1. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Guardia di Finanza – Trasferimento – Natura  – Obbligo di motivazione  – Non sussiste 


2. Pubblico impiego – Rapporto di servizio – Forze armate – Guardia di finanza – Provvedimenti  – Competenza – Fattispecie 

1.  Il riscontro ad un’istanza di trasferimento dei militari ha la natura giuridica di un ordine di servizio, connotato, pertanto, oltre che da un’elevata discrezionalità  sindacabile nei limiti di macroscopiche illegittimità , da un onere motivazionale minimo in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato.


2. Nell’ambito dell’organizzazione del corpo militare della Guardia di Finanza il comando regionale ha competenza, se a ciò espressamente delegato, anche ad emanare pareri inerenti a provvedimenti di trasferimento che, peraltro, giammai risultano viziati per incompetenza se comunque emanati dall’organo sovraordinato a quello regionale (nella specie il comando interregionale dell’Italia meridionale).


N. 01334/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01597/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1597 del 2012, proposto da N. F., rappresentato e difeso dall’avv. Fabrizio Lofoco, con domicilio eletto in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza e Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria in Bari, via Melo, 97;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della determina n. 459566 del 20 agosto 2012, emanata dal Comandante Interregionale dell’Italia Meridionale, con la quale veniva rigettata l’istanza di trasferimento per “situazioni straordinarie” presentata in data 14 marzo 2012 dal maresciallo ordinario F. N.;
– di ogni altro atto precedente, seguente e/o comunque connesso a quelli impugnati, ivi compresi quelli espressamente indicati in ricorso;
nonchè per l’accertamento del diritto del ricorrente a vedersi concedere il trasferimento definitivo presso il Comando Regionale Campania – Provincia di Caserta e/o Napoli;
nonchè per l’accertamento del diritto ad avere accesso agli atti e ai documenti di cui all’istanza in atti, non evasa dall’Amministrazione militare;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Comando Generale della Guardia di Finanza e del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale della Guardia di Finanza;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2013 per le parti i difensori avv.ti Fabrizio Lofoco e Francescomassimo Manzari;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
In data 14.3.2012 l’odierno ricorrente N. F.(maresciallo della Guardia di Finanza in servizio presso il Reparto del Nucleo di Polizia Tributaria di Bari – Gruppo Tutela Spesa Pubblica) presentava domanda di trasferimento presso il Comando Regionale Campania – Provincia di Napoli in considerazione delle gravi condizioni di salute della moglie e dei genitori (residenti in Napoli).
Con la gravata determina n. 459566 del 20 agosto 2012 l’Amministrazione militare rigettava la richiesta del N..
Questi impugnava il citato provvedimento.
Deduceva censure così sinteticamente riassumibili:
1) eccesso di potere per carenza di istruttoria; violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost.; violazione principi di trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo ex art. 97 Cost.; violazione dell’art. 3 legge n. 241/1990 ed eccesso di potere per difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento: il procedimento amministrativo si sarebbe svolto in modo non corretto in quanto il provvedimento gravato non menzionerebbe la documentazione medica allegata dal ricorrente; inoltre, la sede dove il N. chiede di essere trasferito (Napoli) presenterebbe una carenza di organico di cui non si tiene conto nella determina n. 459566/2012;
2) violazione della norma di cui alla circolare n. 379389/2009 del Comando Generale della Guardia di Finanza; difetto di motivazione; eccesso di potere per sviamento, illogicità  ed ingiustizia manifesta: non essendo il N. in possesso di alcuna specializzazione, qualifica o abilitazione, non vi sarebbe alcuna esigenza che ne imponga la permanenza nell’organico del Nucleo PT di Bari; in ogni caso dovrebbero prevalere i doveri di assistenza del N. verso i congiunti; gli altri parenti del N. avrebbero prodotto dichiarazioni sostitutive in ordine alla impossibilità  di assistere la moglie ed i genitori dello stesso, dichiarazioni non prese in considerazione dall’Amministrazione resistente; il provvedimento gravato non avrebbe tenuto conto delle previsioni di cui alla circolare n. 379389/2009 relative ai trasferimenti per situazioni straordinarie; non vi sarebbe stata alcuna istruttoria da parte dell’Autorità  competente (Comando Interregionale dell’Italia Meridionale), essendovi stata una illegittima delega di competenza da parte del Comando Interregionale dell’Italia Meridionale in favore del Comando Regionale Puglia;
3) violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e ss. legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità  ed ingiustizia manifesta; violazione dei principi di trasparenza e partecipazione al procedimento amministrativo; violazione del diritto di difesa: il provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento non menzionerebbe la documentazione medica prodotta dal N. in allegato alla seconda memoria dell’11.7.2012 inviata al Comando e, conseguentemente, non farebbe alcun riferimento alla valutazione medico-legale espressa dal Servizio Sanitario della Guardia di Finanza competente; il ricorrente con nota del 25.10.2012 richiedeva chiarimenti in proposito e formalizzava contestuale istanza di accesso agli atti in ordine al citato parere medico; con nota prot. n. 597469 del 5.11.2012 il Comando respingeva la richiesta di accesso sul presupposto che la legge n. 241/1990 non attribuisce un potere esplorativo sull’operato dell’Amministrazione; la richiesta di chiarimenti/accesso sarebbe derivata dalla rilevata (ed illegittima secondo la prospettazione di parte ricorrente) omissione valutativa posta in essere dall’Amministrazione.
