Pubblica sicurezza – Extracomunitari – Emersione lavoro irregolare – Art.5 D.Lgs. n. 109/2012 – Procedimento – Definizione – Termini

I procedimenti in materia di acquisto della cittadinanza italiana e di immigrazione, in considerazione delle difficoltà  derivanti  dall’eventualità  di un numero elevato di richiedenti e dalla complessità  della rapida allocazione di risorse per il disbrigo delle relative pratiche, possono concludersi anche oltre il termine di 180 giorni  previsto dall’art.2 delle legge n. 241/1990 quale limite massimo per determinati tipi di procedimenti. Pertanto, è infondato il ricorso proposto per lamentare la mancata definizione entro 30 giorni di un procedimento per emersione del lavoro irregolare ex art.5 del D.Lgs. n. 109/2012 (anche in considerazione della sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi,  disposta dal comma 6 del predetto art.5 sino alla conclusione della pratica di regolarizzazione).

N. 01209/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00631/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 631 del 2013, proposto da: 
Eriselda Hibo, rappresentato e difeso dall’avv. Uljana Gazidede, con domicilio eletto presso Uljana Gazidede in Bari, via Calefati, 269; 

contro
U.T.G. – Prefettura Di Bari – S.U.I., Ministero Dell’Interno, U.T.G. – Prefettura Di Bari, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato Di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del silenzio- rifiuto serbato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione – SUI della Prefettura di Bari sull’istanza, presentata il 15.102012, di dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare domestico o di assistenza alle persone, ex art. 5 del D. Lgs. N. 109 del 16.7.2012, a favore di cittadino extracomunitario (ricorso avverso il silenzio p.a. ex art. 117 c.p.a.);
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di U.T.G. – Prefettura Di Bari – S.U.I. e di Ministero Dell’Interno e di U.T.G. – Prefettura Di Bari;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 il dott. Sergio Conti e uditi per le parti i difensori Margherita Castiglia e Ines Sisto;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
In data 15.10.2012 Bellomo Grazia presentava dichiarazione di emersione ex art. 5 del D. Lgs. N. 109 del 16.7.2012 in favore del lavoratore irregolare Eriselda Hibo.
Con atto notificato il 14.5.2013 e depositato il 17.5.2013, la predetta cittadina extracomunitaria ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, da individuarsi nell’ordinario termine di 30 giorni di cui al c.2 dell’art. 2 della l. n. 241 del 1990.
In data 28.5.2013, si è costituita in giudizio- per l’Amministrazione intimata – l’Avvocatura distrettuale dello Stato, la quale ha successivamente depositato la relazione in data 13.6.2013 dello Sportello Unico Immigrazione di Bari, con cui si rappresenta che:
– sono state ivi presentate n. 1939 domande ex art. 5 cit. e che quella relativa alla parte qui ricorrente risulta la n. 1799 in ordine di presentazione;
– l’istruttoria della pratica risulta completata (mediante l’acquisizione dei pareri della DTL e della Questura) con esito positivo;
– si procede alla convocazione delle parti seguendo il numero di graduatoria, sicchè non si è ancora fissata la data di convocazione per la odierna ricorrente;
– al momento della presentazione della domanda la procedura ministeriale rilascia, in automatico, al presentatore una password mediante la quale è possibile verificare lo stato della pratica.
Con note d’udienza depositate il 15.7.2013, il legale di parte ricorrente – ricapitolati i fatti – insiste per l’accoglimento del ricorso, evidenziando che non è ancora intervenuto la conclusione del procedimento.
Il ricorso non risulta fondato.
L’art. 2 richiamato dalla ricorrente al c. 4 espressamente prevede termini particolari sino ad un massimo di 180 giorni per particolari procedure (“Nei casi in cui, tenendo conto della sostenibilità  dei tempi sotto il profilo dell’organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità  del procedimento, sono indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali i decreti di cui al comma 3 sono adottati su proposta anche dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione e per la semplificazione normativa e previa deliberazione del Consiglio dei ministri. I termini ivi previsti non possono comunque superare i centottanta giorni, ¦”)” espressamente consentendo il superamento del suddetto termine di 180 proprio per i procedimenti (di acquisto della cittadinanza italiana e di quelli) riguardanti l’immigrazione.
La ratio di siffatta previsione è evidente: si tratta di procedure che afferiscono a fenomeni di massa ,coinvolgenti un numero di soggetti mutevole ed imprevedibile nel tempo e nello spazio sì da rendere difficoltosa la ottimale allocazione delle risorse umane necessarie al celere disbrigo delle pratiche.
In particolar modo l’imprevedibilità  del numero dei soggetti richiedenti si verifica in relazione ai fenomeni di condono, quali sono le procedure di emersione.
Nella fattispecie, come si è visto, sono state presentate allo SUI di Bari n. 1939 domande, sicchè le operazioni necessarie richiedono un congruo lasso temporale.
In tale contesto, va rilevato che, fra la presentazione della domanda da parte del datore di lavoro e la proposizione del ricorso sul silenzio all’esame non è decorso inutilmente il tempo del procedimento, ove si consideri che nel frattempo è stata conclusa la fase istruttoria.
Va soggiunto che il Legislatore, nel consentire l’emersione, ha espressamente disposto (all’art. 5, c. 6 la sospensione, sino al momento di conclusione del procedimento dei procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore (” Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla conclusione del procedimento di cui al comma 1 del presente articolo, sono sospesi i procedimenti penali e amministrativi nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore per le violazioni delle norme relative: a) all’ingresso e al soggiorno nel territorio nazionale, con esclusione di quelle di cui all’articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni; b) al presente provvedimento e comunque all’impiego di lavoratori anche se rivestano carattere finanziario, fiscale, previdenziale o assistenziale”).
Le spese del presente giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente, Estensore
Antonio Pasca, Consigliere
Roberto Michele Palmieri, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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