1. Enti e organi della p.A. – Fondo antiusura – Contributo – Natura concessoria – Conseguenze


2. Enti e organi della p.A. – Fondo antiusura – Contributo – Determinazione – Atto vincolato – Sindacabilità  – Limiti – Quantificazione equitativa – Possibilità 


3. Enti e organi della p.A. – Fondo antiusura – Contributo – Determinazione – Atto vincolato – Obbligo di motivazione – Fattispecie 


4. Enti e organi della p.A. – Fondo antiusura – Contributo – Determinazione – Atto vincolato – Mancato guadagno – Quantificazione equitativa – legittimità  – Fattispecie

1. La natura concessoria del contributo previsto dalla legge sul fondo antiusura (L.n. 44/1999) esclude che l’istante possa pretendere di ottenere un ristoro economico economicamente corrispondente al pregiudizio subito, anche qualora lo dimostri, in quanto lo Stato non si sostituisce al soggetto passivo dell’obbligo risarcitorio del danno derivante dalla fattispecie di reato contemplata dalla stessa legge. 


2. La determinazione della quantificazione del contributo dovuto dal fondo antiusura si configura come atto vincolato sindacabile soltanto entro i limiti dell’irragionevolezza  in quanto è data dall’applicazione di parametri legali, nè si può concludere che la facoltà  di operare apprezzamenti sulla rilevanza delle circostanze di fatto addotte dall’istante nel procedimento converta detta determinazione in provvedimento di natura discrezionale.  


3. La natura vincolata della determinazione del contributo del fondo antiusura,  implica che la motivazione dell’atto sia la causa dell’atto stesso integrata dalla necessaria applicazione dei parametri legali e dall’indicazione dei fatti concreti acquisiti al procedimento.


4. àˆ legittima la valutazione della voce  “mancato guadagno” che compone la determinazione del contributo,  effettuata in via equitativa per assenza di allegazione di documentazione fiscale e contabile idonea a provare la misura effettiva di detta voce, e nel caso di specie quantificata nella  misura del 10% del valore dei contratti d’opera rescissi in quanto della misura percentuale  corrisponde alla media del mancato guadagno per quella tipologia di lavori. Altrettanto legittimamente non è stato quantificato, nel caso di specie, l’ “avviamento commerciale” essendo stato verificato, in sede di istruttoria, che la società  era già  da tempo in forte e costante perdita di esercizio, con l’effetto che l’avviamento commerciale viene a coincidere, sostanzialmente con la voce mancato guadagno. 

 
N. 01336/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00232/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 232 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da Bonina Antonio Maria e Bonina Luca, entrambi in proprio ed il primo anche nella qualità  di legale rappresentante della CIB Engineering Costruzioni e Restauri s.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Emilio Reboli e Giuseppe delle Foglie, con domicilio eletto presso l’avv. Maria Sisto in Bari, viale Unità  d’Italia, 63;

contro
Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, Ministero dell’Interno e Prefettura di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;
Comitato di Solidarietà  per le Vittime dell’Estorsione e dell’Usura;

