1. Istruzione pubblica –  – Concorso – Dirigente scolastico – Regolamento ex D.P.R. n. 140 del 2008 – Valutazione titoli –  Obbligo pubblicazione prima dello svolgimento  prove orali – Non sussiste – D.P.R. n. 487/1994- Deroga


2. Istruzione pubblica – Concorso – Dirigente scolastico – Regolamento ex D.P.R. n. 140 del 2008 – Illegittimità  costituzionale – Non sussiste – Motivi 
 
3.  Istruzione pubblica  – Concorso – Dirigente scolastico – Prove scritte – Voto numerico accompagnato da sintetico giudizio in lettere  – Sindacabilità  – A mezzo di parere pro veritate – Limiti

1. Ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. n. 140 del 2008, per i concorsi per dirigenti scolastici, in deroga alla disciplina generale dettata in materia di pubblici concorsi di cui al d.P.R. n. 487/1994,  la valutazione dei titoli non deve essere effettuata e resa nota agli interessati prima della effettuazione delle prove orali.
 
2. Non è ipotizzabile l’illegittimità  costituzionale del regolamento di cui al d.P.R. n. 140 del 2008 per un ingiustificato e differenziato trattamento dei candidati nei concorsi per dirigenti scolastici rispetto ai candidati di tutti gli altri concorsi pubblici sotto il profilo del rinvio della valutazione dei titoli a seguito dell’effettuazione delle prove scritte e orali, in quanto trattasi di atto avente natura regolamentare come espressamente definito dalla sua rubrica e quindi espressione di potere normativo secondario della pubblica amministrazione e non del potere normativo primario del Parlamento.


3. La commissione di un concorso pubblico ha competenza in via esclusiva in ordine alla valutazione delle prove degli esaminandi ed a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità  sovrapporre alle determinazioni da essa adottate neanche eventuali pareri di altri soggetti, quale che siano le loro qualifiche professionali ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.

N. 01532/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01532/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1532 del 2012, proposto da: 
Rossella Lopriore, rappresentato e difeso dall’avv. Maria Ester Cezza, con domicilio eletto presso Maria Ester Cezza in Bari, via Dante, 151; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Commissione concorso per dirigenti scolastici, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

nei confronti di
Maria Rosaria Clelia Gioncada, Gabriella Colaprice; 

