1. Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Procedura selettiva – Esclusione – Ricorso – Tardività  – Fattispecie


2.  Processo amministrativo – Giudizio impugnatorio – Procedura selettiva – Esclusione – Ricorso – Omessa impugnazione dell’atto presupposto  – Inammissibilità  – Ragioni

1. Il ricorso dev’essere proposto, ai sensi dell’art. 41, co.2, c.p.a.,  entro il termine decadenziale decorrente dal momento della piena conoscenza dell’esistenza dell’atto da impugnare e della sua portata lesiva, laddove la circostanza che che la materiale acquisizione dell’atto sia avvenuta in seguito non giustifica l’intempestività  del ricorso (fattispecie in tema di assegnazione a cooperative agricole   dei lavori  di manutenzione delle aree boschive:  la ricorrente aveva ricevuto notizia del contenuto della delibera che aveva sancito la sua  mancata inclusione nell’elenco delle candidate ammesse ai lavori, impugnandola tuttavia soltanto cinque mesi dopo, a seguito della sua acquisizione tramite accesso).


2. àˆ inammissibile il ricorso che sia stato proposto avverso l’atto di individuazione dei soggetti aventi titolo al beneficio  negato al ricorrente, ove non sia stato gravato  l’autonomo provvedimento, che ha natura di atto presupposto (pur se, come nel caso di specie, risulti materialmente emanato per ultimo),  che  ha sancito e motivato l’esclusione del  ricorrente dalla possibilità  di concorrere per acquisire il ridetto beneficio.

N. 01298/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00778/2008 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 778 del 2008, proposto da: 
A.T.S. Monte Maggiore Cooperativa Agricola a r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. Francesco Formiglia, con domicilio eletto presso l’avv. Francesco Di Lorenzo in Bari, alla piazza Umberto n. 62; 

contro
Comunità  Montana dei Monti Dauni Settentrionali, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dal prof. avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l’avv. Fabrizio Lofoco in Bari, alla via Pasquale Fiore n. 14; 

nei confronti di
Roseto Natura s.c.a.r.l., Ecol Forest soc. coop. a r.l., La Selva soc.coop. a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall’avv. Mario Montagano, con domicilio eletto presso l’avv. Elena M. Montagano in Bari, alla via Piccinni n. 65; Alba soc. coop. a r.l. e I Montanari soc. coop. Agroforestale a r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dagli avv.ti Maria Vittoria Trombetta e Mario Montagano, con domicilio eletto presso l’avv. Elena M. Montagano in Bari, alla via Piccinni n. 65; La Quercia soc. coop. a r.l.; 