per l’annullamento
– del decreto del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura n. 397 del 7 settembre 2011, notificato in data 21 novembre 2011, recante concessione di un’elargizione complessiva di € 105.445,60 ex legge n. 44/1999;
– dei sottesi verbali istruttori del Nucleo di Valutazione, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, nella parte in cui individuano i criteri di assegnazione dell’elargizione e quantificano il sopra detto importo (atti non conosciuti);
– dei sottesi verbali istruttori della Prefettura di Bari, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti, nella parte in cui individuano i criteri di assegnazione dell’elargizione e quantificano il sopra detto importo (atti non conosciuti);
– della delibera n. 397/2011 del Comitato di Solidarietà  per le vittime dell’estorsione e dell’usura, nei limiti dell’interesse dei ricorrenti (atto non conosciuto);
– di tutti gli ulteriori e connessi atti, ancorchè sconosciuti, in quanto lesivi;
quanto al ricorso per motivi aggiunti depositato in data 19 maggio 2012, per l’annullamento
– del verbale della riunione del 1° marzo 2011 a firma del Nucleo di Valutazione tecnico-economico in materia di usura ed estorsione presso la Prefettura di Bari – U.T.G.
– di tutti gli ulteriori e connessi atti, ancorchè sconosciuti, in quanto lesivi;
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, del Ministero dell’Interno e della Prefettura di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 per le parti i difensori avv.ti Emilio Reboli e Francescomassimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
Nell’anno 2004 gli odierni ricorrenti Bonina Antonio Maria e Bonina Luca, in proprio e nella qualità  di amministratori della società  CIB Engineering Costruzioni e Restauri s.r.l., furono vittime di vicende estorsive ed usurarie denunciate alle competenti autorità  giudiziarie in data 12.12.2007 e 18.12.2007.
A seguito di tali esposti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari avviava il relativo procedimento penale attualmente pendente con il n. 22803/07 R.G.N.R.
Con istanza del 10.1.2008, depositata presso la Prefettura di Bari, i sigg.ri Bonina Luca e Bonina Antonio chiedevano accesso al fondo di solidarietà  per le vittime dell’estorsione e dell’usura al fine di ottenere:
– un mutuo ex art. 14 legge n. 108/1996, con un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto;
– un’elargizione ai sensi dell’art. 13 legge n. 44/1999, con una provvisionale pari al 70% della somma richiesta.
Con nota dirigenziale prot. n. 630/2008/27/Area 1 Ter – O.P. del 20.2.2008 la Prefettura di Bari richiedeva integrazione documentale al fine di poter quantificare gli importi domandati a titolo di mutuo e di elargizione.
In risposta a tale richiesta documentale gli odierni ricorrenti depositavano:
– relazione di stima del 27.2.2008 a firma dott. G. D’Alessandro;
– integrazione alla relazione di stima dell’8.4.2008 a firma dott. G. D’Alessandro;
– bilanci aziendali relativi agli anni 2001-2002-2003-2004-2005.
Il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, riconoscendo che gli istanti erano in possesso dei requisiti previsti dalla legge per accedere al fondo, concedeva con decreto n. 591/2008 del 2.4.2009 un mutuo complessivo pari ad € 131.650,00, riservando ad ulteriore istruttoria la concessione dell’elargizione.
La Prefettura di Bari con nota dirigenziale prot. n. 630/08/27/O.P. 1-Ter del 13.11.2009 chiedeva che fosse «… prodotta in maniera puntuale ed analitica, la documentazione giustificativa relativa alla risoluzione dei contratti, indicando altresì l’arco temporale durante il quale sono avvenute le stesse risoluzioni ¦».
I ricorrenti fornivano la documentazione richiesta, depositando un prospetto, con i relativi allegati, contenente riepilogo dei contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni e successivamente rescissi.
Con il gravato decreto n. 397 del 7.9.2011 il Commissario così disponeva:
«¦ Preso atto della nota in data 5/04/2011, con la quale la Prefettura di Bari – in riscontro all’integrazione istruttoria disposta nella seduta del 15/09/2009 – ha comunicato che il locale Nucleo di Valutazione, riunitosi l’1/03/2011:
1) ha esaminato la documentazione integrativa prodotta dall’interessato, prendendo in considerazione per ogni singolo contratto la data di rescissione, le motivazioni e l’importo complessivo dei lavori non eseguiti che risulta pari ad € 1.054.445,98;