per l’annullamento
– del verbale n. 18 del 4.7.2012 della 2^ Sottocommissione, delle relative schede di valutazione e del giudizio analitico riferiti alla ricorrente;
– della graduatoria generale di merito allegata al decreto prot. n. AOODRPU5853 del 9.08.2012, a firma del Vice Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, Dott. Ruggiero Francavilla, pubblicata in data 09.08.2012 sul sito del M.I.U.R. e dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia;
– nonchè di ogni atto presupposto e connesso pure non conosciuto, in quanto lesivo;
– ove occorra e, nei limiti di interesse, del bando e degli atti concorsuali, se interpretati in modo lesivo per la ricorrente.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, dell’U.S.R. – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia e della Commissione concorso per dirigenti scolastici;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 ottobre 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Maria Ester Cezza e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone parte ricorrente di aver partecipato al concorso per esami e titoli per il reclutamento di 2386 posti di dirigenti scolastici, di cui di 236 per la Regione Puglia, indetto con decreto del Direttore Generale del Ministero dell’Istruzione del 13 luglio 2011. La gestione della procedura concorsuale è stata demandata, a livello regionale all’Ufficio Scolastico Regionale territorialmente competente, per tutti le conseguenti operazioni: nomina delle commissioni esaminatrici, organizzazione dello svolgimento delle prove, approvazione delle graduatorie e successiva nomina dei vincitori.
La procedura concorsuale si è articolata à­n una prova preselettiva, due prove scritte ed una prova orale, nonchè nella valutazione dei titoli, cui segue un periodo obbligatorio di formazione e tirocinio per i candidati utilmente collocati in graduatoria finale.
Con d.d.g. prot. n. 8169 del 26.9.2011 l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha costituito la Commissione giudicatrice per la procedura concorsuale de qua e con d.d.g. prot. n. 9241 dell’ 11.11.2011 ha pubblicato i nominativi degli 895 candidati tra i quali la ricorrente che aveva superato la fase preselettiva.
In data 14 e 15 dicembre 2011 si sono svolte le prove scritte superate entrambe con la votazione di 21/30 (prima prova) dalla prof.ssa Lopriore, che non ha invece superato la prova orale, avendo riportato la valutazione di 17/30, inferiore al punteggio minimo previsto per la sufficienza di 21/30.
La ricorrente, per verificare la legittimità  dello svolgimento dell’attività  della commissione giudicatrice nell’espletamento della prova orale dalla stessa sostenuta, anche in relazione ai criteri di valutazione individuati dal bando di concorso ed a quelli indicati nell’estratto del verbale n. 42 del 28.5.2012 pubblicato sul sito dell’ Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ha presentato istanza di accesso agli atti ai sensi dell’ art. 22 e ss. della legge n. 241/90 e s.m.i.
In particolare, con l’istanza su citata la ricorrente ha chiesto il rilascio di copie dei verbali della Commissione esaminatrice del concorso relativi alla definizione dei criteri di valutazione ed alla correzione e valutazione delle prove scritte ed orali ed ha così acquisito copia del verbale n. 18 della 2^ Sottocommissione del concorso relativo alla seduta della prova orale sostenuta in data 2.7.2012, della propria scheda di valutazione riportante il punteggio complessivo conseguito nelle 8 aree tematiche trattate nel colloquio e del giudizio analitico e sintetico che qualificava come “insufficiente” la prova orale sostenuta.
Parte ricorrente, non avendo superato la prova orale, impugna i suindicati provvedimenti della procedura concorsuale, deducendone l’illegittimità  con varie censure.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’istruzione dell’università  e della ricerca e l’Ufficio scolastico regionale per la Puglia, che hanno chiesto il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 3 ottobre 2013 la causa è stata introitata per la decisione.
Si prescinde dalla disamina delle eccezioni preliminari, prospettate dalla difesa delle intimate Amministrazioni, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
Non può trovare accoglimento la prima censura, con cui parte ricorrente ha dedotto l’illegittimità  degli atti impugnati per eccesso di potere, illogicità , contraddittorietà , arbitrarietà , difetto di motivazione, assumendo che il provvedimento impugnato si limita a statuire che la prova sostenuta dalla ricorrente è “insufficiente” per aver riportato il punteggio pari a 17/30, inferiore al minimo pari a 21/30, al termine del colloquio espletato, con riferimento agli argomenti estratti nell’ambito delle otto aree tematiche individuate dall’art. 8 del bando di concorso.
L’art. 11 del bando sancisce che “La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare sulle materie indicate nel presente bando in relazione alle tematiche di cui all’art. 8 e accerta la preparazione professionale del candidato anche con eventuali riferimenti ai contenuti degli elaborati scritti. La prova orale accerta, altresì, la capacità  di conversazione su tematiche educative nella lingua straniera prescelta dal candidato”.
A tal fine la Commissione, come risulta dal verbale n. 42 del 28.5.2012 ha individuato le fasi e le modalità  di svolgimento del colloquio, ha definito i criteri generali per la valutazione della prova e la modalità  di attribuzione dei punteggi, utilizzando ” le domande estratte dal candidato per intessere un colloquio il più possibile organico e unitario, che eviti il pericolo di frammentarietà  della prova” ed ha utilizzato i criteri predeterminati, rispettando, nello svolgimento della prova orale, l’ambito delle varie aree tematiche, che per la loro ampia formulazione consentivano di spaziare su argomenti non ultronei, ma rientranti a pieno titolo in ciascun area tematica e preordinati, ai sensi dell’art. 11 del bando, ad “accertare la preparazione professionale del candidato”.
Va disattesa anche la seconda censura, con cui è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 6 del bando di concorso in relazione all’art 12 comma 2 dpr 487/1994.
