1. Ambiente ed ecologia – Parchi e riserve naturali – Intervento di trasformazione agraria – Autorizzazione in sanatoria – Ammissibilità  – Fattispecie
2. Procedimento amministrativo – Provvedimento – Autorizzazione in sanatoria – Successivo annullamento d’ufficio – Ponderazione interessi coinvolti  – Necessità  – Conseguenze 

1. Dal combinato disposto dell’art. 13, primo comma, legge n. 394/1991 (legge quadro sulle aree protette) e dell’art. 146, quarto comma, del decreto legislativo n. 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) discende che è possibile sanare  dal punto di vista paesaggistico, con autorizzazione postuma,  un’opera che non preveda la creazione di superfici utili o volumi  (nel caso di specie, è stato dichiarato illegittimo l’annullamento d’ufficio da parte dell’Ente Parco di una precedente autorizzazione in sanatoria per un intervento  di sostituzione  della coltura agraria: annullamento motivato sull’erroneo presupposto della necessaria acquisizione del nulla osta dell’Ente in un momento precedente all’avvio intervento stesso).
2. L’annullamento in autotutela di una precedente autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco per  un intervento di trasformazione agraria non può prescindere dalla valutazione dell’interesse pubblico da perseguire in concreto, dalla ponderazione degli interessi privati coinvolti e dal termine ragionevole per la sua adozione (nella vicenda, il TAR ha dichiarato illegittimo il provvedimento in autotutela non avendo l’Ente Parco affermato l’incompatibilità  della sostituzione della coltura  agraria con l’interesse pubblico alla conservazione dell’area protetta e considerato il tempo trascorso fino al provvedimento di ritiro in relazione alla specifica attività  agricola, caratterizzata da rigidi cicli produttivi naturali).

N. 01549/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00952/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 952 del 2007, proposto da Sgaramella Francesco, rappresentato e difeso dall’avv. Pietro Consiglio, con domicilio eletto presso l’avv. Vincenza Marrano in Bari, via Putignani, 141; 

contro
Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, rappresentato e difeso dall’avv. Franco Piccolo, con domicilio eletto in Bari, presso l’avv. N. Armienti, corso Cavour, 124; 
Comune di Andria, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giuseppe Di Bari e Giuseppe De Candia, con domicilio eletto presso in Bari, presso l’avv. A. Bagnoli, via Dante, 25; 
Regione Puglia; 