Il N. invocava, altresì, per l’accertamento del proprio diritto a vedersi concedere il trasferimento definitivo presso il Comando Regionale Campania – Provincia di Caserta e/o Napoli e del diritto ad avere accesso agli atti e ai documenti di cui all’istanza in atti, non evasa dall’Amministrazione militare.
Si costituiva l’Amministrazione militare, resistendo al gravame.
Ciò premesso in punto di fatto, ritiene questo Collegio che il ricorso sia infondato.
Invero, la gravata determina n. 459566 del 20 agosto 2012 appare adeguatamente motivata in ordine alla rilevata insussistenza del presupposto del trasferimento richiesto dalla circolare n. 379389 dell’11.11.2009 (cfr. pag. 79: i.e. situazioni del tutto eccezionali, connotate da estrema delicatezza o gravità ), valutazione, peraltro, per sua natura caratterizzata da apprezzamenti ampiamente discrezionali operati dalla Amministrazione, non censurabili in questa sede poichè non inficiati da illegittimità  macroscopiche:
«¦ Valutate le memorie prodotte dall’ispettore, in data 11 luglio 2012, ed inviate dal Comando Regionale Puglia con la nota nr. 386545/12 del 20 luglio 2012;
Considerato che le problematiche rappresentate non configurano i presupposti per la concessione di un provvedimento d’impiego rientrante nell’istituto delle “situazioni straordinarie” di cui alla richiamata circolare nr. 379389/09 in quanto, nel caso in ispecie, non si configura l’assoluta indispensabilità , presso la sede richiesta, della presenza dell’interessato quale condizione imprescindibile per la soluzione delle problematiche rappresentate, tenuto conte che:
– la scelta di sistemare la moglie ed i figli a Marcianise (CE) rispecchia una volontà  del tutto personale e soggettiva del militate. Inoltre non sussistono preclusioni al trasferimento del nucleo familiare in Puglia, al seguito del militare capofamiglia, ove sia la moglie che il figlio possono curarsi presso le strutture sanitarie esistenti;
– le condizioni di salute dei genitori non rientrano nelle “… situazioni del tutto eccezionali, connotate da estrema delicatezza e gravità  ¦” previste dalla circolare vigente nè sono state certificate ex lege nr. 104/92;
– all’accoglimento della domanda “ostano esigenze organiche e di servizio”; ¦».
In ogni caso, venendo in rilievo un provvedimento amministrativo in materia di trasferimento di militare, lo stesso per sua natura non necessita di particolare motivazione (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 15 febbraio 2013, n. 926: “I provvedimenti di trasferimento dei militari, rientrando nel genus degli ordini, sono sottratti alla disciplina generale sul procedimento amministrativo dettata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e, pertanto, non necessitano di particolare motivazione, in quanto l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente su altri eventuali interessi del subordinato.”).
Inoltre, va evidenziato che le esigenze relative alla assistenza di congiunti portatori di handicap dovevano essere fatte valere dal N. con apposita istanza exlegge n. 104/1992.
Detta istanza, tuttavia, non risulta essere stata presentata dal ricorrente.
Nè il N. – come correttamente evidenziato nella gravata determina n. 459566 del 20.8.2012 – ha certificato le condizioni di salute dei genitori ai sensi della legge n. 104/1992.
Peraltro, lo stesso ricorrente nella integrazione documentale dell’11 luglio 2012 (di cui si fa espressa menzione nel corpo della determina n. 459566 del 20.8.2012) cui è allegata documentazione medica ammette che le patologie riscontrate nei propri congiunti non sono certificate da documentazione ai sensi della legge n. 104/1992 e che l’iter amministrativo per il riconoscimento dell’handicap con situazione di gravità  di cui all’art. 33 legge n. 104/1992 della madre è ancora in corso.
La censurata determina n. 459566 del 20.8.2012, pertanto, nel valutare l’integrazione documentale dell’11 luglio 2012, prende evidentemente in considerazione anche la documentazione medica allegata dal N. a detta integrazione. Ne consegue che la doglianza di cui al motivo di ricorso sub 1) relativa all’asserita carenza di istruttoria non può essere accolta.
Quanto alla censura relativa all’asserito difetto di competenza della Autorità  che ha adottato il parere negativo prot. n. 323430 del 18 giugno 2012 (richiamato nella contestata determina n. 459566/2012), va evidenziato che detto parere è stato assunto da una Amministrazione (Comando Regionale Puglia) munita di apposita delega di funzioni (determinazione n. 98635 del 26.3.2008 di cui si fa espressa menzione nell’impugnato provvedimento di rigetto dell’istanza di trasferimento) e che comunque il provvedimento finale è stato adottato dal Comando Interregionale dell’Italia Meridionale sulla base di una autonoma istruttoria consistita nel valutare la precedente attività  procedimentale svolta.
Ne consegue che la relativa doglianza non può trovare accoglimento.
Infine, va disattesa la domanda di accesso di cui al motivo di ricorso sub 3) poichè, come correttamente rimarcato nella nota prot. n. 597469 del 5.11.2012, la legge n. 241/1990 non attribuisce un potere esplorativo sull’operato dell’Amministrazione a fronte di una richiesta di ostensione (quella del 25.10.2012) di indubbio carattere generico:
«¦ chiedo di essere edotto sui seguenti punti:
1) se la documentazione medica allegata alle memorie prodotte dal M.O. N. in data 11 luglio 2012 sia stata esaminata e valutata da medici, strutture e/o uffici competenti;
2) quale sia l’ufficio competente a valutare tale documentazione;
3) quale sia stata la valutazione della documentazione medica inviata dal mio assistito. Contestualmente con la presente chiedo di poter ottenere o essere autorizzato ad estrarre copia dell’eventuale valutazione/parere medico espresso sulla documentazione medica di cui sopra. …».
Dalle argomentazioni espresse in precedenza discende la reiezione del ricorso.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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