1. Enti ed organi della P.A. – Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura – Organi – Consiglio camerale – Rinnovo – Esclusione partecipante
 
2. Procedimento amministrativo – Partecipazione – Esclusione partecipante – Principi – Parità  di trattamento – Salvaguardia della ratio della norma

1. In materia di procedura di rinnovo del Consiglio Camerale della Camera di Commercio, l’Amministrazione deve escludere la partecipante che non provveda alla regolarizzazione della documentazione prodotta, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta, così come previsto dall’art. 5 del D.M. 4 agosto 2011, n. 156.


2. E’ doverosa l’esclusione di una partecipante dal procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio, qualora non vi sia stata, nel termine di legge, la regolarizzazione della documentazione prodotta.
In caso contrario, infatti, si violerebbe la par condicio nei confronti delle altre organizzazioni partecipanti alla procedura e si vanificherebbe la ratio della previsione di un termine espressamente qualificato come perentorio.

N. 01350/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00780/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
()
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 780 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Unione Provinciale Artigiani di Capitanata U.P.A.C. – Confartigianato FederImpresa, rappresentata e difesa dall’avv. Maria Goffredo, con domicilio eletto in Bari, via Egnatia n.15; 

contro
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mescia, con domicilio eletto presso Vincenzo Resta in Bari, via Piccinni n. 210; Unioncamere – Unione Italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; Regione Puglia; 

nei confronti di
C.N.A. – Confederazione Provinciale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, Federazione Provinciale Artigianato Casartigiani Foggia; 

