Giurisdizione   – PEEP – Concessione superficie – Corrispettivo a carico dei privati  – Costituzione in mora per pagamento – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la domanda del Comune avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come statuito dall’art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione, laddove in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della p.A..

N. 01613/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01049/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1049 del 2013, proposto da: 
Giuseppe Addante, Salvatore Agrimano, Alberto Ariano, Agostino Balsamo, Maria Calabrese, Matteo D’Antino, Antonio De Meo, Luigi Di Cesare, Michele Di Cesare, Donato Faienza, Guendalina Gelli, Giuseppe Giordano, Michele Labriola, Maria Leccisotti, Luigi Pettigrosso, Luigi Sacco, Felice Saccone, Gerardo Volgarino, rappresentati e difesi dall’avv. Mario Fiore, con domicilio eletto presso Ettore Ricci in Bari, via Amendola 113; 

contro
Comune di Torremaggiore, rappresentato e difeso dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, 134/B; 

per l’annullamento
1. dell'”atto di costituzione in mora per il pagamento oneri di urbanizzazione e costo suoli in zona PEEP” in data: Torremaggiore 20 maggio 2013, protocollo n. 8434, emesso dal dott. Giovanna Antonia Acquaviva, dirigente del settore tecnico del Comune di Torremaggiore, non notificato ai ricorrenti Agrimano Salvatore, De Meo Antonio, Di Cesare Luigi, Di Cesare Michele, Giordano Giuseppe, Lipartiti Giovanna; per tutti gli altri ricorrenti, invece, notificato tra il 24 maggio ed il 10 giugno 2013 (Atto impugnato: I; affoliaz. I-XXVI);
nonchè di tutti gli atti richiamati e presupposti, portati a conoscenza dei ricorrenti in data 8 luglio 2013 e consistenti in:
2. determinazione n. 604 del 7 dicembre 2011, adottata dal dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore, ing. Gianfranco Di Noia, avente ad oggetto la rideterminazione dei conteggi relativi al costo suolo a conguaglio nel PEEP, giusta gli allegati (Atto impugnato: IV; afffoliaz. XXVII – XXXII);
3. determinazione n. 742 del 21 dicembre 2012, adottata dal dirigente dell’Ufficio Tecnico del Comune di Torremaggiore, avente ad oggetto: “Piano di recupero costi per la realizzazione del PEEP – D.G. n. 99 del 21 dicembre 2012 (Atto impugnato: VI; afffoliaz. XXXIII – XXXV);
ed in data 9 luglio 2013, consistenti in:
4. delibera della Giunta Municipale di Torremaggiore, n. 124 del 24 ottobre 2008, con la quale venivano determinati i costi di realizzazione del piano PEEP nel Comune di Torremaggiore (Atto impugnato: II; affoliaz. XXXVI – LXXXV);
5. delibera del Commissario Straordinario n. 62 del 27 ottobre 2011 con la quale si prendeva atto del “parere rilasciato dal prof. Enrico Follieri e conseguenti provvedimenti (Atto impugnato: III; affoliaz. LXXXVI -XCIV);
6. delibera della Giunta Municipale di Torremaggiore, n. 99 del 21 dicembre 2012, avente ad oggetto: “Piano di recupero costi per realizzazione del PEEP – Atto di indirizzo” (Atto impugnato V; affoliaz. XCV – XCVIII);
nonchè ove occorra, di ogni altro atto presupposto e consequenziale o comunque connesso con quelli impugnati, compreso quello indicativo degli oneri di urbanizzazione e della relativa quantificazione, rateizzazione, cadenza temporale ed eventuali sanzioni (nessuno escluso) nonchè delle eventuali ignote determinazioni degli oneri disciplinati dall’Ente e/o dai competenti uffici comunali.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Torremaggiore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Mario Fiore e Vincenzo Antonucci;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Il Comune di Torremaggiore, con delibera G.m. 124/08, dopo aver determinato le somme dovute dalle ditte e dalle cooperative edilizie a titolo di rimborso costi di acquisizione dei suoli e degli oneri di urbanizzazione sostenuti dall’Amministrazione comunale nell’ambito del p.e.e.p, ha disposto il recupero a carico degli assegnatari per il pagamento del saldo, rappresentando che la rilevazione definitiva dei costi per la realizzazione del p.e.e.p. era stata resa possibile solo nel 2008, a seguito della definizione giudiziale o stragiudiziale dei rapporti economici con gli espropriati;ciò al fine di realizzare l’equilibrio economico finanziario di cui all’art. 35 l. 865/71 e s.m. e art. 10 l. 167/62, nonchè in conformità  dell’apposita clausola di conguaglio espressamente prevista nelle convenzioni con gli assegnatari.
