1. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Obbligo di ritipizzazione di area – Avvio del procedimento di variante – Necessità  – Omissione – Illegittimità – Conseguenze 


2. Processo amministrativo – Giudizio sul silenzio – Obbligo di fare – Attività  discrezionale – Potestà  giurisdizionale – Art. 31, co.3, del c.p.a. – Limiti

1. In accoglimento del ricorso avverso il silenzio sull’istanza di ritipizzazione urbanistica già  sancita da una sentenza del G.A. passata in giudicato e ove il Comune non abbia nemmeno avviato il procedimento di variante, dev’essere dichiarato l’obbligo del medesimo Comune a realizzare una variante specifica sul suolo d’interesse del ricorrente.


2. Ai sensi dell’art. 31, co.3, del c.p.a.  la sentenza che chiude il giudizio avverso il silenzio, ove sia in gioco un’attività  discrezionale della p.A. (nella specie, di ritipizzazione urbanistica), deve limitarsi ad accertare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a causa dell’illegittimità  del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale la p.a. dovrà  provvedere.

N. 01206/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00301/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 31 e 117 sul ricorso numero di registro generale 301 del 2013, proposto da: 
Domenico Valente, rappresentato e difeso dall’avv. Antonio Arzano, con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Bari, via Principe Amedeo, n. 82/A; 

contro
Comune Di Bisceglie – non costituito;