2) ha considerato sull’importo complessivo dei lavori non eseguiti (€ 1.054.445,98) una percentuale del 10% (pari € 105.445,60), ritenendo così accoglibile, a titolo di elargizione soltanto la somma di € 105.445,60; …
In favore della società  CIB Engineering s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e a carico del Fondo di Solidarietà  per le vittime dell’estorsione e dell’usura, è disposta la concessione di una provvisionale sull’elargizione, ai sensi dell’art. 17, comma 4° della legge n. 44/99, di € 73.811,92 pari al 70% del complessivo importo di € 105.445,60, determinato in via equitativa, a ristoro del danno da mancato guadagno come quantificato dal locale Nucleo di Valutazione; …».
Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti impugnavano il citato decreto n. 397/2011, deducendo censure così sinteticamente riassumibili:
1) violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge n. 44/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.p.r. n. 455/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione dei principi costituzionali di trasparenza, correttezza, imparzialità  e buonafede dell’azione amministrativa; violazione della circolare del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative anti racket e anti usura prot. n. BE-2610 del 26.9.2007; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; illogicità  manifesta: nella motivazione del decreto impugnato non si comprenderebbero le ragioni sottese all’attribuzione in via equitativa di una percentuale del 10% sulla somma globale accertata dal Nucleo di Valutazione con la nota del 5.4.2011; l’ampio potere attribuito agli organi collegiali ed al Commissario impongono che gli stessi non si limitino a giudizi sintetici ed apodittici come accaduto nel caso di specie, ma rendano esplicito e quindi verificabile il processo di valutazione dei fatti; nella voce “mancato guadagno” di una impresa, quale la CIB Engineering Restauro Costruzioni s.r.l., andrebbero considerati distinti aspetti direttamente correlati alle opere non realizzate, alle particolarità  delle stesse opere, alle spese generali, agli approvvigionamenti, ecc., costituendo ognuno dei menzionati profili fonte di danni economici diretti o indiretti che, con riferimento ai contratti di lavori pubblici aggiudicati alla ditta CIB Engineering Restauro Costruzioni s.r.l. e poi rescissi, andrebbero quantificati nella misura di € 304.636,53 secondo le risultanze della consulenza di parte;
2) violazione e falsa applicazione degli artt. 10 e 14 legge n. 44/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 17 d.p.r. n. 455/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione dei principi costituzionali di trasparenza, correttezza, imparzialità  e buonafede dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della circolare del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative anti racket e anti usura prot. n. BE-2610 del 26.9.2007; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; illogicità  manifesta: la società  CIB Engineering Restauro Costruzioni s.r.l. avrebbe prodotto e documentato in maniera puntuale – conformemente a quanto previsto dalle citate disposizioni – l’ammontare certo e preciso dei danni subiti come mancato guadagno a causa dell’evento estorsivo; viceversa, il provvedimento gravato da un lato individuerebbe – sulla base della documentazione integrativa prodotta dalla società  interessata – l’ammontare dei lavori non eseguiti (€ 1.054.445,98), dall’altro adotterebbe un incomprensibile criterio fondato sulla elargizione in via equitativa della misura del 10% del suddetto importo complessivo, criterio non contemplato da alcuna disposizione normativa; il contestato provvedimento non darebbe conto dell’ammontare del danno patrimoniale, dettagliatamente documentato, così come imposto all’art. 14, comma 1 legge n. 44/1999; nella motivazione del decreto n. 397/2011 non vi sarebbe alcun riferimento, nella determinazione dell’importo complessivo concesso, all’apprezzamento della (obbligatoria) voce relativa all'”avviamento commerciale”, così risultando violata la ratio dell’art. 10 legge n. 44/1999 ed il disposto della circolare prot. n. BE-2610/2007 secondo cui il Commissario Straordinario del Governo deve considerare, nel caso di utilizzo del criterio equitativo nella quantificazione del danno, l’avviamento commerciale.
