1. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincoli di tutela indiretta – Art.45 D.Lgs. n. 42/2004 – Vincolo diretto – Differenze


2. Tutela dei beni culturali e del paesaggio – Vincoli di tutela indiretta – Art.45 D.Lgs. n. 42/2004 – Discrezionalità  tecnica – Sindacato del G.A. – Limitato alle manifeste incongruenze o illogicità  – Conseguenze 

1. A differenza del vincolo diretto, che riguarda il bene culturale, il vincolo indiretto di cui all’art.45 del D.Lgs. n. 42/2004  si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente la “fascia di rispetto”, che non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla consistenza della c.d. “cornice ambientale” (nella specie il TAR ha rigettato il ricorso con il quale si chiedeva l’annullamento delle prescrizioni del vincolo indiretto, cioè di ridurre l’altezza dell’edificio progettato dai ricorrenti,  per la presenza di un giardino tutelato, nonostante che quest’ultimo fosse separato dalla zona dell’intervento da una strada).


2. L’imposizione del  “vincolo indiretto” di cui all’art.45 del D.lgs. n. 42/2004 costituisce espressione della discrezionalità  tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità  (nella specie, la riduzione dell’altezza dell’edificio interessato dal vincolo indiretto -da 27,15 mt. a 20 mt.-, in quanto collocato nei pressi di un giardino tutelato, è stata ritenuta ragionevole, quindi incensurabile,  dal TAR, anche perchè scaturita da una fase d’interlocuzione tra le parti in causa sollecitata dallo stesso Tribunale). 

N. 01267/2013 REG.PROV.COLL.
N. 02219/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2219 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Francesca Bove, rappresentato e difeso dall’avv. Massimo F. Ingravalle, con domicilio eletto presso Massimo F. Ingravalle in Bari, piazza Garibaldi N.63; 

