1. Processo amministrativo – Giudizio di ottemperanza – Sentenza sul silenzio –  Rimozione dell’inerzia – Nomina Commissario ad acta – Fattispecie


2. Processo amministrativo –  Giudizio di ottemperanza – Sentenza sul silenzio –  Domanda risarcitoria – Potere di riqualificazione del G.A. – Conversione del rito

1. Poichè l’oggetto del giudizio contro il silenzio e l’efficacia della relativa sentenza sono circoscritti alla rimozione dell’inerzia imputabile alla p.A., all’esito del rito camerale non può (se non in ipotesi residuali) essere accertata la fondatezza della pretesa sostanziale; nel caso di specie, il ricorso proposto per l’ottemperanza a sentenza che ha definito il rito sul silenzio, è stato accolto limitatamente alla nomina del commissario ad acta.


2. La domanda risarcitoria non può essere esaminata nel corso del giudizio di ottemperanza ma, in virtù del generale potere di riqualificazione riconosciuto al giudice amministrativo dall’art. 32 c.p.a., il giudizio può proseguire con il rito ordinario in quanto l’istanza risarcitoria possiede i requisiti di forma e sostanza per valere quale azione ordinaria.

N. 01478/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00502/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 502 del 2013, proposto da: 
Checchia Lucia Wind Farm s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t, Silift s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Donato Lorenzo Tilli, Ico-Illit s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. e Studio di Ingegneria Donato Lorenzo Tilli, tutti rappresentati e difesi dall’avv. Francesco Nanula, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Muscatello in Bari, alla Strada Torre Tresca n. 2/A; 

contro
Provincia di Foggia; 

per l’ottemperanza
al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1820/2012, pronunziata da questa Sezione, che ha sancito l’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione provinciale di Foggia in ordine all’istanza presentata dagli odierni ricorrenti per ottenere l’autorizzazione alla costruzione di linee elettriche per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in agro di Biccari e di Lucera;
nonchè per il risarcimento dei danni subiti a causa del comportamento illegittimo tenuto dall’Amministrazione;
e con specifica richiesta di condanna al pagamento della cd. penalità  di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visto l’art. 117 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e udito il difensore avv. Luigi D’Ambrosio, per delega dell’avv. Francesco Nanula;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con il gravame in epigrafe parte ricorrente chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1820/2012, pronunziata da questa Sezione, che ha sancito l’illegittimità  del silenzio serbato dall’Amministrazione provinciale di Foggia in ordine all’istanza presentata per ottenere l’autorizzazione alla costruzione di linee elettriche per impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in agro di Biccari e di Lucera. Più precisamente chiede che sia accertato l’obbligo di eseguire la sentenza “mediante rilascio dell’autorizzazione” predetta; che sia all’uopo nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento rispetto al termine in essa fissato; che sia stabilita – ai sensi dell’art.114, comma 4, lett. e), c.p.a. – una somma di danaro a carico dell’Amministrazione intimata per ogni giorno di ritardo; infine, che l’Amministrazione stessa sia condannata al risarcimento dei danni prodotti dall’illegittimo comportamento.
L’Amministrazione provinciale non si è costituita in giudizio e alla Camera di consiglio del 19 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è ammissibile e può essere accolto limitatamente alla richiesta di nomina del Commissario ad acta .
2.1.- Siamo invero nell’ambito di operatività  dell’art. 117 c.p.a. il quale prevede che, in ipotesi di silenzio della pubblica Amministrazione, ove il giudice accerti l’illegittimità  del comportamento omissivo, dichiari l’obbligo di provvedere entro un termine prestabilito; inoltre, ove occorra, nomini un commissario ad acta con la stessa sentenza con la quale definisce il giudizio ovvero, successivamente, su istanza della parte interessata (cfr. commi 2 e 3).
 