Parte ricorrente chiedeva ammettersi consulenza tecnica d’ufficio al fine di accertare l’incongruità  delle somme concesse a titolo di elargizione.
Con ricorso per motivi aggiunti gli istanti censuravano il verbale della riunione del 1° marzo 2011 a firma del Nucleo di Valutazione tecnico-economico in materia di usura ed estorsione presso la Prefettura di Bari – U.T.G.
Formulavano un’unica doglianza così sinteticamente riassumibile:
– violazione e falsa applicazione dell’art. 10 legge n. 44/1999, anche in relazione all’art. 17 d.p.r. n. 455/1999; violazione e falsa applicazione dell’art. 3 legge n. 241/1990; violazione dei principi costituzionali di trasparenza, correttezza, imparzialità  e buonafede dell’azione amministrativa; violazione e falsa applicazione della circolare del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative anti racket e anti usura prot. n. BE-2610 del 26.9.2007; eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione; illogicità  manifesta: nel censurato verbale della riunione del 1° marzo 2011 si darebbe atto dei contratti rescissi dalla CIB Engineering Restauro Costruzioni s.r.l. per giungere alla conclusione di concedere soltanto la somma di € 105.445,60, pari al 10% del totale degli importi dei lavori non conclusi; la percentuale del 10% concessa non avrebbe alcun fondamento normativo e comunque l’organo istruttorio avrebbe dovuto diffusamente soffermarsi sui motivi che l’hanno indotta a detta scelta; il provvedimento adottato dal Nucleo di Valutazione non rivelerebbe la trama motivazionale e le ragioni che hanno portato alla determinazione economica di cui al citato verbale.
Si costituivano il Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle Iniziative Antiracket ed Antiusura, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Bari, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso introduttivo, integrato da motivi aggiunti, sia infondato.
Invero, le censure formulate dai sigg. Bonina partono dal non condivisibile presupposto della natura risarcitoria del contributo di cui alla legge n. 44/1999.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in considerazione di detta asserita natura giuridica il soggetto vittima di usura e di estorsione avrebbe la possibilità  di dimostrare il preciso ammontare del danno patito al fine di ottenere un ristoro economico esattamente corrispondente al pregiudizio.
Tuttavia, detta conclusione non può essere condivisa.
L’elargizione economica in esame è sostanzialmente un beneficio contributivo di natura concessoria, dal quale resta esclusa qualsiasi connotazione risarcitoria.
Ne consegue che il sistema legislativo delineato dalla legge n. 44/1999 pone effettivamente un onere della prova del danno a carico del beneficiario (cfr. art. 10); tuttavia, questi non può pretendere di ottenere un ristoro economico esattamente corrispondente al pregiudizio subito, quand’anche lo dimostri.
Come evidenziato da Cons. Stato, Sez. III, 19 gennaio 2012, n. 218 “La l. 23 febbraio 1999 n. 44, nel prevedere l’elargizione di somme di danaro in favore di soggetti vittime di richieste estorsive e dell’usura, ha inteso assegnare ad essi un contributo al ristoro del danno patrimoniale sofferto, e non un risarcimento dello stesso, non implicante di conseguenza sostituzione dello Stato al soggetto passivo dell’obbligo risarcitorio del danno derivante dalla fattispecie di reato contemplata dalla stessa legge, da erogarsi nei limiti ed alle condizioni di legge.”.
La giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8218) ha affermato che il provvedimento di determinazione dell’ammontare della elargizione ex legge n. 44/1999 ha natura di atto sostanzialmente vincolato, dovendo l’Amministrazione dare applicazione a parametri legali senza operare apprezzamenti o qualificazioni di natura discrezionale e che l’equo apprezzamento di cui all’art. 10 legge n. 44/1999 costituisce solo un temperamento legale, previsto a favore del beneficiario, rispetto all’onere della prova su di esso gravante, temperamento che ciò nondimeno non converte l’atto vincolato in discrezionale.
A tal riguardo, rileva Cons. Stato, Sez. VI, 24 novembre 2010, n. 8218:
