1. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti di ordine generale – Moralità  professionale –  Società  con meno di quattro soci – Socio di maggioranza persona giuridica – Dichiarazione – Obbligo – Non sussiste 


2. Contratti pubblici – Gara – Aggiudicazione – Anomalia dell’offerta – Valutazione – Giudizio complessivo 


3. Contratti pubblici – Gara – Scelta del contraente – Requisiti speciali  – Certificazione di qualità  – Avvalimento – Possibilità  – Ragioni – Conseguenze 

1. Non integra causa di esclusione dalla gara d’appalto della società  con meno di quattro soci e con socio di maggioranza rappresentato da una persona giuridica, l’assenza delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti di moralità  professionale previsti dall’art. 38, comma 1, lett. b) c) e m-ter del D.Lgs. 163/2006, come modificato dal D.L. 70/2011,  atteso che l’interpretazione della norma richiamata porta a concludere che l’obbligo della dichiarazione sussista limitatamente al socio di maggioranza persona fisica, come del resto la norma espressamente prevede per l’obbligo di dichiarazione da parte del socio unico persona fisica e non già  del socio unico persona giuridica. (Nel caso di specie,  secondo il TAR correttamente  – e conformemente all’art.38 del codice dei contratti pubblici -,  la lex specialis  aveva previsto l’obbligo delle dichiarazioni “per tutte le persone fisiche componenti il concorrerne che siano titolari di responsabilità  legale, di poteri contrattuali o di direzione tecnica”). 


2. La verifica dell’anomalia dell’offerta è connotata da ampia discrezionalità  tecnica della commissione giudicatrice alla quale è richiesto un giudizio complessivo e non analitico di ogni singola giustificazione, all’esito di un procedimento connotato dall’acquisizione delle giustificazioni e dal contraddittorio con il concorrente per precisazioni e ulteriori motivazioni, essendo comunque necessario che, all’esito della suddetta valutazione, la proposta contrattuale non venga modificata o alterata   e risulti affidabile.


3. In tema di partecipazione alle gare d’appalto, la certificazione di qualità , afferendo alla capacità  tecnica dell’imprenditore, può formare oggetto dell’avvalimento come disciplinato dall’art. 49 del D.Lgs. 163/2006 che non contiene  alcun limite in ordine ai requisiti soggettivi che possono essere comprovati mediante tale istituto di portata generale. Ne consegue l’illegittimità  dell’esclusione dalla gara del concorrente disposta per inammissibilità  dell’avvalimento per la  certificazione di qualità , ponendosi essa in contrasto con il principio del favor partecipationis e del principio di tassatività  delle cause di esclusione.

N. 01598/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00716/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 716 del 2013, proposto da: 
SIT (Servizi Informazione Territoriale) S.r.l., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Cantobelli, con domicilio eletto presso Anna Del Giudice in Bari, via Vito Nicola De Nicolò n. 7; 

contro
Comune di Canosa di Puglia, rappresentato e difeso dall’avv. Ermelinda Pastore, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, piazza Garibaldi n. 23; 

nei confronti di
Planetek Italia S.r.l., capogruppo mandataria R.T.I. con Intergraph Italia L.l.c., rappresentata e difesa dagli avv. Filippo Disertori, Helga Garuzzo, Umberto Michelin e Monica Intini, con domicilio eletto presso quest’ultima in Bari, via Sparano n. 35; Integraph (Italia) L.l.c.; 

per l’annullamento
– della determinazione dirigenziale n. 156 del 9.4.2013, con cui il Comune di Canosa ha aggiudicato in via definitiva l’appalto per la “Fornitura e posa in opera di un sistema integrato di monitoraggio e prevenzione dei reati ambientali”, per l’importo posto a base di gara di Euro 1.188.297,52, all’A.T.I. Planetek Italia S.r.l. – Integraph Italia L.l.c.;
– di tutti i verbali di gara e, in particolare, di quelli relativi alla riammissione alla gara dell’A.T.I. Planetek, successiva all’ordinanza n. 862/2012 del T.A.R., e di quelli relativi al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale e/o comunque collegato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Canosa di Puglia e di Planetek Italia S.r.l., in proprio e in qualità  di capogruppo mandataria del R.T.I. con Intergraph Italia L.l.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Francesco Cantobelli, avv. Ermelinda Pastore e avv. Helga Garuzzo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente SIT (Servizi Informazione Territoriale) S.r.l. impugna gli atti in epigrafe, relativi alla gara indetta dal Comune di Canosa di Puglia per l’affidamento della fornitura e posa in opera di un sistema integrato di monitoraggio e prevenzione dei reati ambientali, aggiudicata definitivamente al raggruppamento temporaneo di imprese tra Planetek S.r.l. e Integraph Italia L.l.c.