per la declaratoria di illegittimità 
“ed il conseguenziale annullamento del silenzio formatosi in ordine all’istanza di riqualificazione urbanistica del suolo sito in Bisceglie alla Via Santonio Veneziani n. 2/A, presentata dal sig. Domenico Valente in data 30.10.2012,
nonchè per l’accertamento
dell’obbligo del Comune di Bisceglie di pronunziarsi con un provvedimento espresso in ordine alla summenzionata istanza.”
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l’ordinanza istruttoria n. 837 del 24 maggio 2013 e la nota conseguentemente depositata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 la dott.ssa Rosalba Giansante e udito per la parte ricorrente il difensore, l’avv. Antonio Arzano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il sig. Domenico Valente, proprietario del suolo sito in Bisceglie, in via Santorino Veneziani n. 2/A, censito in catasto al fg. 10, p.lla 60, sub 4, cat. A/4, di aver presentato denunzia d’inizio attività , assunta al protocollo dell’Amministrazione intimata in data 4 novembre 2010, per lavori di demolizione e ricostruzione del predetto immobile, con contestuale ampliamento, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale n. 14 del 2009 (c.d. “Piano Casa”).
Riferisce che con nota prot. n. 25597 del 26 giugno 2012 il Comune di Bisceglie aveva espresso il proprio diniego in quanto “l’intervento ricade in zona destinata a scalo ferroviario” e ritenendolo, di conseguenza, in contrasto con l’art. 5, comma 6, della legge regionale n. 14 del 2009, come modificato dall’art. 4 della legge regionale n. 21 del 2011.
Espone altresì che, ritenendo il vincolo gravante sul proprio immobile (peraltro legittimamente edificato) oramai decaduto, con istanza assunta al protocollo del Comune di Bisceglie n. 41257 del 30 ottobre 2012, aveva richiesto di “provvedere alla riqualificazione urbanistica dell’area…” di sua proprietà , “tipizzandola come zona “B” di completamento”; aggiunge che, considerato che il Comune di Bisceglie con nota prot. n. 43985 del 15 novembre 2012 gli aveva comunicato di aver “già  avviato lo studio di ritipizzazione delle aree con vincolo urbanistico scaduto per mezzo del nuovo Piano Urbanistico generale in fase di approvazione”, in data 21 novembre 2012 aveva replicato alla nota comunale rilevando come la stessa costituisse “un’indebita ed illegittima elusione dell’obbligo di conclusione del procedimento, sancito dall’art. 2 della L. n. 241/1990” e diffidando l’Amministrazione stessa alla conclusione del procedimento di ritipizzazione, nel termine di trenta giorni; che anche tale diffida era rimasta priva di riscontro.
Il sig. Valente ha quindi proposto il presente ricorso, ritualmente notificato il 25 febbraio 2013 e depositato il 5 marzo 2013, con il quale ha chiesto la declaratoria di illegittimità  ed il conseguenziale annullamento del silenzio formatosi in ordine all’istanza di riqualificazione urbanistica del suolo sito in Bisceglie alla Via Santonio Veneziani n. 2/A, da esso presentata in data 30 ottobre 2012, nonchè l’accertamento dell’obbligo del Comune di Bisceglie di pronunziarsi con un provvedimento espresso in ordine alla summenzionata istanza; ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta che provveda alla conclusione del procedimento in questione in ipotesi di perdurante inerzia dell’ente locale.
A sostegno del gravame parte ricorrente lamenta che l’area di cui è proprietario e per la quale ha avanzato istanza di ritipizzazione urbanistica è destinata dallo strumento urbanistico generale del Comune di Bisceglie a «scalo ferroviario» e soggetta alla disciplina dettata dall’art. 50 delle vigenti N.T.A., ma secondo quanto già  acclarato da questo Tribunale in fattispecie identica a quella in esame, si tratterebbe di previsione sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968.
L’obbligo di ritipizzazione nascerebbe dalla circostanza che l’area di sua proprietà  sarebbe gravata da un vincolo espropriativo scaduto, e sarebbe indubbio il suo interesse ad ottenere una ritipizzazione dell’area, tanto più in considerazione del fatto che la ridefinizione urbanistica dell’area in questione è propedeutica alla realizzazione di un intervento di recupero edilizio e contestuale ampliamento, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009 (c.d. “Piano Casa”).
L’apparente riscontro fornito con nota prot. n. 43985 del 15 novembre 2012 costituirebbe in realtà , ad avviso di parte ricorrente, solo un’indebita ed illegittima elusione dell’obbligo di conclusione del procedimento, sancito dall’art. 2 della legge n. 241 del 1990.
Il semplice avvio del procedimento di revisione del P.R.G.C. non costituirebbe, ad avviso di parte ricorrente, adempimento da parte del Comune all’obbligo di conferire la riqualificazione urbanistica alla zona rimasta priva di specifica disciplina, a seguito di decadenza del vicolo di destinazione su di essa gravante.
Il sig. Valente ha prodotto documentazione.
Il Comune di Bisceglie non si è costituito a resistere in giudizio.
Alla camera di consiglio del 10 maggio 2013, con ordinanza istruttoria n. 837, questa Sezione ha ritenuto “necessario, al fine del decidere, acquisire una relazione esplicativa del Comune di Bisceglie che chiarisca se il Piano Urbanistico Generale di cui alla nota prot. n. 43985 del 15 novembre 2012 sia stato approvato o, in caso contrario, lo stato puntuale del relativo procedimento, con allegata esaustiva documentazione;” ed ha rinviato la causa per il prosieguo alla camera di consiglio del giorno 23 luglio 2013;
A seguito di istanza di prelievo di parte ricorrente, alla camera di consiglio del 4 luglio 2013 la causa è stata chiamata e assunta in decisione.
La questione, come prospettato da parte ricorrente, è stata già  oggetto di esame da parte di questo Tribunale Amministrativo Regionale, sia dalla Sezione I, con sentenza n. 600/2008, che ha statuito che i terreni destinati ad “ampliamento zona ferroviaria – scalo merci”, soggetti alla disciplina dell’art. 50 delle N.T.A. vigenti in Comune di Bisceglie, sono oggetto di una previsione urbanistica sostanzialmente espropriativa, soggetta perciò a decadenza dopo il decorso del termine quinquennale di efficacia, ai sensi dell’art. 2 della legge n. 1187/1968; sia da parte di questa Sezione III, che ha condiviso tale orientamento con la sentenza n. 265 del 2009.
Peraltro, che l’area di proprietà  del sig. Valente sia da ritipizzare è stato sostanzialmente ammesso dallo stesso Comune nella nota prot. n. 43985 del 15 novembre 2012 con la quale è stato comunicato al ricorrente di aver “già  avviato lo studio di ritipizzazione delle aree con vincolo urbanistico scaduto per mezzo del nuovo Piano Urbanistico generale in fase di approvazione”, e, pertanto, è pacifico che incombe sul Comune di Bisceglie l’obbligo di riapprovare una disciplina urbanistica in luogo del vincolo decaduto.