Avverso tali provvedimenti i ricorrenti hanno proposto il ricorso in esame, premessa la ritenuta competenza esclusiva rationemateriae del Giudice Amministrativo, deducendo i seguenti motivi di censura:
1) violazione di legge per violazione del combinato disposto degli artt. 2934 e 2946 c.c. nonchè della l. n. 10/1977; eccesso di potere per l’inesistenza dei presupposti di fatto e di diritto;
2) eccesso di potere per manifesta illogicità ; violazione artt. 3 e 97 Cost.;
3) eccesso di potere per violazione di legge; contraddittorietà ; straripamento di potere.
Si è costituito in giudizio il Comune di Torremaggiore, contestando le avverse deduzioni e chiedendo preliminarmente dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo adito in favore del Giudice ordinario, nonchè – in via gradatamente subordinata – l’inammissibilità  del ricorso collettivo e sotto altri profili, l’irricevibilità  e infine pervenirsi alla reiezione nel merito.
Dopo il deposito di documentazione e di memorie difensive, alla Camera di Consiglio del 24 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto per la decisione, previo avviso ai difensori dell’intendimento del Collegio di definire il ricorso con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il Collegio che risulta fondata l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Comune di Torremaggiore e, comunque, rilevabile d’ufficio.
Erroneamente infatti i ricorrenti hanno ritenuto di individuare la giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ratione materiae con riferimento alle controversie in tema di oneri di urbanizzazione e di costi di costruzione ex art. 16 l. 10/1977 e s.m., sulla base del disposto di cui all’art. 133 c.p.a..
Ed invero, nella specie la controversia non attiene alla determinazione dei costi di costruzione e degli oneri di urbanizzazione in se considerati, atteso che tali costi, in una con quelli relativi agli espropri, costituiscono mero presupposto di fatto della pretesa di rimborso, la quale va invece in quadrata nell’ambito del rapporto concessorio e/o di assegnazione in superficie delle aree attribuite ai ricorrenti nell’ambito della realizzazione del piano di zona 167.
Tutte le obbligazioni pecuniarie relative al pagamento del corrispettivo della concessione delle aree sulla base delle convenzioni ex art. 35 l. 865/1971 rientrano viceversa nella giurisdizione del Giudice ordinario (art. 5 l. 1034/1971 e, allo stato, art. 133, comma 1, lett. b) c.p.a.), anche alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 204/2004 e 191/2006; in tal senso, si è espressa anche la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (Cass. Civ., Sez. Un. 20.3.2008 n. 7448, 30.3.2009 n. 7573, 5.5.2011, n. 9842).
Tale orientamento negativo della Giurisdizione del giudice Amministrativo deve ritenersi pacifico e consolidato, ricorrendo altresì numerose specifiche pronunce in tal senso anche di questo Tribunale (ex multis T.A.R. Bari, Sez. I, 11.1.2012, n. 510, confermata da Consiglio di Stato, Sez. IV, 13.12.2012, n. 6411).
Pertanto, come statuito nella sentenza Cass. Sez. Un., n. 17142/2011,”rientra nella giurisdizione del Giudice Ordinario la domanda avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo della concessione del diritto di superficie, ai sensi dell’art. 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, come statuito dall’art. 35, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, su aree comprese nei piani per l’edilizia economica e popolare e, in particolare, la quantificazione di tale corrispettivo, nonchè l’individuazione del soggetto debitore, allorchè non siano in contestazione questioni relative al rapporto di concessione e in ordine alla determinazione del predetto corrispettivo non sussiste alcun potere discrezionale della p.A.”.
In tal senso deve dunque provvedersi con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari – Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di Giurisdizione del Giudice Amministrativo adito in favore del Giudice Ordinario.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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