Commercio, industria, turismo – Domanda di finanziamento – Documentazione allegata – Incompletezza formale e sostanziale – Irricevibilità  – Integrazione – Inammissibilità 

In tema di domanda di ammissione a finanziamento  per un intervento di restauro di un immobile vincolato, l’incompletezza, sia formale che soprattutto sostanziale, della prescritta attestazione bancaria di sostenibilità  dell’intervento costituisce elemento sufficiente per la declaratoria di irricevibilità  della domanda di finanziamento, per la quale non è ipotizzabile l’ammissione di una integrazione documentale, atteso che, essendosi al di fuori dell’ipotesi di mera irregolarità  o incompletezza solo formale, risulterebbe violato il principio della par condicio.

N. 01617/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01132/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1132 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Condominio di Corso Dante N. 31, Ernesto Tajani, Renato Berardi, Francesco Vendola, rappresentati e difesi dall’avv. Gabriele Bavaro, con domicilio eletto presso Gabriele Bavaro in Bari, c.so Vitt.Emanuele, 172; 

contro
Regione Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Marco Ugo Carletti, con domicilio eletto presso Marco Ugo Carletti in Bari, Lungomare Nazario Sauro, 31-33; Gal Fior D’Olivi, rappresentato e difeso dall’avv. Ignazio Lagrotta, con domicilio eletto presso Ignazio Lagrotta in Bari, via Prospero Petroni, 15; Comune di Terlizzi; 

nei confronti di
Mario Boragine, Parrocchia di San Michele Arcangelo; 