Con quattro motivi di ricorso censura gli atti in epigrafe per:
1) Violazione dell’art. 38, comma 1 lett. b), c) e m-ter), D. Lgs. n. 163/2006. Violazione del disciplinare di gara. Eccesso di potere per illogicità  manifesta, erroneità  dei presupposti e sviamento.
Deduce la ricorrente che l’A.T.I. aggiudicataria avrebbe dovuto essere esclusa, in quanto entrambe le società  che la costituiscono (Planetek Italia S.r.l., capogruppo mandataria, e Integraph Italia L.l.c., mandante) non hanno reso la dichiarazione relativa alla composizione societaria, limitandosi invece ad indicare i soggetti muniti dei poteri di rappresentanza senza nulla aggiungere con riferimento ai soci – rimasti pertanto ignoti alla stazione appaltante -, in violazione delle previsioni della lex specialis.
Parte ricorrente rileva inoltre che la mandante Integraph Italia L.l.c., essendo composta da due soli soci (M & S Computing Investments Inc. per il 95 % e la Integraph Corporation per il 5 %), avrebbe dovuto rendere le dichiarazioni ex art. 38 D. Lgs. n. 163/2006 anche con riferimento al socio di maggioranza M & S Computing Investments Inc., in persona del legale rappresentante.
2) Violazione del disciplinare di gara e del capitolato speciale d’appalto. Eccesso di potere per illogicità  manifesta, irragionevolezza e sviamento.
L’A.T.I. aggiudicataria, a detta del ricorrente, avrebbe dovuto essere esclusa per aver formulato un’offerta parziale e indeterminata, quindi inammissibile. In particolare l’A.T.I. Planetek avrebbe previsto l’attività  di “adeguamento infrastrutturale propedeutico alla installazione dei sistemi” nella propria offerta tecnica, senza però prevedere nulla con riferimento a tale voce di spesa nell’offerta economica, con ciò peraltro violando le disposizioni del disciplinare di gara.
L’A.T.I. aggiudicataria, inoltre, nulla avrebbe previsto nella propria offerta con riferimento ai “servizi di data entry”, pur indicati nel capitolato speciale d’appalto alla voce “Altri servizi: tabella delle forniture”.
3) Eccesso di potere per illogicità  manifesta, carenza di istruttoria, carenza di motivazione, erroneità  dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà  e sviamento.
La commissione avrebbe operato illegittimamente in quanto, nonostante le carenze riscontrate nell’offerta dell’aggiudicataria e nelle giustificazioni da questa prodotte su invito della stazione appaltante, anzichè escluderla dalla gara le avrebbe consentito, in sede di contraddittorio orale, una radicale, illegittima rimodulazione delle giustificazioni tale da determinare, in maniera del tutto illogica, il giudizio di non anomalia dell’offerta.
La commissione, inoltre, non avrebbe tenuto conto, nella valutazione di congruità  dell’offerta dell’A.T.I. Planetek, dell’omessa indicazione dei “servizi di data entry”.