contro
Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali, Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg e Bat, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del decreto prot. n. 8742 del 28 09 2011, giunto a mezzo posta il 20.10.2011, a firma del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, recante, ai sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 42/2004, imposizione di vincolo di “tutela indiretta” su un area edificabile di proprietà  del sig. Bove Giuseppe, nel territorio comunale di Trani, in catasto al foglio 26, particella 1388 (per soppressione dell’originaria particella n. 233, doc. n. 4), nella parte in cui prescrive che i nuovi volumi su tale area «abbiano uno sviluppo fuori terra non superiore a cinque piani e comunque di altezza massima pari a mt 16,00 ivi compreso i volumi tecnici»;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorchè non conosciuto, compresa:
– la “Relazione tecnico-scientifica”, con planimetria dell’area oggetto del vincolo indiretto de quo, a firma del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta-Andria Trani e Foggia, allegata al decreto impugnato;
– la nota prot. n. 13387 del 18 giunta a mezzo posta il 20 successivo, a firma del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta e Foggia, di trasmissione del surriferito decreto di “vincolo indiretto” del 28.09.2011 e dell’allegata “Relazione Tecnico-Scientifìca”;
– la nota prot. n. 7519 del 14.06.2011, a firma del Soprintendente per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari, Barletta Andria e Foggia, recante notizia dell’avvio del procedimento di sottoposizione a vincolo di tutela indiretta del suolo di proprietà  Bove.
Con i motivi aggiunti depositati il 2 maggio 2012 si chiede l’annullamento:
della nota prot. n. 3648 del 3.4.2012, a firma del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, depositata presso codesto Ecc.mo TAR in data 4.4.2012, in esecuzione dell’ordinanza TAR Puglia Bari, Sez. III n. 71/2012 resa inter partes;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuito, compresi , ove occorra, tutti gli atti allegati alla prefata nota n. 3648/2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero Per i Beni e Le Attivita’ Culturali e di Direzione Regionale Per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia e di Soprintendenza Per Beni Architettonici e Paes. Province di Ba,Fg e Bat;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 giugno 2013 il dott. Antonio Pasca e uditi per le parti i difensori Maria Carmela Palermo e Giuseppe Zuccaro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO
Con il ricorso in esame, la sig.ra Francesca Bove impugna il decreto prot. n. 8742/2011, nonchè ogni atto presupposto connesso e consequenziale, instando per la sospensiva degli atti censurati.
Il provvedimento gravato, a firma del Direttore Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia, reca l’imposizione di un vincolo di tutela indiretta su un’area edificabile di proprietà  della famiglia Bove (in catasto al fg. 36. part.lla 1388), sita nel territorio comunale di Trani.
In particolare, il predetto vincolo prevede una limitazione all’altezza delle nuovi costruzioni da realizzare su tale area ed è espressamente posto a tutela della fruibilità  visiva del limitrofo complesso monumentale denominato “Giardino Telesio”.
Con il predetto ricorso, l’istante denuncia profili di illegittimità  determinati da una carente istruttoria, da una motivazione insufficiente, perplessa e di inaccettabile stringatezza rispetto all’asserita abnormità  del sacrificio richiesto alla parte ricorrente in termini di riduzione della volumetria realizzabile sul proprio suolo.
Con atto depositato in data 03.01.2012 si costituisce in giudizio la Soprintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici per le Province di Bari e Bat, chiedendo la reiezione dell’avverso ricorso.
All’udienza camerale del 26.01.2012 il Tar adito con ordinanza n. 71/2012 concede l’invocata tutela cautelare e, per l’effetto, ordina al Soprintendente regionale dei beni culturali e paesaggistici di attivare un tavolo di concertazione con la parte privata e in contraddittorio tecnico all’esito del quale dovrà  essere redatta una relazione tecnica sottoscritta dalle parti, rinviando per il prosieguo alla camera di consiglio del 05.04.2012.
Poichè l’Amministrazione intimata adempie all’incombente istruttorio solo il giorno antecedente alla nuova discussione in sede cautelare, la parte ricorrente chiede e ottiene dal Giudice adito un ulteriore rinvio all’udienza camerale del 03.05.2012.
Nel contempo, in data 30.04.2012, la ricorrente impugna la nota prot. n. 3648/2012, atto conclusivo della fase di concertazione promossa dalla citata ordinanza sospensiva, mediante memoria difensiva “da valere, ove occorra, quale motivo aggiunto”, chiedendone l’annullamento, previa sospensiva, per i seguenti motivi:
– violazione ed erronea applicazione degli artt. 45 e 46 del D. Lgs. N. 42/2004. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e s.m.;
– eccesso di potere per erronea, insufficiente e carente istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia, illogicità  ed irrazionalità  manifesta, incongruità  ed abnormità  della misura adottata. Altro eccesso di potere per travisamento dei fatti, malgoverno della funzione amministrativa e sviamento.
Nella camera di consiglio del 03.05.2012, il Collegio, anche alla luce del motivo aggiunto proposto dalla ricorrente, invita nuovamente le parti ad un componimento bonario della vicenda, rinviando all’udienza del 04.10.2012.
In data 11.09.2012, l’Amministrazione rigetta la proposta di accordo avanzata da parte ricorrente con nota prot. 8856/2012, a sua volta gravata mediante ulteriori motivi aggiunti in data 22.10.2012.
In particolare, con quest’ultimo gravame la ricorrente eccepisce:
1) violazione ed erronea applicazione degli artt. 45 e 46 D.lgs. n. 42/2004. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e s.m.. e violazione ed erronea applicazione degli artt. 45 e 46 del D.lgs. N. 42/2004. Violazione ed erronea applicazione dell’art. 3 L. 241/1990 e s.m. Eccesso di potere per erronea, insufficiente e carente istruttoria, difetto di motivazione, ingiustizia, illogicità  ed irrazionalità  manifesta, incongruità  ed abnormità  della misura adottata. Altro eccesso di potere per travisamento dei fatti, malgoverno della funzione amministrativa e sviamento;
2) Violazione per omessa ed erronea applicazione dell’art. 19 D.P.R. 91/2009. Incompetenza. Eccesso di potere per carenza istruttoria e malgoverno della P.A..
Dopo essere stata ulteriormente rinviata, all’udienza del 6 giugno 2013 la causa è introitata per la decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Costituisce punto nodale della presente controversia l’individuazione dei limiti e delle condizioni di operatività  della disciplina che consente l’imposizione dei vincoli di “tutela indiretta”, a cui sono assoggettati i beni contermini o, comunque posti a servizio di <<beni culturali>> propriamente intesi.
àˆ noto che, giusta il disposto dell’art. 45 D.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), il Ministero per i beni e le attività  culturali ha facoltà  di dettare delle regole di tutela indiretta, prescrivendo le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità  dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.
Quindi, a differenza del vincolo diretto, che riguarda il bene culturale, il vincolo indiretto si caratterizza per coinvolgere l’ambito costituente la “fascia di rispetto”, che non coincide con l’ambito materiale dei confini perimetrali dei singoli immobili, ma va stabilita in rapporto alla consistenza della c.d. “cornice ambientale” (tra le tante, TAR Veneto, Sez. II, 4 novembre 2004, n. 3846).
Ciò chiarito, va ulteriormente premesso che, per costante giurisprudenza (v., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 23 maggio 2006 n. 3078 e 5 ottobre 2004 n. 6488; TAR Lazio, Sez. II, 16 febbraio 2006 n. 1171; TAR Lombardia, Milano, Sez. I, 10 maggio 2004 n. 1664), l’imposizione del suddetto “vincolo indiretto” costituisce espressione della discrezionalità  tecnica dell’Amministrazione, sindacabile in sede giurisdizionale quando l’istruttoria si riveli insufficiente o errata o la motivazione risulti inadeguata o presenti manifeste incongruenze o illogicità  anche per l’insussistenza di un’obiettiva proporzionalità  tra l’estensione del vincolo e le effettive esigenze di protezione del bene di interesse storico-artistico, e si basa sull’esigenza che lo stesso sia valorizzato nella sua complessiva prospettiva e cornice ambientale. Il “vincolo indiretto”, inoltre, non ha contenuto prescrittivo tipico, per essere rimessa all’autonomo apprezzamento dell’Amministrazione la determinazione delle disposizioni utili all’ottimale protezione del bene – fino alla inedificabilità  assoluta -, se e nei limiti in cui tanto è richiesto dall’obiettivo di scongiurare un vulnus ai valori oggetto di salvaguardia (integrità  dei beni protetti, difesa della prospettiva e della luce degli stessi, cura delle relative condizioni di ambiente e decoro), in un ambito territoriale che si estende fino a ricomprendere ogni immobile, anche non contiguo, la cui manomissione si valuta idonea ad alterare il complesso delle condizioni e caratteristiche fisiche e culturali che connotano lo spazio circostante.
Ciò posto, e venendo alla vicenda oggetto della presente controversia, si rileva come le doglianze della parte ricorrente investano le limitazioni imposte alla edificazione sul suolo di proprietà  della famiglia della deducente, dettate al fine di contenere entro una determinata altezza la costruzione di un nuovo manufatto, in ragione della vicinanza dell’immobile al complesso monumentale “Giardino Telesio”.
Il giudizio de quo prende le mosse proprie dalle censure avanzate da parte ricorrente circa la legittimità  della decisione unilateralmente assunta dall’Autorità  competente, ritenuta sproporzionata e immotivata anche in ragione della previsione di un vincolo piuttosto restrittivo apposto su suolo non contiguo, nè collegato direttamente al predetto bene di interesse culturale, ostandovi una importante arteria viaria al di là  della quale è localizzata l’area in questione.
A tal riguardo, occorre soggiungere che, in pendenza di giudizio, le originarie prescrizioni sono state progressivamente modificate dall’ente resistente nell’ambito di un’attività  concertativa sollecitata dallo stesso Giudice adito in sede cautelare, nella consapevolezza della necessità  che <<l’interesse pubblico al rispetto delle condizioni di prospettiva, di ambiente e di decoro, va non solo enunciato, ma dimostrato attraverso una motivazione rigorosa che dia conto di come le predette condizioni siano assicurate, con documentazione fotografica che evidenzi l’ambito di intervento con precisa indicazione dello stesso, nonchè indicazione dei punti di ripresa fotografici su idonea planimetria anche ai fini di una maggiore fruizione collettiva del bene>> (così TAR Bari ord. 71/2012 cit.).
Quanto sopra premesso, rileva il Collegio che l’impugnato provvedimento così come modificato a seguito dell’attività  concertativa nel frattempo posta in essere, appare del tutto immune dai denunciati vizi e adeguatamente supportato sul piano dell’attività  istruttoria presupposta, nonchè corredato da adeguata motivazione, in conformità  degli specifici principi e criteri che governano la materia.
Dalla documentazione versata in atti si evince infatti che l’altezza dell’edificio, originariamente prevista in metri 27,15 e successivamente ridotta a metri 23,90 comporterebbe all’evidenza un notevole impatto visivo, tale da risultare incompatibile con il contiguo giardino Telesio, oggetto di tutela, determinando violazione dei principi che supportano il vincolo di tutela indiretta ex art. 45 del D.lgs. 42/04.
Deve peraltro considerarsi che l’originario limite di altezza posto dall’Amministrazione in metri 16 è stato successivamente elevato a metri 20, limite massimo della compatibilità  dell’intervento con le esigenze di tutela del bene vincolato, anche in considerazione della necessità  di integrazione con il contesto circostante e con gli altri edifici adiacenti.
Il ricorso va dunque respinto nei termini di cui sopra, ovvero prendendo atto dell’intervenuta elevazione del limite massimo a metri 20.
La sostanziale parziale reciproca soccombenza giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Bari Sezione Terza definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere, Estensore
Rosalba Giansante, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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