1. Risarcimento del danno – Domanda generica – Mancanza dimostrazione pregiudizio e sua entità  – Inammissibilità 


2. Risarcimento del danno – Danno da ritardo – Presupposti – Fattispecie

1. E’ inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata in maniera del tutto generica e senza alcuna rappresentazione degli elementi costituivi e probatori, non essendo recata alcuna dimostrazione del pregiudizio patito e della sua entità .


2. La domanda di risarcimentro del danno da ritardo, azionata ex art. 2043 c.c., può essere accolta dal G.A. solo se l’istante dimostra che il provvedimento favorevole avrebbe dovuto o potuto essergli rilasciato ab origine (circostanza che non è ricorsa nella fattispecie in esame in quanto la sentenza –  oggetto di  ottemperanza – che aveva sancito l’accoglimento del ricorso avverso il diniego di emersione di lavoro nero, è stata determinata dal solo sopravvenire, rispetto al diniego, della dichiarazione d’incostituzionalità  della specifica norma ostativa).

N. 01547/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00459/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 459 del 2013, proposto da: 
Ilmi Dyrmyshi, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
Ministero dell’Interno, U.T.G. – Prefettura di Bari, U.T.G. – Prefettura di Bari Sportello Unico Per L’Immigrazione, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’ottemperanza
della sentenza Tar Puglia – Bari – Sez. III n. 2023/2012: emersione da lavoro irregolare cittadino extracomunitario – risarcimento danni
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura di Bari e di U.T.G. – Prefettura di Bari Sportello Unico Per L’Immigrazione;
Viste le memorie difensive;
Visto l ‘art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Uljana Gazidede e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame – notificato il 4.4.13 e depositato il 10.4.13 – viene proposto giudizio ex art. 112 c.p.a. per l’ottemperanza alla sentenza Tar Bari – Sez. III n. 2023/2012 depositata il 29.11.2012 e notificata all’Amministrazione l’8.1.2013, con la quale è stato annullato il provvedimento di rigetto della dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare, presentata ex art. 1 ter L. n. 102/2009.
Parte ricorrente rappresenta che dopo la notifica della sentenza ha richiesto all’Amministrazione, con racc. a mani in data 28.2.2013, la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, senza che seguisse alcun atto da parte dello SUI, censurando la mancata esecuzione della suddetta sentenza.
Alla camera di consiglio del 6.6.2013 si è costituita in giudizio, per l’intimato Ministero dell’Interno, l’Avvocatura dello Stato, rappresentando che sarebbe stato dato avvio all’esecuzione della sentenza.
Alla c.c. 6.6.2013 il ricorso è passato una prima volta in decisione.
Con ordinanza collegiale n. 988/2013 – depositata il 18.6.2013 – la Sezione, atteso che l’avv. Dello Stato aveva dichiarato che sarebbe stato dato avvio all’esecuzione della sentenza – ha disposto che lo SUI di Bari presentasse – nel termine di giorni 15 dalla comunicazione dell’ordinanza -una relazione di chiarimenti con allegata la relativa documentazione, con rinvio per l’ulteriore trattazione alla c.c. del 23.7.2013.
Con relazione in data 27.6.2013 lo SUI di Bari rappresenta che:
– in esecuzione della sentenza n. 2023/2012, ha proceduto alla convocazione del datore di lavoro Debernardis Pasquale e del lavoratore per il 23.5.2013 ore 10;
– che alla predetta convocazione ( ricevuta dallo studio legale dell’odierno ricorrente in data 9.5.2013) si è presentato il solo lavoratore, che ha rappresentato di aver richiesto il rinnovo del passaporto in data 17.5.2013 e ha quindi chiesto il rinvio a data successiva.
Con note di udienza in data 15.7.2013, il ricorrente ha riepilogato i tempi della vicenda ed evidenziato che l’inizio di esecuzione è intervenuto dopo un mese dalla notifica del presente ricorso in ottemperanza, sicchè il ritardo e la intervenuta scadenza del passaporto sono da addebitare all’Amministrazione. Il ricorrente insiste per le spese e per il risarcimento del danno per mancato ottenimento dopo tre anni dalla domanda del permesso di soggiorno “da liquidarsi in via equitativa”.
Alla c.c. del 23.7.2013 è stato disposto un rinvio alla c.c. del 24.10.2013.
Alla c.c. del 24.10.2013 il legale del ricorrente ha comunicato che, in data 10.10.2013, è stata effettuata la convocazione per la stipula del contratto di soggiorno, insistendo per la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
In relazione all’ottemperanza va dichiarata la cessazione del contendere, avendo l’Amministrazione ottemperato alla sentenza n. 2023/2012, ancorchè solo dopo la proposizione dell’azione ex art. 112 c.p.a.
Quanto alla domanda di risarcimento, va rilevato che la stessa risulta palesemente inammissibile dovendosi rilevare che:
– è inammissibile la domanda di risarcimento del danno formulata in maniera del tutto generica e senza alcuna rappresentazione degli elementi costitutivi e probatori, non essendo recata alcuna dimostrazione del pregiudizio patito e della sua entità  (cfr. TRGA Trento, 10 luglio 2013 n. 228);
– la domanda di risarcimento del danno da ritardo, azionata ex art. 2043 c.c., può essere accolta dal giudice solo se l’istante dimostra che il provvedimento favorevole avrebbe potuto o dovuto essergli rilasciato già  ab origine (cfr. T.A.R. Lazio sez. III 19 luglio 2013 n. 7386 ), mentre nella fattispecie ci si trova in presenza di una sentenza di accoglimento del ricorso avverso il diniego di emersione che è stata determinata dal sopravvenire, rispetto al diniego, della dichiarazione di incostituzionalità  della specifica norma ostativa. .
Le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) dichiara cessata la materie del contendere sul ricorso ex art. 112 c.p.a. in epigrafe e dichiara inammissibile la contestuale domanda di risarcimento danni.
Ammette definitivamente al gratuito patrocinio la parte ricorrente, condividendo le motivazioni della competente Commissione del 23 maggio 2013.
Dispone la liquidazione della somma di € 800, oltre C.P.A. ed IVA. al difensore avv. Uljana Gazidede.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Orazio Ciliberti, Consigliere
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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