4) Eccesso di potere per illogicità  manifesta, carenza di istruttoria, carenza di motivazione. Violazione dell’art. 49 D.Lgs. n. 163/2006. Illegittimità  derivata.
L’A.T.I. aggiudicataria era stata in prima battuta esclusa dalla commissione di gara poichè la mandante Integraph Italia L.l.c. risultava carente della certificazione UNI EN ISO e si era avvalsa – in modo ritenuto non corretto – di quella della Integraph Corporation ex art. 49 D. Lgs. 163/2006. Adito il T.A.R. avverso il provvedimento di esclusione, l’odierna controinteressata era stata però riammessa in quanto il T.A.R. ha ritenuto legittimo il ricorso all’avvalimento della certificazione di qualità  aziendale. Ciononostante, la ricorrente deduce che la commissione, successivamente alla riammissione in gara dell’A.T.I. Planetek, avrebbe dovuto escludere quest’ultima per genericità  e conseguente inidoneità  dell’avvalimento dichiarato dalla Integraph Italia a porre in capo alla stessa il requisito richiesto dal disciplinare.
La ricorrente chiede inoltre il risarcimento del danno, in relazione alle voci del danno emergente, del lucro cessante e del danno curriculare.
Si sono costituiti il Comune di Canosa di Puglia e la controinteressata Planetek, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 il Collegio, ritenuto opportuno definire la causa nella sede del merito in considerazione della rilevanza e della complessità  delle questioni implicate, ha accolto l’istanza ai limitati fini della fissazione dell’udienza di merito.
Alla pubblica udienza del giorno 3 ottobre 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato.
2.1. Quanto al primo motivo, occorre in primo luogo partire dal dato testuale contenuto nella lex specialis.
Al riguardo il disciplinare di gara, a pag. 5 (Parte Terza – Presentazione dell’offerta – Contenuto della busta n. 1 – “Documenti”), richiede, quale documentazione da produrre a pena di esclusione, una “dichiarazione, conforme agli allegati sub a) e sub b) al bando di gara, relativa alle condizioni di ammissione, con la quale il concorrente dichiara il possesso:
a.1) dei requisiti di ordine generale descritti nei paragrafi successivi ¦”.
Lo stesso disciplinare, alle pagg. 8 ss. (Requisiti di ordine generale), nel prescrivere ai partecipanti la presentazione di una o più dichiarazioni, redatte, in conformità  agli allegati sub a) e sub b) al bando di gara, attestanti l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, specifica che le dichiarazioni relative all’assenza delle misure di prevenzione o delle cause ostative di cui alla lettera b), delle cause di esclusione di cui alla lettera c) (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili e sentenze di applicazione della pena su richiesta), nonchè delle condizioni di cui alla lettera m-ter), devono riguardare “tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità  legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica, come segue:
– il titolare in caso di impresa individuale;
– tutti i soci in caso di società  di persone;
– tutti i soci accomandatari in caso di società  in accomandita semplice;
– tutti i rappresentanti legali in caso di società  di capitali o altri tipi di società  o consorzi;
– i procuratori o gli institori qualora l’offerta sia presentata da tali soggetti;
– i direttori tecnici”.
A pag. 17 del disciplinare (Cause di esclusione) è prevista l’esclusione delle offerte carenti di una o più di una delle dichiarazioni richieste.
Inoltre, l’Allegato A al bando di gara, contenente il modulo di domanda di ammissione alla gara e di dichiarazione a corredo dell’offerta, al punto w), pagg. 6-7, richiede che il soggetto partecipante dichiari i dati dell’iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio tra cui in particolare, per ciò che qui rileva, la “composizione societaria: titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari, socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società  con meno di quattro soci per gli altri tipi di società ” (di cui devono essere indicati i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e il luogo di residenza).
Alla luce delle richiamate previsioni della lex specialis appare evidente che la formulazione dell’Allegato A al bando di gara rieccheggia il disposto di cui all’art. 38 D.Lgs. n. 163/2006. Pertanto non può che essere univocamente inteso nel senso di prescrivere una dichiarazione, in ordine alla composizione societaria, che varia a seconda delle caratteristiche strutturali del soggetto interessato (con la conseguenza che il dichiarante dovrà  indicare il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società  in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società  in accomandita semplice; gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società  con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società ).
La società  Planetek S.r.l., quindi, correttamente, con la domanda di ammissione alla gara ha dichiarato, in relazione alla composizione societaria, di avere un organo di amministrazione composto da n. 4 componenti in carica, tra i quali figura anche il Direttore Tecnico e un Amministratore Delegato (v. pagg. 6-7, lett. w), dell’Allegato n. 15 alla produzione documentale del Comune).
La società  Integraph Italia L.l.c., altrettanto correttamente, nell’analoga dichiarazione, ha indicato i nominativi (con le rispettive qualifiche ed i dati anagrafici) del legale rappresentante, del Direttore Tecnico e di due procuratori (v. pagg. 6-7, lett. w), dell’Allegato n. 16 alla produzione documentale del Comune).
Ciò premesso, poichè la società  Integraph Italia L.l.c. è composta da due soci persone giuridiche (M & S Computing Investments Inc. per il 95 % ed Integraph Corporation per il 5 %), occorre stabilire se le disposizioni contenute nell’art. 38, comma 1, lett. b), c) ed m-ter), del Codice dei contratti pubblici, che includono, tra i soggetti nei cui confronti è necessario accertare l’assenza delle cause di esclusione ivi contemplate, anche il socio di maggioranza in caso di società  con meno di quattro soci, debbano ritenersi applicabili anche nei casi in cui il socio di maggioranza sia costituito da una persona giuridica. In caso affermativo, infatti, nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio la società  M & S Computing Investments Inc. avrebbe dovuto presentare la dichiarazione relativa alle cause di esclusione di cui alle lett. b), c) ed m-ter) D.Lgs. n. 163/2006 e quindi, alla luce delle sopra richiamate disposizioni della lex specialis, la controinteressata avrebbe dovuto indicare, nella dichiarazione sulla composizione societaria, la società  M & S Computing Investments Inc. quale socio di maggioranza della Integraph Italia L.l.c.
Al riguardo la Sezione – in disparte la circostanza (che di per sè potrebbe essere dirimente) che è lo stesso disciplinare, come sopra riportato, a specificare alle pagg. 8 ss. (Requisiti di ordine generale) che le dichiarazioni di cui è causa devono riguardare “tutte le persone fisiche componenti il concorrente che siano titolari di responsabilità  legale, di poteri contrattuali, o di direzione tecnica” – osserva quanto segue.
L’elenco dei soggetti nei cui confronti è necessario verificare l’insussistenza delle cause di esclusione previste dalle lett. b) e c) dell’art. 38, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (nonchè dalla lett. m-ter), che alla lett. c) fa espresso rinvio), è stato ampliato con il D.L. n. 70/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 106/2011.
In particolare il legislatore del 2011, con riferimento alle imprese societarie, ha inteso estendere il controllo sui requisiti di ordine generale anche in capo al socio unico persona fisica e al socio di maggioranza di società  con meno di quattro soci, ossia a soggetti che, pur non ricoprendo formalmente la carica di amministratori, rivestono una posizione tale da poter influire direttamente sulla gestione aziendale.
Orbene, in sede di conversione del decreto-legge n. 70/2011 il legislatore ha ritenuto necessario specificare il riferimento al socio unico con l’aggiunta delle parole “persona fisica”, mentre è rimasta invariata la parte di testo, immediatamente successiva, in cui si fa menzione del socio di maggioranza di società  con meno di quattro soci.
Cionondimeno, a fronte di una disposizione che, con riferimento al socio unico, limita espressamente il proprio ambito applicativo al solo socio persona fisica, non sembra ragionevole un’interpretazione della norma che conduca invece, con riguardo alle società  con meno di quattro soci, ad estenderne il campo di applicazione soggettiva, includendovi anche il socio di maggioranza persona giuridica.
In primo luogo, infatti, una simile interpretazione determinerebbe delle inevitabili difficoltà  in sede applicativa, posto che le situazioni richiamate nelle lettere b), c) ed m-ter) dell’art. 38 (sentenze di condanna passate in giudicato, decreti penali irrevocabili, misure di prevenzione, ecc.) non possono che essere riferite a persone fisiche.
In secondo luogo va rilevato il carattere unitario della regola in esame, caratterizzata da identità  di ratio sia per il socio unico sia per il socio di maggioranza di società  con meno di quattro soci, in ragione della analoga posizione di potere che entrambi rivestono all’interno della società . In quest’ottica, una differenza di trattamento delle due categorie di soci potrebbe sollevare seri dubbi in ordine alla compatibilità  della norma col dettato costituzionale.
D’altra parte, tenuto conto che il socio unico ha sicuramente un maggior potere di influenza sulla gestione societaria rispetto al socio di maggioranza, sarebbe difficilmente comprensibile la scelta del legislatore di escludere, per un verso, il socio unico persona giuridica dalla sfera di operatività  della disposizione in discorso, includendovi invece, per altro verso, il socio di maggioranza persona giuridica.
Sembra, allora, preferibile ritenere che la modifica introdotta in sede di conversione, evidentemente diretta a chiarire che l’ambito applicativo della norma de quanon può che essere circoscritto alle sole persone fisiche, seppure inserita con specifico riferimento al solo socio unico, debba intendersi rivolta anche al socio di maggioranza di società  con meno di quattro soci.
In quest’ottica va pienamente condiviso il ragionamento espresso dall’Autorità  di Vigilanza sui contratti pubblici nella determinazione n. 1 del 16 maggio 2012, laddove si ritiene che l’accertamento della sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. b) – ma l’osservazione è da intendersi riferita anche alle lett. c) ed m-ter) – “vada circoscritto esclusivamente al socio persona fisica anche nell’ipotesi di società  con meno di quattro soci, in coerenza con la ratiosottesa alle scelte del legislatore: diversamente argomentando, risulterebbe del tutto illogico limitare l’accertamento de quo alla sola persona fisica nel caso di socio unico ed estendere, invece, l’accertamento alle persone giuridiche nel caso di società  con due o tre soci, ove il potere del socio di maggioranza, nella compagine sociale, è sicuramente minore rispetto a quello detenuto dal socio unico”.
Non è ravvisabile, pertanto, un obbligo di dichiarazione in capo alla M & S Computing Investments Inc., e conseguentemente il motivo deve ritenersi infondato.
2.2. Non meritano accoglimento nemmeno il secondo ed il terzo motivo, che possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi.
2.2.1. In primo luogo vanno disattese le censure di incompletezza, indeterminatezza ed incoerenza dell’offerta economica e dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
La ricorrente in sostanza contesta, da una parte, la mancanza, tra le voci di prezzo dell’offerta economica, di quella relativa all’adeguamento infrastrutturale; dall’altra, l’omessa indicazione nell’offerta (sia tecnica che economica) dell’attività  consistente nei servizi di “data entry”.
2.2.1.1. Con riguardo al primo profilo della censura deve rilevarsi che la stessa stazione appaltante, nell’ambito delle FAQ in data 14.9.2012 (v. Allegato n. 21, domanda n. 9, della produzione del Comune), ha precisato che “l’adeguamento infrastrutturale è da considerarsi relativo alla sola fornitura delle cinque scrivanie operative come riportato dal Capitolato. Rimangono a carico dell’offerta tecnica ogni altro intervento sia infrastrutturale che impiantistico, i quali saranno oggetto di valutazione”.
In quest’ottica non appare irragionevole la scelta della Planetek di includere tale voce all’interno del costo della manodopera, per un importo pari a € 3.600,00, posto che, come evidenziato dalla difesa comunale, “la lex specialis ha quantificato in € 80.000,00 l’adeguamento infrastrutturale secondo una stima necessaria in sede di approvazione dell’ammissione a finanziamento del progetto”.
Proprio con riferimento ai costi di infrastrutturazione della sala operativa, peraltro, la controinteressata ha chiarito, in sede di contraddittorio orale con la Commissione giudicatrice (v. verbale del 7.2.2013, prodotto in allegato dal Comune), che per quanto attiene alle forniture della sala operativa (suppellettili ed impianto di climatizzazione) “sono espressamente indicati negli importi di cui alle pagg. 4 e 8 delle precisazioni alle giustificazioni prodotte. La parte più propriamente impiantistica, comprensiva della fornitura e posa in opera dei componenti ¦ risulta ricompresa nei singoli costi della componentistica”.
2.2.1.2. Quanto al secondo profilo la controinteressata ha efficacemente evidenziato che la propria offerta (sia tecnica che economica) include espressamente i servizi di “data entry”, prevedendone l’erogazione attraverso la modalità  del training on the job.
2.2.2. Nè possono trovare favorevole apprezzamento le censure rivolte contro la valutazione di congruità  espressa dall’amministrazione intimata al termine del procedimento di verifica dell’anomalia.
Sul punto il Collegio non intende discostarsi dai consolidati principi in punto di verifica dell’anomalia delle offerte cui è in passato approdata la giurisprudenza amministrativa.
Si rimarca in proposito che per pacifica giurisprudenza i parametri della illogicità  ed arbitrarietà  sono gli unici cui deve restare ancorata la verifica giudiziale, a fronte della penetrante discrezionalità  amministrativa sia in sede di valutazione dell’anomalia che, a fortiori, di scelta di quali “strumenti” di indagine e verifica avvalersi per dissipare i dubbi di anomalia dell’offerta riconosciuti in capo alla stazione appaltante (C.d.S., Sez. IV, n. 4206/2012; ex multis, in merito alla discrezionalità  tecnica che assiste il seggio di gara in materia di valutazione dell’anomalia dell’offerta si veda, tra le tante, Id, n. 4196/2005).
Come è noto, infatti, per evidenti fini di tutela del pubblico interesse, la ratio cui è preordinato il meccanismo di verifica della offerta anomala è la piena affidabilità  della proposta contrattuale (C.d.S., Sez. V, n. 5315/2005).
Conseguenzialmente alla detta premessa, ancora di recente è stato affermato che “il giudizio di verifica della congruità  di un’offerta anomala ha natura globale e sintetica sulla serietà  o meno dell’offerta nel suo insieme, con conseguente irrilevanza di eventuali singole voci di scostamento. Altresì, non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, essendo invero finalizzato ad accertare se l’offerta nel suo complesso sia attendibile. In merito al procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte, il Giudice Amministrativo può sindacare le valutazioni compiute dalla P.A. sotto il profilo della loro logicità  e ragionevolezza e della congruità  dell’istruttoria, ma non può operare autonomamente la verifica della congruità  dell’offerta presentata e delle sue singole voci, poichè, così facendo, invaderebbe una sfera propria della P.A., in esercizio di discrezionalità  tecnica” (C.d.S., Sez. III, n. 343/2012).
Rammenta il Collegio che in coerenza con l’orientamento per cui la verifica di anomalia non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell’offerta economica, ma mira ad accertare se l’offerta, nel suo complesso, sia attendibile o inattendibile, e dunque se dia o meno serio affidamento circa la corretta esecuzione dell’appalto, ancora recentemente è stato ribadito che il procedimento di verifica è avulso da ogni formalismo ed è improntato alla massima collaborazione tra stazione appaltante e offerente; il contraddittorio deve essere effettivo; non vi sono preclusioni alla presentazione di giustificazioni, ancorate al momento della scadenza del termine di presentazione delle offerte; mentre l’offerta è immodificabile, modificabili sono le giustificazioni, e sono ammesse quelle sopravvenute e compensazioni tra sottostime e sovrastime, purchè l’offerta risulti nel suo complesso affidabile al momento dell’aggiudicazione, a garanzia di una seria esecuzione del contratto (cfr. C.d.S., Sez. VI, n. 4801/2011; Id., n. 3146/2009).
Nei limiti della ragionevolezza (discendente da dati variabili tra i quali va annoverato, anche, quello rappresentato dalla complessità  dell’appalto, dal valore del medesimo, dal numero delle voci oggetto di rilievo e giustificazioni, etc.), non vi sono limitazioni prefissate al potere di verifica della stazione appaltante, e, per altro verso, per la pacifica giurisprudenza infatti non è escluso che si possa procedere in sede di verifica di anomalia ad un limitato rimaneggiamento dei suoi elementi, purchè la proposta contrattuale non venga modificata o alterata (C.d.S., Sez. VI, n. 1007/2008; Id., n. 1889/2005; Sez. V, n. 7346/2004).
Ciò che rileva è che l’offerta rimanga nel complesso “seria”. E seria rimane, anche laddove l’utile d’impresa si riduca, purchè non risulti del tutto azzerato (C.d.S., Sez. IV, n. 4206/2012 cit.).
Nel quadro dei principi di matrice giurisprudenziale sopra riportati, le censure prospettate dalla ricorrente non possono trovare accoglimento.
La Commissione, infatti, ha ritenuto non anomala l’offerta della controinteressata solo a seguito di un procedimento articolato in tre momenti, nel corso del quale ha dapprima acquisito le giustificazioni, poi richiesto le precisazioni ed infine sentito in contraddittorio l’aggiudicataria.
La completezza dell’istruttoria è attestata dalla relativa documentazione agli atti, dal cui esame non traspaiono profili di irragionevolezza o illogicità , nè elementi dai quali poter desumere il travisamento di fatti (v. in particolare il verbale del 7.2.2013 – richiamato anche al par. 2.2.1.1. – relativo al contraddittorio intervenuto tra la Commissione e il R.T.I. Planetek con riguardo soprattutto ai “preventivi” e ai costi di infrastrutturazione, a seguito del quale la Commissione giudicatrice ha dichiarato “rimossi i dubbi e le perplessità  sorte in fase di esame delle giustificazioni prodotte e finalizzate a dimostrare la congruità  dell’offerta”, conseguentemente dichiarando che “tale offerta non sia da considerarsi anormalmente bassa”).
3. àˆ infondato, infine, anche il quarto motivo.
Sul punto, il Collegio non può che richiamare le considerazioni svolte nella sentenza n. 783/2013 (che allo stato non risulta impugnata), resa su ricorso dell’odierna controinteressata Planetek, in cui si è evidenziato che “nel caso di specie il raggruppamento ricorrente in sede di predisposizione della domanda di partecipazione alla gara ha prodotto dichiarazione del 12.9.2012 da reputarsi idonea – alla stregua degli artt. 49 D.Lgs. n. 163/2006 e 88 D.P.R. n. 207/2010 – a consentire in concreto l’avvalimento del requisito in esame”.
Sotto questo profilo, gli ulteriori rilievi della ricorrente in ordine alla genericità  dell’avvalimento non possono trovare accoglimento, non potendo conseguentemente ravvisarsi profili di illegittimità  derivata.
Il rigetto dei motivi di censura comporta la reiezione anche della richiesta di risarcimento.
In ragione delle considerazioni suesposte il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidate nella misura di € 2000,00, oltre CU, CPA e IVA, come per legge a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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