Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Permesso di soggiorno – Istanza di rinnovo – Mancato rispetto termini e modalità  presentazione – Archiviazione per irricevibilità  – Legittimità 

àˆ legittima l’archiviazione per irricevibilità  dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno fondata sul mancato rispetto di termini e modalità  di presentazione della domanda, in quanto il cittadino extracomunitario, essendo già  stato in passato titolare di permesso di soggiorno, era in grado di conoscere i termini e le modalità  corrette per la proposizione della richiesta di rinnovo del permesso.

N. 01352/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01058/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 1058 del 2013, proposto da: 
Azouz Braiek, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arnese D’Atteo, con domicilio eletto presso Tiziana Sangiovanni in Bari, via Napoli n. 138; 

contro
Questura di Foggia e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo n. 97; 

per l’annullamento
del decreto Cat. A.12./2012 Ufficio Immigrazione Div. P.A.S.I. a firma del Dirigente l’Ufficio Immigrazione della Questura della Provincia di Foggia, del 20.11.2012, di archiviazione per irricevibilità  dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno n. ITA68890AT intestato a Braiek Azouz;
di ogni altro atto presupposto,connesso o consequenziale, ancorchè non conosciuto.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Foggia e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Antonio Arnese D’Atteo e Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Il ricorrente sig. Braiek Azouz ha presentato alla Questura di Foggia istanza di rinnovo del permesso di soggiorno.
La Questura ha disposto l’archiviazione dell’istanza per irricevibilità .
Il ricorrente censura pertanto l’operato della Questura deducendone l’illegittimità  per violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Questura di Foggia, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo è sufficiente rilevare quanto segue.
L’archiviazione disposta dalla Questura si fonda sulla circostanza che il sig. Braiek non ha prodotto l’istanza a mezzo dell’apposito kit reperibile negli uffici postali in cui è attivo il servizio di “Sportello Amico”, sulla mancata allegazione della documentazione di rito e sulla mancata giustificazione del ritardo nella presentazione dell’istanza.
Prima di procedere all’archiviazione, la Questura ha trasmesso all’interessato la nota in data 15.3.2011, con la quale, in riscontro all’istanza, sono state evidenziate le predette mancanze e irregolarità . La Questura ha inoltre notificato al sig. Braiek, in data 9.7.2012, la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo volto all’archiviazione dell’istanza.
Premesso quanto sopra, le doglianze del ricorrente non meritano accoglimento alla luce delle efficaci repliche dell’Amministrazione intimata.
In particolare emerge dagli atti di causa che il ricorrente è stato già  in passato titolare di permesso di soggiorno, pertanto era in grado di conoscere i termini e le modalità  corrette per la proposizione della richiesta di rinnovo del permesso.
Contrariamente a quanto affermato in ricorso, inoltre, nel Comune di Nardò sono presenti due uffici postali, uno dei quali fornisce il servizio “Sportello Amico”.
Il ricorrente, peraltro, non ha fornito adeguata dimostrazione dell’impossibilità  di recarsi presso l’ufficio postale nel termine di legge. L’asserito mancato rilascio di permessi da parte del datore di lavoro, infatti, risulta smentito dallo stesso interessato, allorquando afferma di essersi recato più volte presso gli uffici della Questura, con ciò implicitamente ammettendo di essersi assentato dal lavoro in altrettante occasioni.
In ragione delle suesposte considerazioni il ricorso deve essere respinto.
La peculiarità  della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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