per l’annullamento
-della determinazione della Comunità  Montana convenuta – Ufficio unico PIT – n.257 del 9 agosto 2007 avente ad oggetto “P.I.T. n. 10 – mis. 1.7 – affidamento lavori da realizzare nelle aree boschive del comprensorio montano – approvazione cooperative ammesse;
-di tutti gli atti presupposti e susseguenti;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Comunità  Montana dei Monti Dauni Settentrionali, di Roseto Natura s.c.a.r.l., di Ecol Forest soc. coop. a r.l., di La Selva soc. coop. a r.l.., di Alba soc. coop. a r.l. e di I Montanari soc. coop. Agroforestale a r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Alfieri L.M. Zullino, per delega dell’avv. Francesco Formiglia; Ilde Follieri, per delega del prof. avv. Enrico Follieri; Mario Montagano; Maria Vittoria Trombetta;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
1.- Con avviso pubblico prot. n. 2735 del 16 maggio 2007, la Comunità  montana dei monti Dauni settentrionali indiceva selezione pubblica per l’individuazione delle cooperative (o loro associazioni o consorzi) cui affidare i “..lavorida realizzarsi nelle aree boschive del subappenino dauno settentrionale finanziati con i fondi del P.I.T. n.10 “Monti Dauni” – Mis. 1.7 – e cofinanziati per il 10% dai Comuni interessati dai lavori”.
Con deliberazione n. 257 del 9.8.2007, veniva approvato l’elenco delle cooperative ammesse ai lavori; e con successiva deliberazione n.369 del 16.11.2007, specificamente disposta l’esclusione dal predetto elenco anche della Cooperativa agricola A.T.S. Monte Maggiore a r.l., esplicitandone le ragioni.
In particolare, quest’ultima determinazione veniva affissa all’albo pretorio per quindici giorni consecutivi a far data dal 18.11.2007 (cfr. certificato di pubblicazione a firma del Segretario Dirigente dott. Francesco Dragonetti in atti) e inviata all’interessata con raccomandata a/r del 20.11.2007, secondo quanto dichiarato dalla stessa nel gravame introduttivo del presente giudizio (a pag.2). Con nota del 21.1.2008, la cooperativa presentava istanza di accesso agli atti e, tra questi, richiedeva copia della determina n.257/2007, cui la predetta delibera n.369 faceva esplicito riferimento.
Con ricorso notificato in data 29/30 aprile 2008 e depositato il 30 maggio successivo, la suddetta Cooperativa agricola ha quindi impugnato la richiamata delibera n.257. Nessun gravame ha invece proposto avverso la successiva delibera n.369/2007.
Si costituivano in giudizio la Comunità  montana intimata nonchè le cooperative Alba soc. coop. a r.l., I Montanari soc. coop. agroforestale a r.l., Roseto Natura s.c.a.r.l., Ecol Forest soc. coop. a r l. e La Selva soc. coop. a r.l., nella qualità  di contro interessate; tutte eccependo la tardività  ed inammissibilità  del gravame, prima ancora dell’infondatezza.
Con ordinanza di questa Sezione n.399/2008 è stata respinta l’istanza cautelare proposta congiuntamente al ricorso, “rilevato che il ricorso appare tardivamente proposto”.
All’udienza del 22 maggio 2013 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2.- Il ricorso è in effetti tardivo e, comunque, inammissibile.
2.1.- Parte ricorrente stessa dichiara invero di aver ricevuto, in data 20 novembre 2007, raccomandata a/r di comunicazione della deliberazione n.369 più volte citata. La circostanza è peraltro provata in giudizio.
Orbene, dal tenore della deliberazione n.369 emergeva già  con la massima chiarezza sia l’esistenza della delibera n.257 di approvazione dell’elenco delle cooperative ammesse, sia l’esclusione da quell’elenco -tra le altre- della cooperativa ricorrente; se ne coglieva pertanto a pieno, ictu oculi, la lesività  senza necessità  di materiale apprensione della stessa.
Ciononostante, la delibera n.257 è stata impugnata solo cinque mesi dopo, ben oltre cioè il termine di decadenza previsto dalla legge, decorrente dall’acquisita piena conoscenza del provvedimento lesivo ai sensi e per l’effetto dell’art. 41, comma 2, c.p.a..
2.2.- In ogni caso, ove anche si volesse ignorare il profilo di tardività  appena evidenziato, il gravame risulterebbe inammissibile.
E’ stato chiarito in punto di fatto, che la cooperativa ricorrente ha proposto gravame in via esclusiva avverso la delibera n.257/2007, che -si ribadisce- contiene l’elenco delle cooperative ammesse ai lavori per cui è causa; non ha invece impugnato la successiva delibera n.369/2008, recante l’esclusione -tra le altre- della ricorrente stessa e l’esplicitazione delle ragioni che l’hanno determinata.
Di tutta evidenza, pertanto, che nessuna utilità  potrebbe la stessa conseguire dall’annullamento della delibera impugnata, persistendo l’efficacia della delibera n.369, logicamente presupposta alla delibera n.257 e non già  consequenziale, poichè recante i provvedimenti di esclusione dall’elenco per cui è causa.
3.- Il ricorso deve dunque essere dichiarato irricevibile e, comunque, inammissibile per carenza di interesse. Con ogni consequenziale statuizione in ordine a spese ed onorari di causa.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara irricevibile e, comunque, inammissibile.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio nei termini seguenti: €1500,00 (millecinquecento/00) in favore dell’Amministrazione intimata; € 800,00 (ottocento/00) complessivi in favore delle cooperative Alba soc. coop. a r.l. e I Montanari soc. coop.; ulteriori € 800,00 (ottocento/00) complessivi in favore delle cooperative Agroforestale a r.l., Roseto Natura s.c.a.r.l., Ecol Forest soc. coop. a r l. e La Selva soc. coop. a r.l.,
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 05/09/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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