Giurisdizione – Contratti pubblici – Esecuzione – Risoluzione – Diritti soggettivi – Giudice ordinario 

Il giudice fornito  di giurisdizione per una controversia riguardante la fase esecutiva  (nella specie, la risoluzione) del contratto d’appalto dev’essere individuato, ai sensi dell’art.11 del c.p.a., in quello ordinario al quale sono devolute le questioni riguardanti diritti soggettivi.

N. 01683/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00337/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 337 del 2013, proposto in opposizione al decreto ingiuntivo n. 272/2013 da:
Curatela del Fallimento Schiavone Fedele s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Anna Lops, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

contro
Comune di Foggia, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele Barbato e Domenico Dragonetti, con domicilio eletto presso l’avv. Luigi D’Ambrosio in Bari, alla piazza Garibaldi n. 23; 

per la declaratoria di nullità  ovvero per la revoca
del predetto decreto ingiuntivo, emesso in favore del Comune di Foggia;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’art. 60 c.p.a.;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del comune di Foggia.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Michele Barbato; Anna Lops;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto n. 272/2013, concesso in data 5.6.2013 e depositato il successivo 6.6.2013, è stato ingiunto alla società  Schiavone a r l. l’immediato pagamento in favore del Comune di Foggia della somma di € 1.296.485,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, sino al soddisfo, nonchè le spese della procedura monitoria, ivi pure liquidate.
La Curatela del Fallimento della società  intimata ha tuttavia proposto ricorso in opposizione, lamentando preliminarmente il difetto di giurisdizione di questo giudice e articolando ulteriori eccezioni processuali; in ogni caso, opponendo l’infondatezza della pretesa sostanziale.
2.- La dedotta censura di difetto di giurisdizione è fondata.
La presente controversia esula dalla competenza di questo Tribunale poichè afferente alla fase meramente esecutiva del contratto di appalto sottoscritto tra la predetta società  e l’Amministrazione comunale, per la realizzazione del programma integrato denominato “SPER-ANZIANI”. Più precisamente concerne la risoluzione del predetto contratto per asserite gravi inadempienze della società  poi fallita, collegate alla mancata ultimazione dei lavori nel termine previsto e alla difficoltà  di escutere la polizza fideiussoria stipulata a garanzia del corretto adempimento, a causa della cancellazione dell’impresa assicuratrice dall’albo degli intermediari finanziari.
Tralasciando il merito della controversia, deve qui rimarcarsi che la fase esecutiva dei contratti di appalto esula dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133, comma 1, lett. e1), c.p.a. e che, ai sensi dell’art.118 dello stesso codice, soltanto in relazione alle controversie devolute alla giurisdizione esclusiva, aventi ad oggetto diritti soggettivi di natura patrimoniale, è esperibile innanzi al giudice amministrativo stesso la speciale tutela a cognizione sommaria di cui al capo I, titolo I del libro V del codice di procedura civile; ivi compresa la fase dell’opposizione.
Il giudice fornito di giurisdizione rispetto alla fattispecie che ci occupa va quindi individuato, ai sensi dell’art.11 c.p.a., nel giudice ordinario territorialmente competente, con conseguente dichiarazione di difetto di giurisdizione del Tribunale adito, previa revoca del decreto ingiuntivo concesso.
Sussistono tuttavia giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sull’opposizione al decreto ingiuntivo n. 272/2013, come in epigrafe proposta, l’accoglie nei limiti e nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto, previa revoca del concesso decreto, dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario. Compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 
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