Tuttavia il Comune, nella nota di riscontro all’ordinanza istruttoria n. 837 del 24 maggio 2013, con la quale questa Sezione aveva ritenuto necessario, al fine del decidere, “acquisire una relazione esplicativa del Comune di Bisceglie che chiarisca se il Piano Urbanistico Generale di cui alla nota prot. n. 43985 del 15 novembre 2012 sia stato approvato o, in caso contrario, lo stato puntuale del relativo procedimento, con allegata esaustiva documentazione;” ha rappresentato, contrariamente da quanto affermato nella nota precedente (nella quale aveva dichiarato che il piano era in fase di approvazione), che il Piano non era ancora neppure adottato. In particolare il Comune ha precisato che “Allo stato, si è in attesa di acquisire la Valutazione Ambientale Strategica nonchè i pareri, propedeutici all’adozione, da parte dell’Autorità  di Bacino per la Puglia e del Genio Civile; in attesa dei predetti pareri il procedimento di adozione non potrà  avvenire”.
Inoltre il Comune intimato non ha ottemperato a quanto richiesto da questo Tribunale; infatti non ha prodotto alcuna documentazione adducendo che all’attualità  vi sarebbero solo atti che rivestirebbero natura interlocutoria e sarebbero legati a richieste di atti tecnici o delucidazioni in merito alle procedure tecniche di perimetrazione delle aree da parte dei suddetti Enti.
Al riguardo il Collegio, ritiene innanzitutto di evidenziare che alla fattispecie oggetto di gravame non sia applicabile l’orientamento giurisprudenziale, in disparte la questione se esso sia condiviso dal Collegio, che ritiene che l’obbligo di riqualificazione urbanistica possa ritenersi soddisfatto allorquando risulti che il Comune abbia riavviato l’esercizio della potestà  pianificatoria generale (cfr. TAR Puglia, Lecce, n. 3939/2007) e che tale strumento urbanistico generale interesserà  l’intero territorio comunale e quindi anche le aree oggetto della predetta richiesta di ritipizzazione, orientamento sostanzialmente posto a fondamento dal Comune di Bisceglie nella nota prot. n. 43985 del 15 novembre 2012.
Tale orientamento, infatti, non è applicabile nel caso di specie in quanto il Comune non ha neppure dimostrato, avendone avuto la possibilità  in seguito, sede di adempimento all’incombente istruttorio disposto da questo Tribunale, di avere iniziato il relativo procedimento, ma ha tenuto un atteggiamento meramente elusivo.
Alla luce di quanto sopra, considerata anche l’urgenza del ricorrente di ottenere la ritipizzazione dell’area stessa in quanto propedeutica alla realizzazione di un intervento di recupero edilizio e contestuale ampliamento, ai sensi della legge regionale n. 14 del 2009 (c.d. “Piano Casa”), dichiara l’obbligo del Comune di Bisceglie di provvedere a dettare una nuova disciplina urbanistica dell’area per cui è causa, mediante una variante specifica (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 611 del 19 aprile 2013 e n. 1133 del 22 luglio 2011).
Ritenuto sussistente l’obbligo di provvedere del Comune di Bisceglie, alla luce di quanto sopra esposto, occorre tuttavia richiamare l’orientamento della giurisprudenza amministrativa dominante, condivisa da questo Tribunale (cfr. TAR Puglia, Bari, Sezione III, n. 3881/2010, e Sezione I, n. 1079/2008) e dalla quale il Collegio non ha motivo di discostarsi, alla luce del quale, in materia di pianificazione urbanistica, la sentenza che chiude il giudizio avverso il silenzio deve limitarsi ad accertare l’inadempimento all’obbligo di provvedere a causa dell’illegittimità  del silenzio, individuando altresì un ulteriore termine nel quale la p.a. dovrà  provvedere; ciò in quanto, trattandosi di attività  altamente discrezionale, la potestà  giurisdizionale del giudice non può sovrapporsi alle valutazioni riservate all’amministrazione, spettando questo compito, nell’ipotesi di ulteriore ed insistente inerzia dell’amministrazione soccombente, al commissario ad acta da nominarsi in sede di ottemperanza, il quale potrà  agire sostituendosi all’organo dell’amministrazione rimasto ulteriormente inadempiente; al riguardo il comma 3 del citato art. 31 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010 n. 104 espressamente dispone: “Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo quando si tratta di attività  vincolata o quando risulta che non residuano ulteriori margini di esercizio della discrezionalità  e non sono necessari adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.”.
Conclusivamente il ricorso è fondato e deve essere accolto nel senso e nel limite di dichiarare l’obbligo del Comune di Bisceglie di provvedere sull’istanza di nuova pianificazione avanzata dall’odierno ricorrente, mediante una variante specifica, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (ove antecedente), nominando sin d’ora per l’ipotesi di inadempienza un commissario ad acta, il quale dovrà  provvedere entro 60 giorni dalla scadenza del termine di cui sopra.
Quanto alle spese, secondo la regola della soccombenza, devono porsi a carico della parte intimata, nell’importo liquidato nel dispositivo.
Il Collegio si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico del Comune di Bisceglie.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e per l’effetto:
1) dichiara l’obbligo del Comune di Bisceglie di pronunciarsi espressamente sull’istanza di ritipizzazione urbanistica, acquisita al protocollo del Comune di Bisceglie n. 41257 del 30 ottobre 2012, presentata dal sig. Domenico Valente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza (ove antecedente);
2) nomina commissario ad acta il Dirigente dell’Ufficio Urbanistico della Regione Puglia, o un Funzionario da lui delegato, affinchè, nella ipotesi di ulteriore inerzia del Comune intimato, provveda in via sostitutiva entro 60 giorni dalla scadenza del temine di cui al punto 1);
3) condanna il Comune di Bisceglie al pagamento di complessivi € 2.000,00 (duemila/00) a titolo di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA, in favore del sig. Domenico Valente;
4) contributo unificato rifuso ex art. 13, comma 6-bis.1, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
5) si riserva sulla determinazione del compenso in favore del commissario ad acta, da porre a carico del Comune di Bisceglie.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sergio Conti, Presidente
Antonio Pasca, Consigliere
Rosalba Giansante, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 26/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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