per l’annullamento
della nota prot, 894 del 25.6.2013, con la quale la resistente Gal Fior d’Olivi s.c.r.l, ha rigettato il ricorso gerarchico proposto dai ricorrenti in data 6.5.2013 dichiarando definitivamente “irricevibile” la domanda dei ricorrenti (prot. n. 94751995039) di ammissione a finanziamento (cd “domanda di aiuto”) nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o comunque consequenziale, se lesivo degli interessi degli stessi ricorrenti, ivi inclusa la presupposta nota prot. n. 500 del 26.4.2013 nonchè la relativa graduatoria delle domande ammesse alla c.d. istruttoria tecnico amministrativa approvata dal resistente Gal Fior d’Olivi s.r.l.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Puglia e di Gal Fior D’Olivi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Gabriele Bavaro e Ignazio Lagrotta;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti impugnano i provvedimenti di cui in epigrafe e ne chiedono l’annullamento.
I ricorrenti, hanno proposto istanza di finanziamento per euro 104.444,99 (a fronte di un investimento complessivo previsto di euro 208,889,90) per intervento di restauro del “Palazzo de Paù- Gentili”, immobile vincolato e di grande pregio culturale e architettonico, sito in Terlizzi, in conformità  del bando pubblicato dal soggetto gestore dei finanziamenti Gal Fior d’Olivi.
Con nota 540 del 26.4.2013 la società  resistente ha dato preavviso di diniego, cui ha fatto seguito la nota dei ricorrenti recante controdeduzioni.
àˆ infine intervenuto il definitivo provvedimento di diniego, impugnato con il ricorso in esame, supportato dai seguenti motivi di censura:
1)Violazione e falsa applicazione dell’art. 12.2, comma 2, punto 6, del bando nonchè dell’art. 3.3.1, comma 1, della determinazione dirigenziale regionale n. 853 del 19.10.2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e travisamento. Difetto assoluto di motivazione. Evidente contraddittorietà  e violazione dell’auto-limite. Illogicità  ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di tipicità  e tassatività  delle clausole di esclusione e del favor partecipationis nelle procedure pubbliche. Violazione del principio di cui all’art. 97 Cost. sotto il profilo dell’imparzialità  e del buon andamento dell’attività  amministrativa. Violazione dell’art. 41 Cost. sviamento. Illegittimità  derivata.
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 6, ult. co., del bando nonchè dell’art. 3.3.1, comma 1, della determina dirigenziale regionale n. 853 del 19.10.2010. Eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto di motivazione. Evidentissima contraddittorietà  e violazione dell’autolimite. Illogicità  ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio del soccorso istruttorio e di più ampia partecipazione nelle gare pubbliche. Violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost. Illegittimità  derivata.
3)Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, punto 18, del bando. Eccesso di potere per motivazione erronea, illogica, incongrua e contraddittoria. Violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost. Illegittimità  derivata.
4)Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi generali in materia di ricorsi gerarchici. Illegittimità  derivata. Violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost.
Si sono costituiti in giudizio la società  Gal Fior d’Olivi e la Regione Puglia, contestando le avverse deduzioni e chiedendo la reiezione del ricorso, nonchè chiedendo la Regione Puglia la sua estromissione dal giudizio per carenza di legittimazione passiva.
A seguito del deposito di documentazione, da parte della società  resistente all’atto della sua costituzione in giudizio, i ricorrenti hanno proposto motivi aggiunti, depositati in data 7.10.2013 previa rituale notifica, impugnando il verbale del Consiglio di Amministrazione del 24.6.2013, recante approvazione definitiva della graduatoria dei finanziamenti ammessi, nonchè gli atti presupposti tra cui i verbali del 10.4.2013 e del 22.4.2013, deducendo i seguenti ulteriori motivi:
5) violazione e falsa applicazione dell’art. 12.2. comma 2, punto 6 del bando nonchè dell’art. 3.3.1, comma 1, della determinazione dirigenziale regionale n. 853 del 19.10.2010. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, erronea presupposizione e travisamento. Difetto assoluto di motivazione. evidente contraddittorietà  e violazione dell’autolimite. Illogicità  ed ingiustizia manifesta. Violazione dei principi di tipicità  e tassatività  delle clausole di esclusione del favor partecipationis nelle procedure pubbliche. Violazione del principio di cui all’art. 97 Cost. sotto il profilo dell’imparzialità  e del buon andamento dell’attività  amministrativa. Violazione dell’art. 41 Cost. Sviamento. Illegittimità  derivata.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, ult. co., del bando nonchè dell’art. 3.3.1., comma 1,della determina dirigenziale regionale n. 853 del 19.102010. Eccesso di potere per omessa istruttoria e difetto di motivazione. Evidentissima contraddittorietà  e violazione dell’autolimite. Illogicità  ed ingiustizia manifesta. Violazione del principio del “soccorso istruttorio” e di più ampia partecipazione nelle gare pubbliche. Violazione del principio del buon andamento dell’attività  amministrative ex art. 97 cost. illegittimità  derivata.
7) Violazione e falsa applicazione dell’art. 6, punto 18, del bando. Eccesso di potere per motivazione erronea, illogica, incongrua e contraddittoria. Violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost. illegittimità  derivata.
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del bando. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione. Violazione dei principi in materia di ricorso gerarchici. Illegittimità  derivata. Violazione del principio di buon andamento dell’attività  amministrativa ex art. 97 Cost.
Dopo il deposito di memorie e documenti, alla Camera di consiglio del 24 ottobre 2013, il ricorso è stato introitato per la decisione, previo avviso ai difensori dell’intendimento del Collegio di definire il ricorso nel merito con sentenza in forma semplificata.
DIRITTO
Il ricorso e i motivi aggiunti sono infondati e non meritevoli di accoglimento.
Ed invero, a prescindere da ogni altra considerazione, deve rilevarsi che la domanda di finanziamento presentata dal Condominio Corso Dante 21, essendo superiore a euro 100.000,00, risulta non conforme alle prescrizioni di cui all’art. 18, comma 6, del bando, che richiedeva in tal caso l’allegazione rilasciata da parte di un Istituto di credito di sostenibilità  economico-finanziaria dell’intero progetto, pari a euro 210.000,00, risultando viceversa nella specie attestata la copertura di una somma inferiore.
Ed invero, la somma degli importi delle attestazioni bancarie prodotte, a prescindere dalla questione delle singole attestazioni relative solo ad alcuni condomini e comunque non riferite al condominio (questione che non appare di per se significativa), è pari a euro 175.545,30 e, quindi, inferiore, al complessivo importo del finanziamento previsto, alla stregua del piano finanziario presentato dagli stessi ricorrenti.
Tale circostanza risulta evidenziata alla ricorrente già  con la nota del 26.4.2013 e il rilievo non è stato superato dalle controdeduzioni rese dai ricorrenti con nota (ricorso gerarchico) del 24.5.2013, con conseguente piena legittimità  delle definitive determinazioni della società  resistente di cui alla nota 894 del 5.6.2013 e di cui agli impugnati verbali del Consiglio di Amministrazione.
L’art. 12.2 del bando prevede la preliminare verifica di ricevibilità , relativa – tra l’altro – anche alla completezza e alla conformità  formale della documentazione prodotta, dovendosi ritenere la elencazione contenuta nel successivo comma come meramente integrativa e specificativa.
Nel caso di specie l’incompletezza, sia formale che soprattutto sostanziale, dell’attestazione bancaria di sostenibilità  dell’intervento costituisce elemento sufficiente per la declaratoria di irricevibilità  della domanda di finanziamento.
Nè risulta ammissibile ipotizzare una necessità  di richiesta di integrazione documentale, atteso che in tal caso, essendosi al di fuori dall’ipotesi di mera irregolarità  o incompletezza solo formale, risulterebbe violato il principio della par condicio.
Il ricorso va dunque respinto, così come i motivi aggiunti del 7.10.2013.
Ricorrono ragioni equitative per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
Cost.
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/12/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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