Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare ex lege n. 102/2009 – Difetto del requisito di cui all’art. 1-ter – Rigetto domanda

Dev’essere rigettata la domanda di emersione del lavoro irregolare in difetto del requisito di cui all’art. 1-ter della L. n. 102/2009, richiedente l’esercizio continuativo dell’attività  dichiarata durante i tre mesi antecedenti il 30.06.2009.


*
Vedi Cons. St., sez. III, sentenza 10 aprile 2014, n. 1743 – 2014; ric. n. 273 – 2014. Cfr. anche Tar, sez. II, sentenza 14 dicembre 2012, n. 2161.

N. 01351/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00903/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 903 del 2013, proposto da: 
J. M., rappresentata e difesa dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto in Bari, via Calefati n. 269; 

contro
U.T.G. – Prefettura di Bari, Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari e Ministero dell’Interno, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo n. 97;

per l’annullamento
del provvedimento della Prefettura di Bari – UTG – Sportello Unico per l’Immigrazione, prot. n. P – BA/L/N/2009/105103 emesso in data 29.5.2013, con cui è stata rigettata nuovamente la domanda di emersione dal lavoro irregolare della ricorrente;
nonchè di ogni altro atto presupposto, comunque connesso e/o collegato.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’U.T.G. – Prefettura di Bari – S.U.I. e del Ministero dell’Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Uljana Gazidede e Grazia Matteo;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il presente ricorso la Sig.ra M. J. impugna il provvedimento con il quale lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari ha rigettato la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dalla Sig.ra L. V. nella qualità  di datore di lavoro della ricorrente.
Con due motivi di ricorso l’interessata deduce l’illegittimità  dell’atto gravato per violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Bari e lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Bari, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.
L’art. 1-ter, comma 1, L. n. 102/2009 stabilisce che “Le disposizioni del presente articolo si applicano ai datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero ai datori di lavoro extracomunitari [¦] che alla data del 30.6.2009 occupavano irregolarmente alle proprie dipendenze, da almeno tre mesi, lavoratori italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero lavoratori extracomunitari, comunque presenti nel territorio nazionale e continuano ad occuparli alla data di presentazione dell’istanza di emersione”.
Costituisce un fatto incontestato la circostanza che la ricorrente è stata trattenuta, a seguito di decreto di espulsione, presso il CIE di Ponte Galera (Roma) dal 14 al 22 maggio 2009, per poi essere rimpatriata coattivamente in Albania.
àˆ quindi parimenti acclarato che la ricorrente, nei tre mesi antecedenti il 30.06.2009, non ha potuto esercitare continuativamente la dichiarata attività  di badante in Italia.
In difetto del requisito richiesto dall’art. 1-ter L. 102/2009, pertanto, lo Sportello Unico per l’Immigrazione, correttamente operando, non poteva che rigettare la richiesta di emersione di cui si tratta.
In ragione delle considerazioni suesposte, il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, liquidati nella misura di € 1.000,00, oltre CU, CPA e IVA, come per legge a favore di ciascuna delle parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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