Procedimento amministrativo – Partecipazione – Comunicazione di avvio del procedimento – Provvedimento vincolato e conoscenza aliunde raggiunta delle ragioni fondanti il provvedimento – Obbligo – Insussistenza

La natura vincolata del provvedimento e la conoscenza comunque raggiunta, in data anteriore all’adozione del provvedimento, degli aspetti controversi che hanno condotto l’Amministrazione nelle sue determinazioni (per aver formato, come nella specie, oggetto di vari giudizi in sede civile ed amministrativa), permettono di ritenere, anche alla luce del disposto dell’art. 21 octies L. 241/90, non necessaria la comunicazione di avvio del procedimento.

N. 01472/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00491/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 491 del 2009, proposto da: 
Carnipuglia – Gestione Pubblici Mattatoi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Vito Petrarota, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via T. Fiore 62; 

contro
Comune di Terlizzi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Fulvio Mastroviti, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Bari, via Quintino Sella 40; 

per l’annullamento
della determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2009 n. 100/2009 R.G., prot. 5862 pubblicata all’Albo Pretorio del Comune di Terlizzi al n. 192 il 26 febbraio 2009;
di ogni altro atto presupposto, consequenziale o comunque connesso, ivi compresi specificamente:
la deliberazione della Giunta Municipale del Comune di Terlizzi n. 144 del 17.6.2005 prot. 12286 pubblicata nell’albo pretorio del Comune di Terlizzi in data 21.6.2005, mai comunicata alla ricorrente e degli atti presupposti;
la nota prot. n. 12351 del 21.6.2005 a firma del Dirigente del settore del Comune di Terlizzi;
la determinazione prot. n.14631 del 14.7.2005 a firma del Dirigente del Settore Contratti del Comune di Terlizzi ed allegati;
la determinazione dirigenziale n. 10870/08 del 30.6.2008 a firma del Dirigente dei servizi di supporto;
la determinazione dirigenziale n. 526 del 29.7.2008 di sospensione della precedente determinazione.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Terlizzi;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Francesca Petrucciani;
Uditi per le parti nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2013 i difensori avv.ti Daniela Lovicario, per delega dell’avv. Vito Petrarota, e Silvio Giancaspro, per delega dell’avv. Fulvio Mastroviti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe la Carnipuglia s.r.l. ha impugnato il provvedimento con il quale il Comune di Terlizzi, in data 26 febbraio 2009, le ha intimato il rilascio dell’immobile adibito a mattatoio comunale e i presupposti atti con i quali è stata disposta la decadenza della concessione-contratto stipulata il 28 marzo 1997.
La ricorrente ha esposto di avere ottenuto a seguito di licitazione privata la concessione in locazione del mattatoio comunale per la durata di nove anni; avendo sostenuto ingenti spese per la ristrutturazione dell’immobile aveva chiesto, fin dal 1998, la rinegoziazione del canone locativo al Comune, che, dopo essersi impegnato a rideterminare il canone, con raccomandata del 3 marzo 2005 aveva dapprima comunicato la disdetta dal contratto e poi, con la delibera di Giunta n. 144/2005, disposto la decadenza dalla concessione.
Tale ultimo provvedimento era stato impugnato dalla Carnipuglia innanzi al T.A.R., che aveva declinato la giurisdizione con sentenza n. 1492/2005; il ricorso era stato quindi riproposto innanzi al giudice ordinario.
Il 30 giugno 2008 il Comune aveva reiterato l’intimazione di rilascio dell’immobile con la determinazione dirigenziale n. 10870/2008, della quale la ricorrente aveva richiesto la disapplicazione innanzi al Tribunale di Trani con ricorso ex art. 700 c.p.c. in corso di causa; con ordinanza del giudice monocratico e successivo provvedimento collegiale di rigetto del reclamo il Tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione.
Il Comune aveva dapprima sospeso, con determinazione dirigenziale n. 526/2008, la precedente determinazione di rilascio e, infine, con determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2009, impugnata in questa sede, revocato la sospensione e reiterato l’intimazione di rilascio.
A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi:
1. illegittimità  derivata dagli atti presupposti: violazione dell’art. 29 L. 392/78, nullità  e inefficacia della disdetta, eccesso di potere sotto vari profili, non essendo la disdetta motivata come richiesto dalla norma citata;
2. eccesso di potere sotto vari profili, violazione della L. 833//8, violazione degli artt. 1575 e 1460 c.c., per l’infondatezza delle contestazioni mosse dal Comune alla ricorrente con riferimento alla polizza fideiussoria richiesta, alle violazioni della disciplina dei rapporti di lavoro, alle violazioni della normativa sanitaria e di igiene e al ritardo nel pagamento dei canoni;
3. illegittimità  propria della determinazione del 26 febbraio 2009: eccesso di potere sotto vari profili, violazione degli artt. 7 e 21 L. 241/90, difetto di motivazione, violazione dell’art. 823 c.c. e della L. 392/78, non potendo l’amministrazione esercitare il potere di autotutela a fronte di un contratto di locazione;
4. violazione dell’affidamento della ricorrente, titolare di regolare contratto di locazione;
5. violazione dell’art. 32, comma 6, L. 724/94, difettando le esigenze di interesse pubblico alla base della determinazione impugnata.
Si è costituito il Comune di Terlizzi eccependo in via preliminare l’inammissibilità  del ricorso, avendo il T.A.R., con sentenza passata in giudicato, dichiarato il difetto di giurisdizione sull’impugnazione degli atti presupposti rispetto alla determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2009, gravati anch’essi in questa sede; nel merito il Comune ha contestato la sussistenza dei vizi lamentati e chiesto il rigetto del ricorso.
Con ordinanza dell’8 aprile 2009 è stata respinta l’istanza cautelare, poi accolta dal Consiglio di Stato in sede di appello.
Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2013 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
àˆ opportuno esaminare preliminarmente le doglianze proposte in via autonoma avverso la determinazione dirigenziale di rilascio del 26 febbraio 2009; in relazione a tali motivi non viene in rilievo la questione della inammissibilità  conseguente alla sentenza di questo Tribunale che ha dichiarato il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnativa degli atti presupposti, questione sollevata dal Comune resistente con riferimento ai vizi di invalidità  derivata.
Il primo motivo di illegittimità  propria della intimazione di rilascio concerne la violazione degli artt. 7 e 21 L. 241/90 e dell’art. 823 c.c. e della L. 392/78.
Sotto il primo profilo deve rilevarsi che l’esame della sequenza procedimentale conclusasi con il provvedimento da ultimo impugnato evidenzia che la ricorrente era perfettamente a conoscenza, fin dal 2005 (epoca a cui risalgono la comunicazione della disdetta del contratto e della prima delibera che ha dichiarato la decadenza dalla concessione), dell’intenzione dell’Amministrazione resistente di recuperare il possesso del mattatoio comunale, poi ribadita nelle due intimazioni di rilascio del 2008 (impugnata innanzi al giudice ordinario) e del 2009 (oggetto del presente ricorso).
La partecipazione procedimentale ha quindi avuto modo di esplicarsi in tutte le fasi del procedimento, anche considerato che tutti gli atti presupposti hanno formato oggetto di vari giudizi, in sede civile ed amministrativa, e che quindi la ricorrente ha potuto prenedere conoscenza degli aspetti controversi e delle contestazioni che hanno condotto alle determinazioni di rilascio in periodi di molto antecedenti all’emissione della determinazione del 26 febbraio 2009.
Trattandosi, peraltro, di atto vincolato a seguito della declaratoria di decadenza della concessione con l’atto presupposto, anche alla luce del disposto dell’art. 21octies L. 241/90 la doglianza deve essere disattesa.
Quanto, invece, alla violazione dell’art. 823 c.c. derivante dalla insussistenza, a fronte di un contratto di locazione, del potere di autotutela demaniale, deve rilevarsi che la questione, analogamente a quella contenuta nel quarto motivo, relativo alla violazione dell’affidamento della ricorrente, è strettamente collegata alla qualificazione (come rapporto concessorio o di locazione) del rapporto tra le parti e alla conseguente sussistenza o meno della giurisdizione del giudice amministrativo.
Tali aspetti hanno formato oggetto della sentenza di questo Tribunale, passata in giudicato, che ha dichiarato il difetto di giurisdizione (presupponendo comunque la sussistenza di un rapporto concessorio) e delle successive pronunce, non definitive ma cautelari, emesse in corso di causa, del giudice civile che, sullo stesso presupposto, hanno ritenuto inammissibile il ricorso innanzi al giudice ordinario.
La decisione in ordine a tali questioni assume poi rilievo pregiudiziale anche con riferimento ai motivi con i quali si fa valere l’illegittimità  derivata dagli atti presupposti della determinazione di rilascio del 26 febbraio 2009.
Al riguardo, infatti, risulta decisivo appurare se il giudizio avente ad oggetto gli atti presupposti, riproposto innanzi al giudice ordinario a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione del T.A.R., è pervenuto o meno alla sentenza definitiva, non potendo dirsi formato, in caso contrario, il giudicato sugli atti presupposti.
Ne consegue che deve essere disposta, a cura del ricorrente, la produzione della documentazione attestante l’esito del procedimento R.G. 19118/2006 del Tribunale di Trani- Sezione distaccata di Ruvo di Puglia, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Va infine respinto l’ultimo motivo di impugnazione autonoma, relativo alla violazione dell’art. 32, comma 6, L. 724/94 e all’insussistenza delle esigenze di interesse pubblico alla base della determinazione impugnata.
La norma citata, infatti, contenente disposizioni fiscali, prevede che “Tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, anche territoriali, nonchè gli altri enti od associazioni di cui alla legge 11 luglio 1986, n. 390, che utilizzano, alla data di entrata in vigore della presente legge, a qualunque titolo, anche per usi governativi, beni demaniali o patrimoniali dello Stato devono comunicare al Ministero delle finanze la consistenza del bene, la sua attuale destinazione e la eventuale persistenza delle necessità  di interesse pubblico all’utilizzazione stessa. La comunicazione deve essere inviata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore di apposito decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, con il quale sono stabilite le relative modalità . La mancata comunicazione entro detto termine comporta la presunzione di cessazione delle esigenze di pubblico interesse all’utilizzazione del bene”.
Come si evince chiaramente dalla lettura del testo la norma riguarda l’utilizzo, da parte di amministrazioni ed enti pubblici, di beni demaniali o patrimoniali statali, ed è quindi applicabile a fattispecie del tutto eterogenee rispetto a quella in esame, essendo il mattatoio utilizzato dalla ricorrente e di proprietà  del Comune di Terlizzi.
Peraltro il provvedimento impugnato dà  adeguatamente conto di tutta la sequenza procedimentale pregressa e, quindi, della perdurante efficacia della declaratoria di decadenza dal rapporto in essere con la ricorrente, idoneo presupposto dell’intimazione di rilascio.
In conclusione va respinta l’impugnazione per illegittimità  propria della determinazione dirigenziale del 26 febbraio 2009 n. 100, e disposta l’acquisizione a cura della ricorrente di documentazione attestante l’esito del giudizio civile dalla stessa intrapreso, pregiudiziale rispetto alla decisione dell’impugnazione per invalidità  derivata.
La pronuncia sulle spese va rimessa alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari (Sezione Prima), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge in parte nei sensi di cui in motivazione;
dispone l’acquisizione, a cura del ricorrente, della documentazione attestante l’esito del procedimento R.G. 19118/2006 del Tribunale di Trani- Sezione distaccata di Ruvo di Puglia nei termini di cui in motivazione;
rinvia per la prosecuzione all’udienza pubblica del 30 aprile 2014;
spese al definitivo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 9 ottobre 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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