193306, degli atti e verbali della Commissione esaminatrice del concorso;
nonchè di ogni altro atto presupposto connesso e consequenziale.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, della Direzione Regionale per la Puglia dell’Agenzia delle Entrate e della Sottocommissione del concorso;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 novembre 2013 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori avv.ti Sergio Vetrugno e Lucia Ferrante;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe il ricorrente ha impugnato gli atti della procedura indetta dalla Agenzia delle Entrate per il passaggio dalla II alla III area funzionale del profilo funzionario.
Il ricorrente ha esposto che con provvedimento del 24 dicembre 2009 il Direttore della Direzione centrale del personale dell’Agenzia delle Entrate aveva indetto una procedura selettiva per il passaggio di personale interno dalla seconda alla terza area funzionale, fascia retributiva F1; il bando prevedeva come prova d’esame un quesito a risposta articolata, da scegliere tra quattro argomenti, con punteggio massimo previsto di 30 punti, e quindici quesiti a risposta sintetica, da valutare fino a due punti ognuno, per un punteggio massimo di 30 punti; la prova doveva intendersi superata con un punteggio di almeno 18 punti sul quesito a risposta articolata e di almeno 36 punti complessivi.
Il ricorrente aveva riportato un punteggio complessivo di 18 punti nella prova a risposta articolata e 14 punti nelle prove a risposta sintetica, non superando così la prova scritta.
Alla luce del raffronto comparativo con le risposte date dagli altri candidati tale valutazione si palesava errata.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1. violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere sotto vari profili, per la manifesta irrazionalità  del punteggio superiore attribuito agli elaborati degli altri partecipanti alla procedura a fronte di risposte del medesimo contenuto;
2. violazione dell’art. 3 L. 241/90, difetto assoluto di motivazione, essendo la valutazione della Commissione espressa in termini meramente numerici.
Si sono costituiti l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiedendo il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso deve essere respinto in quanto infondato.
Con il primo motivo il ricorrente ha censurato il punteggio attribuito alle prove scritte da lui sostenute.
Va premesso sul punto che il voto numerico attribuito dalla competente commissione alle prove scritte od orali di un concorso pubblico o di un esame esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa e la sindacabilità  di tali giudizi, per tale loro natura, è da considerare ammissibile solo in caso di manifesta illogicità  od erroneità  (C.d.S., Sez. I, 15.5.2010, n. 5002).
Il giudizio valutativo espresso dalle commissioni esaminatrici è quindi attingibile dal sindacato giurisdizionale del G.A. solo negli stretti limiti in cui esso riveli profili evidenti di illogicità , irrazionalità  e manifesta disparità  di trattamento, evidenziando superficialità , incompletezza, incongruenza, manifesta disparità , emergenti dalla stessa documentazione, tali da configurare un palese eccesso di potere, senza che con ciò il giudice possa o debba entrare nel merito della valutazione (T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 21 luglio 2008, n. 7097; 28 febbraio 2007, n. 1848; Consiglio di Stato, Sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 172).
Per quanto riguarda poi, in modo particolare, il profilo della disparità  di trattamento, deve rilevarsi che l’esame di tale censura richiederebbe una sostanziale rinnovazione di valutazioni di merito appartenenti alla competenza esclusiva della commissione esaminatrice (v. Cons. Stato, IV Sez., 27 dicembre 1989 n. 999, in Cons. Stato 1989, I, 1518). Per costante giurisprudenza, infatti, è inammissibile la censura proposta avverso la valutazione di una prova scritta, che si limiti di fatto ad assumere che l’elaborato del ricorrente doveva essere meglio considerato, sia in assoluto che in comparazione con gli altri candidati, non essendo possibile richiedere al giudice amministrativo una valutazione sostitutiva di quella della commissione esaminatrice (v. T.A.R. Umbria 7 novembre 1991 n. 528; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, I Sez., 29 gennaio 1990 n. 733, in questa Rassegna 1992, I, 275; 1990, I, 1094).
Ciò naturalmente non esclude in via di principio un sindacato giurisdizionale di legittimità , ma lo limita ai casi in cui le operazioni di apprezzamento degli elaborati manifestino, sul piano sintomatico, illogicità  o perplessità  valutative talmente evidenti e gravi far dubitare, in ultima analisi, dell’obiettività  e competenza stessa della commissione giudicatrice (v. T.A.R. Lazio, II Sez., 27 febbraio 1995 n. 282, in questa Rassegna 1995, I, 1030).
Ipotesi non ravvisabili nel caso in esame, avendo il ricorrente sottoposto al Collegio i vari elaborati al fine di comprovare l’asserito illegittimo esercizio della discrezionalità  tecnica da parte della commissione del concorso.
L’eventuale disparità  di trattamento non potrebbe, quindi, essere rilevata dal confronto “puntuale” dei singoli elaborati di diversi candidati da parte del giudice amministrativo, che in tal modo si sostituirebbe alla commissione esaminatrice, ma richiede che nel corso delle operazioni di correzione sia documentabile un mutamento di orientamenti tale da determinare un disomogeneo approccio alla valutazione delle questioni giuridiche sottese e implicate nella redazione dell’elaborato (T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, n. 33587 del 18 novembre 2010).
Al contrario, quando la evocata disparità  di trattamento non ricada nè sia riconducibile al mutamento degli orientamenti della commissione, risultano del tutto inattingibili al sindacato giurisdizionale di legittimità  del G.A. apprezzamenti di “merito” concernenti un inammissibile confronto tra gli elaborati del ricorrente e quelli di altri candidati.
Tanto premesso, nel caso di specie deve per completezza rilevarsi che le considerazioni contenute nel ricorso, circa l’esaustività  di alcune risposte sintetiche fornite, non sono conformi alle risultanze effettive dell’elaborato, che sorreggono il voto attribuito dalla Commissione al candidato.
In particolare, ed a titolo esemplificativo, se si esamina la risposta data al ricorrente al quesito n. 1, si evince che il ricorrente, a differenza del candidato n. 376, rispetto al quale ha eccepito l’erroneità  della votazione superiore, non ha menzionato le modalità  di pagamento della stessa, come invece specificato dall’altro concorrente, con conseguente correttezza della valutazione comparativa superiore; allo stesso modo, rispetto al quesito n. 3, il candidato n. 371, diversamente dal ricorrente, ha specificato anche la decorrenza degli interessi dovuti; anche esaminando le risposte date al quesito 4 si rileva che i candidati nn. 371, 211e 212, indicati in ricorso, hanno formulato risposte di contenuto più ampio e dettagliato rispetto a quella offerta dal ricorrente.
Alle stesse conclusioni deve addivenirsi esaminando le altre risposte ai quesiti portate in comparazione.
Dall’esame degli atti non emergono, pertanto, manifeste incongruità  o contraddizioni nell’assegnazione dei punteggi, che rientra, ad eccezione di tali ipotesi, nell’ambito della valutazione discrezionale tecnica affidata alla commissione di concorso.
Quanto, poi, alla motivazione dei punteggi, oggetto del secondo motivo di impugnazione, è sufficiente rinviare al costante orientamento per cui il voto numerico esprime e sintetizza il giudizio tecnico-discrezionale delle commissioni esaminatrici, contenendo in sè la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, atteso che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere a un evidente principio di economicità  amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute e del potere amministrativo esercitato (v., tra molte, Cons. Stato, Sez. IV, 24 settembre 2009 n. 5751).
In conclusione il ricorso deve essere respinto.
La natura della controversia e la qualità  delle parti giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 12/12/2013
IL SEGRETARIO

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