per l’annullamento
della determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia n. 60 del 5.4.2013, avente ad oggetto “Federimpresa Confartigianato U.P.A.C. Partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia per il settore Artigianato. Esclusione” e della relativa lettera di trasmissione a firma del Responsabile del procedimento (dott. Matteo di Mauro) del 5.4.2013 – 0006989 – 2.2.2, avente ad oggetto “Notifica provvedimento di esclusione dal procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Foggia per il settore Artigianato”;
della determinazione dello stesso Segretario Generale della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Foggia, n. 86 del 21.5.2013, avente ad oggetto “Federimpresa Confartigianato U.P.A.C. Partecipazione al procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio I.A.A. di Foggia per il settore Artigianato. Richiesta revoca provvedimento di esclusione. Determinazioni” e della relativa lettera di trasmissione del 23.5.2013 0010694 – 2.2.2 avente ad oggetto “Esclusione dal procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Foggia per il settore artigianato. Conferma”;
della lettera del 7.3.2013, con oggetto “Procedimento di rinnovo del Consiglio della Camera di Commercio di Foggia. Anno 2013. D.M. 4 agosto 2011, n. 156, art. 5 comma 1. Richiesta di regolarizzazione della documentazione prodotta”;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto, ivi compresa la nota del 13.5.2013 dell’Unione Nazionale delle Camere di Commercio – Unioncamere, richiamata nella citata determinazione n. 86 del 21.5.2013;
e, con motivi aggiunti, per l’annullamento:
previa sospensiva e misura cautelare provvisoria ex art. 56 d.lgs. n. 104/2010,
della determinazione del Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia, n. 60 del 5.4.2013;
della determinazione dello stesso Segretario Generale della Camera di Commercio di Foggia, n. 86 del 21.5.2013;
della lettera del 7.3.2013 della Camera di Commercio di Foggia;
del parere reso da Unioncamere – Unione Nazionale delle Camere di Commercio, con nota del 21.5.2013, prot. 0010974, depositato dalla difesa della Camera di Commercio di Foggia in data 8.7.2013;
di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente atto.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Foggia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv.ti Maria Goffredo e Giuseppe Mescia;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
L’Unione Provinciale Artigiani di Capitanata (U.P.A.C.) – Confartigianato FederImpresa ha presentato istanza di partecipazione alla procedura per il rinnovo del Consiglio camerale avviata dalla Camera di Commercio di Foggia.
La Camera di Commercio, rilevate alcune irregolarità  nella documentazione prodotta dall’U.P.A.C., ha trasmesso a quest’ultima una richiesta di regolarizzazione ai sensi dell’art. 5, comma 1, D.M. 4 agosto 2011 n. 156, evidenziando in particolare che:
“1. L’Allegato A non riporta il numero totale degli occupati delle imprese;
2. L’Allegato B comprende imprese che alla data del 31.12.2012 risultano aver cessato l’attività  nonchè unità  locali che non risultano iscritte al registro delle imprese”.
In mancanza di riscontro nel termine di dieci giorni dalla richiesta, la Camera di Commercio, in applicazione del comma 2 dell’art. 5 del citato decreto ministeriale, ha escluso l’U.P.A.C. dal procedimento.
La ricorrente insorge contro l’operato della Camera di Commercio con una serie di censure (violazione di legge ed eccesso di potere sotto svariati profili) e, con motivi aggiunti, deduce inoltre l’illegittimità  del parere reso da Unioncamere su richiesta dell’ente camerale intimato.
Si è costituita la Camera di Commercio di Foggia, chiedendo il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato.
Al riguardo il Collegio rileva quanto segue.
Sulla base degli atti di causa risulta accertato che la documentazione prodotta dall’U.P.A.C. presenta alcune irregolarità .
In particolare, l’Allegato A contiene – come ammesso anche dalla ricorrente – indicazioni contrastanti con riguardo al numero degli occupati delle imprese iscritte all’organizzazione imprenditoriale ricorrente. Se per un verso, infatti, si dichiara che “alla data del 31 dicembre 2012 gli occupati [¦] erano n. 809 unità “, per altro verso si aggiunge che queste ultime sono “così ripartite:
1 – titolari, soci e amministratori d’impresa prestatori d’opera 1192;
2 – familiari/coadiuvanti 480;
3 – dipendenti 1681”, con una evidente discrasia tra il totale indicato (809) e la somma degli occupati di cui ai nn. 1, 2 e 3 (1192 + 480 + 1681).
A fronte di una simile irregolarità  la Camera di Commercio, nel chiedere all’U.P.A.C. la regolarizzazione, ha correttamente operato ai sensi del comma 1 dell’art. 5 D.M. 4 agosto 2011 n. 156, a tenore del quale “Nel caso in cui i dati e i documenti trasmessi a norma degli articoli 2, 3 e 4 non risultino regolari, il responsabile del procedimento ne chiede la regolarizzazione al legale rappresentante dell’organizzazione o associazione, il quale deve provvedere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta”.
Altrettanto corretta è stata l’esclusione dell’U.P.A.C. dal procedimento di rinnovo del Consiglio camerale. Infatti, il comma 2 del predetto art. 5 dispone che “Nel caso in cui i dati e i documenti di cui al comma 1 risultino affetti da irregolarità  non sanabili, o non sia rispettato il termine di cui al comma 1 o quello di cui all’articolo 2, comma 2, ovvero non siano stati presentati gli elenchi di cui, rispettivamente, all’articolo 2, comma 3, e all’articolo 3, comma 2, il responsabile del procedimento dichiara l’irricevibilità  della dichiarazione o l’esclusione dal procedimento, notificando il provvedimento al legale rappresentante dell’organizzazione o dell’associazione”.
Quindi, poichè l’U.P.A.C. non ha provveduto alla regolarizzazione della documentazione nel termine perentorio di dieci giorni, previsto dalla disposizione sopra riportata ed espressamente sanzionato, in caso di violazione, con l’esclusione dal procedimento, la Camera di Commercio ha doverosamente escluso la ricorrente.
Nè può rilevare, in senso contrario, la circostanza che l’U.P.A.C. ha tentato di porre rimedio alla propria omissione con nota del 29 aprile 2013, essendo questa intervenuta ormai tardivamente e solo in seguito alla disposta esclusione da parte della Camera di Commercio. L’ammissione dell’U.P.A.C., sotto questo profilo, oltre a contrastare col chiaro tenore letterale delle norme succitate, avrebbe infatti dato luogo ad una evidente violazione della par condicio nei confronti delle altre organizzazioni partecipanti alla procedura, finendo peraltro per vanificare la ratio della previsione di un termine espressamente qualificato come perentorio.
La ricorrente, dal canto suo, pur potendo sanare tempestivamente le irregolarità  rilevate nella propria documentazione, ha invece scelto di non dare riscontro alla richiesta appositamente trasmessa dalla Camera di Commercio, così ponendo in essere i presupposti che hanno condotto alla sua doverosa esclusione.
Alla luce delle osservazioni che precedono può prescindersi dallo scrutinio delle ulteriori questioni sollevate dalla ricorrente con riferimento all’altro motivo di esclusione.
Il ricorso, in definitiva, deve essere respinto.
La particolarità  della vicenda giustifica nondimeno la compensazione delle spese tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione unica), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate tra le parti costituite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 28 agosto 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Francesco Cocomile, Primo Referendario
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/10/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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