Contratti pubblici – Aggiudicazione – Offerta economica – Indicazione del ribasso e del valore assoluto – Contraddittorietà  – Conseguenze

Ove, nell’ambito di una gara d’appalto, si registri una discrasia tra l’offerta di ribasso e quella in termini assoluti proposte dalla concorrente e tale, duplice modalità  di espressione dell’offerta fosse richiesta  dal bando a pena d’esclusione, non si versa nell’ipotesi dell’errore materiale facilmente riconoscibile bensì in quella, sanzionata con l’esclusione dalla gara ex art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, dell’offerta duplice, quindi indeterminata.  
*
Vedi Cons. St., sez. V, sentenza 24 luglio 2014, n. 3946 – 2014;  ric. n. 6401 – 2013.

N. 01196/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00853/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 853 del 2013, proposto da: 
Co.Ge.T. Soc. Coop., rappresentata e difesa dall’avv. Luigi D’Ambrosio, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi, n.23; 

contro
Fondazione Casa Di Riposo “San Giovanni Di Dio” Onlus, rappresentata e difesa dall’avv. Vincenzo Antonucci, con domicilio eletto presso Salvatore Basso in Bari, corso Mazzini, n.134/B; 

nei confronti di
Edil – Ste Di Occulto Ferdinando & C. S.n.c., rappresentata e difesa dall’avv. Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso Felice Eugenio Lorusso in Bari, via Amendola n.166/5; 

per l’annullamento
– dei verbali della Commissione giudicatrice del 27.5.2013 e10.6.2013 relativi alla disposta esclusione dell’istante (e dell’aggiudicazione provvisoria in favore di altra concorrente della gara) per l’affidamento dei “lavori di ristrutturazione per realizzazione intervento infrastrutturale ed adeguamento, al regolamento regionale n. 4 del 18.01.2007, del corpo fabbricato della fondazione casa di riposo San Giovanni di Dio Onlus” (CIG 5003389F34);
– del provvedimento prot. n. 117 dell’11.6.2013, a firma del Presidente della Fondazione Casa di Riposo San Giovanni di Dio Onlus con cui, anche in riscontro al preavviso di ricorso ex art. 243 bis, d.l.vo n. 163/2006, è stata confermata l’esclusione della ricorrente dalla gara;
– del provvedimento di aggiudicazione definitiva del suddetto appalto di lavori e del successivo contratto;
– di ogni atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorchè non conosciuto, ivi compreso il bando e il disciplinare di gara;
con condanna
della stazione appaltante alla riammissione alla gara della ricorrente, all’aggiudicazione in favore della stessa e al subentro nel contratto, laddove sottoscritto, previa declaratoria di inefficacia.
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Fondazione Casa Di Riposo “San Giovanni Di Dio” Onlus e di Edil – Ste Di Occulto Ferdinando & C. S.n.c.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 la dott.ssa Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv, Luigi D’Ambrosio, per la ricorrente, avv. Vincenzo Antonucci, per la Fondazione resistente e avv. Felice E. Lorusso, per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La società  ricorrente ha partecipato ad un appalto per la ristrutturazione di un fabbricato da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
Allega ed espone in fatto, di aver presentato l’offerta tecnica valutata con il miglior punteggio, nonchè l’offerta economica con il maggior ribasso percentuale, pari al 18%, tanto da reclamare la priorità  assoluta in graduatoria; senonchè è stata esclusa perchè la S.A. ha rilevato che la percentuale di ribasso offerta (18%, espressa sia in valore numerico che in lettere) conduceva ad un importo assoluto, risultante dal calcolo della percentuale rispetto al prezzo posto a base d’asta, diverso da quello dichiarato (dichiarato 1.117.888,71; mentre il calcolo corretto avrebbe condotto all’importo di 1.229.607,06).
In buona sostanza l’importo in valore numerico assoluto non corrispondeva alla percentuale di ribasso.
La S.A. ha ritenuto di non poter applicare l’istituto dell’errore materiale per correggere ed allineare i due dati.
La ricorrente deduce che di questo trattasi (cioè di mero errore materiale), derivante da una svista nell’impostazione della calcolatrice.
Deduce che la normativa di settore impone di valutare solo il ribasso percentuale (senza alcun rilievo allo sviluppo numerico dello stesso e cioè al calcolo conseguente).
In particolare, la cifra risultante dallo sviluppo matematico sarebbe elemento non necessario e per ciò superfluo e, dunque, irrilevante.
All’udienza camerale dell’11.7.2013 la causa è stata trattenuta per la decisione in forma semplificata.
Deve essere precisato che (diversamente da quanto sostenuto da parte ricorrente) il disciplinare richiedeva, a pena di esclusione (v. disciplinare, pag 8 contenuto offerta economica), l’indicazione sia del ribasso percentuale sia del conseguente prezzo globale, cioè l’importo in valore assoluto, (al netto degli oneri di sicurezza: sul punto si segnala una discrasia – peraltro non rilevante ai fini della soluzione della controversia – tra disciplinare e modello di domanda “all. D” che richiede, invece, l’indicazione dell’importo netto comprensivo degli oneri).
Pertanto, non può seguirsi la tesi sostenuta, secondo cui sarebbe stata richiesta la sola indicazione del valore percentuale e non dell’importo assoluto, da qualificarsi, di conseguenza, come elemento non necessario e superfluo dell’offerta.
Chiaro deve essere, dunque, che era richiesta sia l’indicazione percentuale, sia l’importo in valore assoluto.
Tanto in effetti è stato fatto, ma il dichiarante – errando – ha indicato un valore percentuale discratico rispetto al valore assoluto.
Neppure convince la tesi, esposta in udienza camerale in sede di discussione, che la prescrizione della lex specialis, laddove richiede anche la indicazione dell’importo in valore assoluto, sia nulla.
Essa è, infatti, puramente esplicativa del dato percentuale e per ciò pienamente coerente e consequenziale rispetto ad una clausola del tutto legittima.
Punto nodale della decisione è, dunque, se vi sia incertezza assoluta dell’offerta (art. 46 bis cod. appa.) o se l’ipotesi possa rientrare nella nozione di errore materiale.
Contro tale qualificazione dell’errore commesso, milita in primo luogo la circostanza che l’importo assoluto offerto è completamente diverso rispetto a quello risultante dal calcolo percentuale (le cifre dei due numeri sono quasi tutte completamente diverse), dunque non può trattarsi di errore materiale nella trascrizione.
Non resterebbe che ipotizzare, come genericamente prospettato dal ricorrente, un errore nella impostazione della calcolatrice al momento del calcolo.
E, tuttavia, tale tesi non risulta neppure percorribile, in quanto non risulta chiaro (pur essendo stata la parte esplicitamente interpellata sul punto in sede di discussione) quale sarebbe stato, materialmente, l’errore compiuto in fase di digitazione del numero (ad es. errore nella impostazione di una sola delle cifre della percentuale indicata , ad es. 19% invece che 18% ovvero 28% invece che 18%).
Convincono, al contrario, le repliche dell’aggiudicataria, secondo cui la non ricostruibilità  dell’errore compiuto, determina la sua non qualificabilità  come errore ostativo o materiale o mera svista, bensì come errore “vizio” (peraltro, neppure dotato del requisito della riconoscibilità ), con la conseguenza che la ricorrente , operando come ha fatto, si è precostituita, di fatto, una doppia chance.
Per le ragioni appena esposte il ricorso non può trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti costituite, di euro 5000,00 ciascuna, omnicomprensivi per diritti ed onorari, oltre Iva e Cap e rimborso spese generali, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 25/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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