La stessa norma dispone poi, al comma 6, che “congiuntamente a quella di cui al presente articolo”può essere proposta azione risarcitoria ai sensi dell’art. 30, comma 4, stesso codice (ossia risarcimento del danno da ritardo); e che il giudice può, in tale evenienza, “definire con rito camerale l’azione avverso il silenzio e trattare con il rito ordinario la domanda risarcitoria”.
Nella fattispecie che ci occupa il rito sul silenzio è stato già  definito proprio con la sentenza n.1820/2012 di cui si chiede l’esecuzione, nella quale è stato sancito l’obbligo di provvedere in capo all’Amministrazione intimata ma non è stato nominato il commissario. Allo stato del processo, pertanto, non è consentito sindacare nel merito la pretesa sostanziale sottostante, come sembra implicitamente richiedere parte ricorrente, domandando la condanna dell’Amministrazione intimata al rilascio della richiesta autorizzazione.
Tanto meno può farsi applicazione della cd. penalità  di mora di cui all’art. 114, comma 4, lett. c, c.p.a., non risultando la previsione estesa al rito camerale sul silenzio di cui all’art. 117 in esame.
L’oggetto del giudizio contro il silenzio e l’efficacia della relativa sentenza sono sostanzialmente circoscritti alla rimozione della situazione di inerzia imputabile alla p.A. giacchè, all’esito del rito camerale, non si perviene di regola all’accertamento della fondatezza della pretesa sostanziale, se non in ipotesi residuali (cfr. art. 31 c.p.a.). Il ritardo rileva, perciò, soprattutto in relazione alla mancata adozione di un provvedimento espresso (e, dunque, in modo neutro in rapporto al bene “tempo”); non già  – come di regola nel giudizio di ottemperanza disciplinato dagli artt. 112 c.p.a. e ss – in riferimento all’attribuzione proprio di quel bene della vita, la cui spettanza è già  stata accertata in sede giurisdizionale.
In ipotesi di silenzio colpevole, il rimedio tipico apprestato dal codice del processo amministrativo per sanzionare il comportamento illegittimo tenuto dall’Amministrazione è, invero, l’azione risarcitoria per danno da ritardo la quale, infatti, non risulta condizionata dall’esito finale del procedimento amministrativo considerato.
Veniamo, infine, alla proposta azione risarcitoria.
Non può in questa sede essere esaminata nel merito nè, allo stadio in cui si trova il processo, può trovare applicazione la specifica previsione dell’art. 117, comma 6, c.p.a. su richiamata. Il giudizio può, tuttavia, proseguire secondo il rito ordinario, in applicazione del generale potere di riqualificazione dell’azione riconosciuto al giudice amministrativo dall’art. 32 dello stesso codice.
Nella specie, invero, l’istanza risarcitoria possiede i requisiti di forma e di sostanza per valere quale azione ordinaria.
2.2.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il gravame può essere accolto con esclusivo riferimento alla richiesta di nomina di un commissario ad acta.
Poichè la citata sentenza n. 1820 del 2012 risulta notificata alla Provincia di Foggia in data 7 dicembre 2012 ed è, quindi, ormai da tempo decorso il termine di sessanta giorni a questa assegnato per provvedere, senza che risulti adottato alcun provvedimento sulla domanda dei ricorrenti, si nomina Commissario ad acta l’ing. Vincenzo Guerra, Dirigente del Settore “Urbanistica, Assetto del territorio, Ptcp, Paesaggio, Genio civile e Difesa del suolo” della Provincia B.A.T. , con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio. Questi dovrà  provvedere entro un termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, o comunicazione in via amministrativa, della presente sentenza. Il compenso spettante al Commissario, da porsi a carico dell’Amministrazione inadempiente, sarà  liquidato su documentata istanza dell’interessato.
L’azione risarcitoria proseguirà  con il rito ordinario. Le residue domande vanno invece dichiarate inammissibili.
Considerata, infine, la parziale soccombenza della parte ricorrente nonchè la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione resistente, le spese di giudizio vengono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo dichiara inammissibile e in parte lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione. Per l’effetto, nomina Commissario ad acta l’ing. Vincenzo Guerra, Dirigente del Settore “Urbanistica, Assetto del territorio, Ptcp, Paesaggio, Genio civile e Difesa del suolo” della Provincia B.A.T., con facoltà  di delega degli adempimenti esecutivi ad altro dipendente del suo ufficio, il quale dovrà  provvedere in luogo della Provincia di Foggia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica, o dalla comunicazione in via amministrativa, della presente sentenza.
Dispone che, in relazione alla proposta azione risarcitoria, il giudizio prosegua secondo il rito ordinario. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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