«La logicità  della fase determinativa dell’ammontare dell’elargizione prevista dagli artt. 1, 3 e 10 l. 23 febbraio 1999 n. 44, intrinseca in una valutazione del caso concreto (suppletiva della mancanza della richiesta prova), non converte l’atto vincolato, configurato dalla legge, in un atto discrezionale. Consegue a tale configurazione che l’eventuale illogicità  nell’applicazione della regola equitativa, va riferita ad un parametro di sindacato che si atteggia alla stessa stregua rispetto ad ogni altra ipotesi di atto vincolato. Discende da quanto sopra che, in presenza di un siffatto potere vincolato, la motivazione può essere ritratta non solo dall’esternazione della determinazione finale, ma da tutto il procedimento posto in essere nella fase preparatoria ed istruttoria, nonchè ricavarsi per implicito dall’indicazione della causa dell’atto, cioè della funzione predeterminata che la legge, nel complesso delle sue previsioni, gli attribuisce per realizzare l’interesse pubblico specifico, e dal contenuto dell’atto medesimo. In tal senso, la garanzia di motivazione prefigurata dall’art. 3 l. n. 241 del 1990 (con l’indicazione di presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche, in relazione alle risultanze dell’istruttoria) nel caso degli atti vincolati va considerata integrata dalla necessitata applicazione dei parametri legali che predeterminano i presupposti dell’atto, richiamati dall’indicazione della causa dell’atto medesimo, nonchè dall’indicazione dei concreti fatti procedimentalmente acquisiti (nel caso, l’esistenza e il contenuto dell’istanza ed il suo “petitum”, normativamente qualificato, puntualmente riportati nel decreto impugnato).».
La stessa giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Giust. Amm. Sicilia, Sez. Giurisd., 10 giugno 2009, n. 516), interpretando la normativa in questione, ha chiarito che la quantificazione del danno effettuata ai fini della liquidazione dell’elargizione di cui alla legge n. 44/1999 richiede una documentazione probatoria da parte del richiedente circa l’attività  esercitata e, in assenza, l’Amministrazione deve procedervi secondo congrui criteri, dandone preciso conto nella motivazione del provvedimento.
In particolare, per quanto concerne il mancato guadagno la legge n. 44/1999 ed il regolamento n. 455/1999 (cfr. artt. 9, 10 e 17) ne limitano il ristoro al decremento individuato attraverso i documenti contabili di cui è prescritta l’allegazione.
Nel caso di specie, il decreto impugnato è stato emesso all’esito di un’approfondita istruttoria svolta sulla base di ogni elemento utile alla determinazione della elargizione, come può facilmente evincersi dalla sua lettura e dall’esame degli atti depositati ed è stato dotato di congrua ed adeguata motivazione consistente nel rinvio al verbale del 1° marzo 2011.
Infatti, il decreto n. 397/2011 richiama espressamente le conclusioni cui è pervenuto nella riunione del 1° marzo 2011 il Nucleo di Valutazione in materia di usura ed estorsione nonchè la delibera n. 397/2011 adottata dal Comitato di Solidarietà .
Dal verbale di riunione del 1° marzo 2011 (censurato con motivi aggiunti) risulta che:
«¦ Il Nucleo di Valutazione, dall’esame della documentazione integrativa prodotta, ritiene accoglibile soltanto la somma di € 105.445,60 a titolo di elargizione.
In particolare tale valutazione ha tenuto conto per ogni singolo contratto della data di rescissione, delle motivazioni e l’importo dei lavori non eseguiti.
Infatti, dall’esame di ciascun contratto risultano i seguenti dati:
– Contratto Comune di Acquaviva delle Fonti – data di rescissione 31/07/2007 – rescissione con verbale di transazione mancante agli atti – importo lavori non conclusi € 252.081,97;
– Contratto Comune di Francavilla – data rescissione 21/06/2007 – rescissione consensuale per fallimento società  mandante – importo lavori non conclusi € 128.446,78;
– Contratto Comune di Lecce – data rescissione 22/03/2007 – rescissione per inadempimento e ritardi – importo lavori non conclusi € 275.093,33;
– Contratto Comune di Palo del Colle – data rescissione 22/05/2008 – rescissione per inadempimento e ritardo – importo lavori non conclusi € 57.496,00;
– Contratto Comune di Lucera – data rescissione 08/07/2008 rescissione per mancati adempimenti anche in presenza di 4 proroghe ottenute – importo lavori non conclusi € 253.033,00;