per l’annullamento
previa sospensiva
– del provvedimento n. 20, reso in data 9.5.2007 dal Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, avente per oggetto l’annullamento, in autotutela, del provvedimento dell’Ente Parco in data 28.1.2006 con il quale sono stati autorizzati gli interventi di trasformazione agraria e di realizzazione di un pozzo artesiano nei terreni siti in agro di Andria alla località  Bosco di Spirito e censiti in catasto rispettivamente al foglio 161, p.lle 161, 168, 176, 10, 178, 191 ed al foglio 161 p.lla 207;
– di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia e del Comune di Andria;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’avv. Pietro Consiglio per il ricorrente, a seguito della rinuncia al mandato dell’avv. Marina Altamura;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 novembre 2013 il cons. Giuseppina Adamo e uditi per le parti i difensori, avv. Antonio Arzano, su delega dell’avv. Pietro Consiglio, avv. Franco Piccolo e avv. Giuseppe De Candia;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
A. Il sig. Francesco Sgaramella è proprietario del fondo sito in agro di Andria, Contrada Bosco di Spirito, censito in catasto terreni al fg. 161, p.lle 10, 161,168, 176, 177, 178,191 e 207, e ricadente in zona “2” del Parco Nazionale dell’Alta Murgia.
Ha realizzato opere di trasformazione agraria e miglioramento fondiario, consistenti nella conversione di un “frutteto specializzato” (da mandorleto e vigneto a ciliegeto) e nella realizzazione di un pozzo artesiano. Perciò, in data 6 ottobre 2006 ha presentato all’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia istanza di autorizzazione (espressamente definita “in sanatoria”), exarticolo 13 della legge n. 394/1991.
Con la nota 24 ottobre 2006 prot. 12410, la Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia, premesso che <<Le opere in esame, … , poichè interessano zone già  oggetto di coltivazione, non incidono in maniera diretta su habitat e/o specie ai sensi delle Direttive 79/409 CEE e 92/43/CEE>>, dava parere favorevole agli interventi già  realizzati (trattandosi di sanatoria), relativamente alla valutazione di incidenza>>.
Infine, <<visto l’esito dell’istruttoria, effettuata dagli Uffici dell’Ente>> e <<considerato che l’intervento proposto risulta compatibile con quanto previsto dalle norme Disciplina di tutela del Parco Nazionale dell’Alta Murgia allegato “A” al D.P.R. 10 marzo 2004>>, in data 28 dicembre 2006, l’Ente Parco dell’Alta Murgia rilasciava l’autorizzazione.
Con nota 27 febbraio 2007 prot. 27, lo stesso Ente però comunicava l’avvio del procedimento di autotutela sul presupposto che i lavori <<erano già  stati completati alla data di inoltro della richiesta di autorizzazione … >> e <<che, pertanto, risulta(va) violata la norma di cui all’art. 13 della legge n. 394/91 (legge quadro sulle aree protette) che subordina il rilascio delle autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del Parco al preventivo nullaosta dello stesso Ente>>.
Dopo aver ricevuto le osservazioni del signor Sgaramella, l’Ente Parco comunque annunciava (con raccomandata del 9 maggio 2007), l’annullamento in autotutela dell’autorizzazione precedentemente rilasciatagli, disposto con provvedimento del Direttore 9 maggio 2007 n. 20, <<considerato che¦ risulta violata la norma di cui all’art. 13 della L. n. 394/91 sopra specifìcata>>.
Con il ricorso in esame, l’interessato denuncia l’illegittimità  di tale atto, perchè emesso in violazione dell’articolo 3 della legge 8 agosto 1990 n. 241 e dell’articolo 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, incorrendo in eccesso di potere per carenza e/o abuso di potere; illogicità  ed ingiustizia manifesta; contraddittorietà  manifesta; sviamento di potere; erronea motivazione, falsa applicazione di legge; vizio del procedimento; erronea istruttoria, nonchè erronea valutazione dei presupposti di fatto.
Si sono costituiti l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, che ha chiesto il rigetto del ricorso, e l’evocato Comune di Andria (nel cui territorio si colloca il terreno di proprietà  del ricorrente), che ha chiesto la propria estromissione dal giudizio.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza della Sezione mista-feriale 31 luglio 2007 n. 615.
Con atto 16-23 novembre 2012 si è costituito (per il ricorrente, signor Sgaramella) l’avvocato Pietro consiglio, in sostituzione dell’avvocato Marina Altamura, rinunciataria.
Sulle conclusioni delle parti la causa è stata riservata per la decisione all’udienza del 14 novembre 2013.
B.1. Innanzitutto, deve essere disposta l’estromissione del Comune di Andria, formalmente e sostanzialmente estraneo alla controversia, considerato che essa non attiene ad opere edilizie o ad altre specifiche competenze municipali.
B.2. Nel merito, le censure dedotte sono fondate.
Occorre subito chiarire che l’autoannullamento gravato, letto insieme con l’avviso di avvio del procedimento, si fonda sul disposto dell’articolo 13, primo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, per il quale “Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all’interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell’Ente parco”.
àˆ da notare che tale formulazione si presenta del tutto diversa dall’articolo 146, comma quarto, del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio -, il quale prevede che “L’autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l’intervento urbanistico-edilizio. Fuori dai casi di cui all’articolo 167, commi 4 e 5, l’autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi”.
Precisato che il caso più importante contemplato dal menzionato articolo 167 è quello di un’opera senza creazione di superfici utili o volumi (per la quale quindi anche attualmente è consentita l’autorizzazione postuma), occorre ricordare che tale divieto di sanatoria è frutto di precisa scelta del legislatore delegato che ha ritenuto così di reagire ad un orientamento giurisprudenziale favorevole all’autorizzabilità  ex post (Consiglio Stato, Ad. gen., 11 aprile 2002 n. 4; Sez. VI, 9 ottobre 2000 n. 5373; 31 ottobre 2000 n. 5851; 27 marzo 2003, n. 1594 e 15 maggio 2003, n. 2653).
Tale indirizzo interpretativo, basato su un parallelismo tra (il necessariamente successivo) accertamento di conformità  in materia edilizia, introdotto dall’art. 13 della legge n. 47 del 1985 – sostanzialmente vincolato -, e la ben diversa valutazione di compatibilità , di natura essenzialmente tecnico-discrezionale, rendeva il sistema di tutela del paesaggio perennemente esposto a una sorta di condono permanente, attraverso la monetizzazione dell’infrazione, ovvero il pagamento della relativa oblazione, ex articolo 15 della legge n. 1497 del 1939.
Orbene, dati testuali e sistematici mettono in dubbio che la priorità  dell’autorizzazione dell’Ente Parco debba intendersi riferita alla realizzazione dell’intervento (come sostiene l’Amministrazione resistente anche nelle sue difese), piuttosto che posta in relazione alla scansione degli atti procedimentali.
In realtà , però, siccome la causa non riguarda in sè un’autorizzazione ex articolo 13, primo comma, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, bensì un autoannullamento di un’autorizzazione già  rilasciata, ciò che maggiormente rileva nella fattispecie è che nell’atto di ritiro gravato non viene mai affermata (e neppure minimamente accennata) un’incompatibilità  dell’effettuata trasformazione del mandorleto e del vigneto in un ciliegeto (che ciò nonostante, secondo l’impostazione dell’Ente Parco, dovrebbe essere posta nel nulla).
Non si rinviene quindi traccia alcuna dell’indispensabile interesse pubblico concreto, la cui cura giustifica l’esercizio dell’autotutela, nè tanto meno della relativa ponderazione dei vari interessi (anche privati) coinvolti (sui principi in materia, ex plurimis, T.A.R. Lazio, Sez. II bis, 27 gennaio 2010 n. 1058).
Da questo punto di vista, anche il tempo trascorso tra il rilascio dell’autorizzazione e la comunicazione dell’avvio del procedimento di ritiro, di cui l’Amministrazione resistente sottolinea la brevità , doveva comunque essere valutato in relazione alla specifica attività  (non edilizia ma) agricola posta in essere dal ricorrente, segnata dai suoi rigidi cicli produttivi naturali.
Il ricorso dunque dev’essere accolto e, per l’effetto, dev’essere annullata la determina n. 20/2007.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere quindi porsi a carico dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, previa estromissione dal giudizio del Comune di Andria, lo accoglie e, per l’effetto, annulla la determina n. 20/2007 impugnata.
Condanna l’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, nella misura di € 2.500,00, oltre CU, CPI e IVA, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Giuseppina Adamo, Presidente FF, Estensore
Desirèe Zonno, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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