Nella specie, la ricorrente ha presentato nei termini di legge i titoli relativi alla propria esperienza professionale nell’ambito scolastico e deduce che illegittimamente gli stessi non sono stati valutati in violazione dell’art 12 comma 2 DPR a. 487/1994 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità  di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi” in base al quale “Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell’effettuazione delle prove orali – ,” e questa omissione avrebbe impedito la valutazione globale della preparazione professionale dei candidati.
Tale censura è infondata, in quanto si fonda sul richiamo ad una statuizione normativa, che non è applicabile alla fattispecie in esame.
Infatti, come rilevato anche dal T.A.R. Roma Lazio sez. III n. 8476/2013 in una controversia, concernente lo stesso concorso per dirigente scolastico bandito con d.d.g. del 13 luglio 2011, l’art. 6, comma 4 del d.P.R. n. 140 del 2008 “Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici” sancisce che “Il punteggio finale dei candidati si valuta in centoventesimi e si ottiene dalla somma dei voti delle prove scritte, dal voto della prova orale e dal punteggio riportato nella valutazione dei titoli”, aggiungendo al comma 3 che: “la valutazione dei titoli si effettua solo nei confronti dei candidati che superano le prove scritte e la prova orale”.
Soltanto per i concorsi per dirigenti scolastici trova applicazione la suindicata normativa speciale in deroga alla disciplina generale dettata in materia di pubblici concorsi di cui al d.P.R. n. 487/1994, il cui articolo 7 prevede invece la valutazione dei titoli deve essere resa nota agli interessati prima della effettuazione delle prove orali.
Nè nel caso di specie sarebbe ipotizzabile l’illegittimità  costituzionale del Regolamento di cui al d.P.R. n. 140 del 2008 per un ingiustificato e differenziato trattamento dei candidati nei concorsi per dirigenti scolastici rispetto ai candidati di tutti gli altri concorsi pubblici, in quanto trattasi di atto avente natura regolamentare come espressamente definito dalla sua rubrica e quindi espressione di potere normativo secondario della pubblica amministrazione e non del potere normativo primario del Parlamento. Infatti il reclutamento dei dirigenti scolastici, dal momento della istituzione degli appositi organici presso l’Amministrazione centrale e periferica dell’istruzione, ha avuto una sua specifica disciplina prevista all’art. 29 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, che disciplinava, in prima applicazione, l’articolazione del concorso in quattro fasi: una selezione per titoli, un concorso di ammissione, un periodo di formazione ed un esame finale.
Successivamente con la legge finanziaria 27 dicembre 2006 n. 296 le modalità  di reclutamento sono state modificate e l’art. 1, comma 618 ha fissato i principi ai quali avrebbe dovuto adeguarsi il regolamento da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, definendo le modalità  delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti princìpi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell’attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell’aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.
Il Regolamento è stato pertanto adottato con il d.P.R. 10 luglio 2008, n. 140 ed il concorso bandito con d.d.g. 13 luglio 2011 è stato il primo svoltosi secondo le nuove regole, che prevedono il criterio della somma dei voti delle prove scritte, del voto della prova orale e del punteggio dei titoli in applicazione dei criteri previsti dalla legge n. 296 del 2006, che hanno modificato le modalità  di preselezione, le prove scritte ed orali e la valutazione dei titoli.
Tale operazione è stata poi espressamente prevista per ultima, nell’ordine dei criteri elencati dall’art. 1, comma 618 della suindicata legge n. 296 del 2006 e quindi il Regolamento di cui al d.P.R. n. 140 del 2008 ne ha fatto pedissequa applicazione e risulta pertanto scevro dalle dedotte censure, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente che ha ritenuto illegittima la mancata comunicazione della valutazione dei titoli prima della prova orale, in quanto la statuizione regolamentare ha dato puntuale applicazione alla norma legislativa, in quanto il legislatore, tenuto conto della peculiarità  della funzione del dirigente scolastico rispetto alla dirigenza di altri comparti di contrattazione collettiva, ha ritenuto ab origine introdurre una specifica e distinta disciplina per tale figura professionale con il suddetto art. 29 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Nè sono fondati gli ulteriori profili di censura avverso l’attribuzione del voto numerico di 17/30 per la prova orale.
Al riguardo si osserva che nella procedura concorsuale in esame, oltre il voto numerico, è stato attribuito anche un sintetico giudizio in lettere, che nella fattispecie in esame è di “insufficiente”, corrispondente a quello numerico. La Commissione esaminatrice ha definito i criteri ai quali attenersi nella valutazione per attribuire un punteggio, di cui era predeterminata la soglia minima e massima. La valutazione inferiore al minimo di 21, come si è verificato per l’odierna parte ricorrente, è stata qualificata “insufficiente” e non ha consentito il superamento della prova orale, riservata ai candidati con un giudizio finale, compreso tra 21 su 30, di cui il 21 costituisce il punteggio minimo per il superamento della prova, e, a seguire, gli altri punteggi fino all’eccellente del punteggio massimo di 30/30.
La Commissione ha competenza in via esclusiva in ordine alla valutazione delle prove degli esaminandi ed a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico (nella fattispecie non rilevabile), non è consentito al giudice della legittimità  sovrapporre alle determinazioni da essa adottate neanche eventuali pareri di altri soggetti, quale che siano le loro qualifiche professionali ed il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua.
Il ricorso va pertanto respinto.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 14/11/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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