– Contratto Comune di Andria – data rescissione 26/02/2008 – rescissione per inadempimento e ritardi – importo lavori non conclusi € 88.305,00.
Per quanto sopra, il totale degli importi dei lavori non conclusi risulta pari ad € 1.054.455,98.
Il Nucleo di Valutazione, pertanto, tenuto conto della tipologia dei lavori in questione, considera, sull’importo complessivo dei lavori non eseguiti pari ad € 1.054.455,98, una percentuale del 10% pari ad € 105.445,60 quale utile di impresa non conseguito, a titolo di mancato guadagno. ¦».
Dagli atti richiamati si evince come, non essendo possibile quantificare il danno sulla base delle previsioni dei richiamati artt. 9 e 10 legge n. 44/1999 e 9 e 17 d.p.r. n. 455/1999 ed in assenza di una valutazione fiscale atta a comprovare il mancato guadagno richiesto dagli istanti nel periodo di riferimento, si è correttamente ritenuto di calcolare il mancato guadagno in via equitativa, sulla base dell’importo complessivo dei lavori non eseguiti pari ad € 1.054.455,98, in misura percentuale del 10% pari ad € 105.445,60, percentuale che rappresenta la media del mancato guadagno per quelle tipologie di lavori.
A tal proposito, non può essere condivisa l’affermazione di parte ricorrente secondo cui il mancato guadagno coincide esattamente con l’importo complessivo dei lavori non eseguiti, ben potendo viceversa il pregiudizio sub specie di mancato guadagno / lucro cessante parametrarsi – come accaduto nel caso di specie – ad una percentuale di tale importo.
Invero, la misura del 10% costituisce ragionevole percentuale d’utile verosimilmente ricavabile dai menzionati lavori non eseguiti e quindi danno ristorabile ai sensi della legge n. 44/1999 (analogo criterio, non a caso, è utilizzato dalla giurisprudenza amministrativa, pur ritenendolo operante in via non automatica bensì presuntiva, al fine di quantificare il pregiudizio da lucro cessante subito da un’impresa partecipante ad una gara pubblica per effetto dell’illegittima mancata aggiudicazione in proprio favore dell’appalto).
Nè si può affermare, diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente, che l’Amministrazione resistente abbia agito in modo illegittimo non considerando la voce “avviamento commerciale”.
La circolare n. 2610 del 26.9.2007 (cfr. pag. 9) precisa, infatti, che l’avviamento può essere valutato unicamente se non costituisce una duplicazione delle voci “mancato guadagno” e “perdita o riduzione di valore”.
Nel caso di specie il decreto n. 591/2008 (di concessione del mutuo ai sigg. Bonina) dava atto che il Nucleo di Valutazione aveva rilevato una situazione costante (sia pure in negativo) nella situazione reddituale dei ricorrenti a seguito degli eventi denunciati, in quanto la società  era già  in precedenza in forte perdita.
Applicando le direttive delle circolari del 20.11.2002 e del 26.9.2007, sia il Nucleo di Valutazione sia il Comitato di Solidarietà  hanno legittimamente ritenuto di poter prendere in considerazione solo alcuni dei contratti rescissi indicati nella perizia di parte e precisamente quelli indicati nel verbale del 1° marzo 2011, quantificando pertanto in misura equitativa il mancato guadagno nella misura del 10%.
Conseguentemente, si è esclusa la corresponsione della voce “avviamento commerciale”, costituendo la stessa una duplicazione del profilo “mancato guadagno”.
Viceversa, le altre voci indicate nella perizia di parte non possono trovare accoglimento in quanto non emergenti da nessun atto o documento sottoposto all’esame dell’Amministrazione durante la procedura conclusa con il decreto impugnato.
In definitiva, si deve affermare che il Commissario Straordinario abbia esercitato, in modo non sindacabile in sede giurisdizionale (non sussistendo vizi macroscopici ed essendovi adeguato supporto motivazionale), un potere ampiamente discrezionale di valutazione equitativa relativamente alla voce “mancato guadagno”.
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione sia del ricorso introduttivo, sia del ricorso per motivi aggiunti.
Stante l’esito finale del giudizio non può accogliersi la richiesta di nomina di c.t.u.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, integrato da motivi aggiunti, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

 

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria