Giurisdizione – Graduatoria permanente personale ATA  – Procedura selettiva per titoli – Giurisdizione del G.A. – Non sussiste 

Le graduatorie permanenti per il personale ATA (per il profilo di cuoco), redatte per profili professionali e destinate a valere un triennio, non prevedono una prova concorsuale  nè la nomina di una commissione ma sono determinate automaticamente dal dirigente competente, con provvedimento non discrezionale,   sulla base dei titoli posseduti dagli interessati. Ne discende che la controversia circa il posizionamento in graduatoria, non derivando da una procedura  concorsuale,  è attratta nella giurisdizione generale e residuale del giudice ordinario. 

N. 01255/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2012, proposto da: 
Giovanni Landriscina, rappresentato e difeso dall’avv. Luigi Paccione, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Q.Sella n. 120; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca e Direzione Didattica dell’Istituto “Giovanni Tancredi” di Monte Sant’Angelo, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliati in Bari, alla via Melo n. 97; Convitto Nazionale Statale Ruggero Bonghi; 

nei confronti di
Giovanni Totaro, rappresentato e difeso dall’avv. Fedele Cannerozzi, con domicilio presso Segreteria T.A.R. Puglia in Bari, alla piazza Massari; 

per l’annullamento
della graduatoria di Istituto III Fascia Personale ATA FGVC01000C del 14.3.2012, profilo cuoco, Provincia di Foggia, limitatamente alla parte in cui colloca il ricorrente in quarta posizione di merito, anzichè in terza;
di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione dell’Università  e della Ricerca, della Direzione didattica dell’Istituto Giovanni Tancredi di Monte Sant’Angelo e di Giovanni Totaro;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 maggio 2013 la dott.ssa Giacinta Serlenga e uditi per le parti i difensori avv.ti Luigi Paccione e Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Con il gravame in epigrafe il sig. Landriscina impugna la graduatoria di Istituto III fascia del personale ATA, afferente il profilo di cuoco, nella parte in cui egli risulta collocato in quarta posizione, con punteggio 20,25, anzichè in terza.
Si sono costituiti in giudizio le Amministrazioni intimate e il controinteressato, sig. Totaro, collocato in terza posizione, con atti -rispettivamente- in data 11 e 23 maggio 2012, chiedendo la reiezione del gravame. In particolare, il controinteressato ha eccepito in via preliminare il difetto di giurisdizione.
L’eccezione è fondata.
Si tratta di graduatoria permanente redatta all’esito della procedura selettiva per titoli, afferente -come detto- il profilo di cuoco e relativa all’Istituto “Giovanni Tancredi” di Monte Sant’Angelo, riconducibile alle previsioni contenute nel decreto n.104 del 10.11.2011 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università  e della Ricerca, per il conferimento di supplenze al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale degli Istituti di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d’arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e delle scuole speciali statali.
L’art.1 del menzionato decreto ha previsto che tali graduatorie, redatte per profili professionali e destinate a valere per il triennio 2011/2014 in sostituzione di quelle vigenti nel triennio scolastico 2008/2011 (cfr. punto 1.2), fossero “..formulate a cura del Dirigente dell’Istituzione scolastica destinataria della domanda..” , secondo le procedure previste dallo stesso decreto sulla scorta di criteri predeterminati per legge (cfr. punto 1.3).
In tale regolamentazione non vi è traccia di prove di abilità  nè di Commissioni di concorso. Alla pubblica Amministrazione non è stato, dunque, riservato alcun potere discrezionale.
Orbene, al di fuori delle specifiche e tassative ipotesi previste dalla legge con riferimento a talune categorie di pubblici dipendenti, la giurisdizione del giudice amministrativo per le controversie in materia di pubblico impiego risulta circoscritta -ex art.63 d.lgs. n.165/2001- alle sole procedure concorsuali finalizzate alla costituzione del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione, risultando viceversa – e correlativamente – la giurisdizione riservata al giudice ordinario di carattere generale e residuale, estesa ad ogni fase del rapporto stesso, dalla sua instaurazione fino all’estinzione quand’anche vengano in considerazione atti presupposti che, invero, il giudice ordinario può disapplicare.
Nel caso di specie, come detto, i provvedimenti impugnati afferiscono ad un procedimento che non presenta gli elementi peculiari del pubblico concorso finalizzato all’accesso al rapporto di impiego, trattandosi di selezione automatica per la quale non è prevista una commissione nè una valutazione comparativa dei singoli candidati e, tanto meno, posti da coprire (ex multis Cass. Sez. Un., n. 22990 del 2004; Cass., n. 8950 del 2007). La valutazione dei cd. titoli “..non ha connotati tali da comportare una comparazione meritocratica dell’esperienza e della preparazione professionale, bensì si atteggia come graduazione meccanica, ricognitiva del possesso di alcuni essenziali requisiti e la consequenziale attribuzione del punteggio” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III bis, 21.7.2012, n. 6767; in termini stessa Sezione, 13.4.2012, n.3368 e 10.1.2013, n.195. Da ultimo cfr. C.d.S., Sez. VI, 18.4.2013, n. 2144).
Proprio la natura generale e residuale della giurisdizione riservata al G.O. e, correlativamente, la natura tassativa e specifica di quella invece riservata al G.A. in subiecta materia, portano il Collegio ad escludere nella fattispecie la propria giurisdizione.
A norma dell’art.11 c.p.a., si dichiara, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e si indica, quale giudice fornito di giurisdizione sulla controversia quello ordinario, presso il quale il giudizio potrà  essere riassunto nei modi e termini di legge.
Sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle spese relative a questa fase di giudizio: in generale, in considerazione della difficoltà  di verificare in concreto la sussistenza delle caratteristiche proprie del concorso in presenza di una procedura selettiva preceduta da un bando; in particolare, con riferimento agli enti intimati, in considerazione della circostanza che la relativa difesa si è sostanziata in un mero atto di costituzione formale con allegazione di documenti.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia-Bari, Sezione I, così provvede in ordine al ricorso in epigrafe:
– dichiara il proprio difetto di giurisdizione ed indica quale giudice fornito di giurisdizione il giudice ordinario;
– compensa tra le parti le spese di questa fase di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 22 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario, Estensore
Francesco Cocomile, Primo Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27/08/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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