1. Professioni e mestieri – Avvocato – Esame di abilitazione – Prove scritte – Giudizio di non ammissione – Rilevanza delle sottolineature apportate dalla Commissione all’elaborato – Fattispecie


2. Professioni e mestieri – Avvocato – Esame di abilitazione – Prove scritte – Valutazione commissione esaminatrice – Attribuzione punteggio numerico – Sufficienza 


3. Professioni e mestieri – Avvocato – Esame di abilitazione – Prove scritte – Valutazione commissione esaminatrice -Discrezionalità  tecnica –  Sindacabilità  giurisdizionale – Limiti

1. Posto che negli esami di abilitazione alla professione di avvocato, la fase della correzione e valutazione degli elaborati non richiede l’annotazione sugli elaborati stessi di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevate, appare una mera illazione sprovvista di conforto probatorio l’assunto del ricorrente secondo cui il voto insufficiente sia riconducibile alle sottolineature apposte dalla commissione sull’elaborato, non avendo queste ultime alcuna valenza.


2. In tema di motivazione del provvedimento di non ammissione alle prove orali, costituisce ormai consolidato principio giurisprudenziale la sufficienza del solo punteggio numerico ai fini della valutazione compiuta dalla Commissione in sede di esame di abilitazione alla professione forense, senza che sia necessaria alcuna attività  aggiuntiva rispetto a quella di assegnazione del punteggio numerico suddetto.


3. Con riferimento alla valutazione degli elaborati compiuto dalla Commissione esaminatrice, connotata dall’ampia discrezionalità  tecnica di cui essa dispone nello stabilire l’idoneità  del candidato, non è consentito al giudice della legittimità  di sovrapporsi alle determinazioni della Commissione stessa, a meno che non ricorra l’ipotesi della abnormità  o illogicità  della valutazione espressa.

N. 01142/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01223/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1223 del 2012, proposto da: 
Gennaro Giorgio, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Giorgio, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Michela Nocco, via Sparano n. 27; 

contro
Ministero della Giustizia, Commissione Centrale c/o Ministero della Giustizia, Commissione Esaminatrice c/o Corte D’Appello di Bari, Commissione Esaminatrice e III Sottocommissione c/o Corte D’Appello di Firenze, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distr.le Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo, 97; 

per l’annullamento
del giudizio di insufficienza (“venticinque”), dato dalla III sottocommissione esaminatrice presso la corte d’appello di Firenze del concorso per esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato -sessione 2011- indetto con d.m. 14 luglio 2011, al parere motivato in materia regolata dal codice civile redatto dal ricorrente in data 13 dicembre 2011 (busta n. 573), nonchè del provvedimento della stessa III sottocommissione esaminatrice recante la valutazione “venticinque” al medesimo parere motivato; del “verbale di correzione delle prove scritte” del giorno 01.03.2012 redatto dalla medesima III sottocommissione esaminatrice presso la corte d’appello di Firenze del concorso per esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato -sessione 2011- indetto con d.m. 14 luglio 2011, nella parte in cui attribuisce al ricorrente (busta n. 573) il punteggio di “25” per il parere in materia regolata dal codice civile; della conseguenziale determinazione della commissione esaminatrice presso la corte d’appello di bari di esclusione del ricorrente dalla partecipazione alle prove orali; del conseguente provvedimento di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva prova orale; nonchè di ogni altro atto o provvedimento connesso, conseguente o presupposto, ancorchè non conosciuto dal ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Centrale c/o Ministero della Giustizia, della Commissione Esaminatrice c/o Corte d’Appello di Bari e della Commissione Esaminatrice c/o Corte d’Appello di Firenze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 giugno 2013 il dott. Sabato Guadagno e uditi per le parti i difensori avv. Filippo Giorgio e avv. dello Stato Ines Sisto;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
Espone in fatto il dott. Gennaro Giorgio di aver partecipato alle prove scritte del concorso per il conseguimento dell’abilitazione professionale di avvocato, sessione 2011- indetto con d.m. 14 luglio 2011.
Riferisce che i suoi elaborati sono stati corretti dalla III sottocommissione esaminatrice presso la corte d’appello di Firenze ed impugna gli atti di tale procedura, nella parte in cui gli è stato attribuito il punteggio di “25” per il parere motivato in materia regolata dal codice civile, la conseguenziale determinazione della commissione esaminatrice presso la corte d’appello di bari di esclusione del ricorrente dalla partecipazione alle prove orali, nonchè il provvedimento di approvazione degli elenchi dei candidati ammessi alla successiva prova.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto le censure di eccesso di potere della discrezionalità  tecnica nelle forme del manifesto errore di fatto, della carenza di istruttoria, della grave illogicità  e della contraddittorietà , assumendo che le 16 sottolineature apposte sull’elaborato di diritto civile sarebbero del tutto ingiustificate e quindi non idonee a supportare un giudizio d’insufficiente ed a tal fine procede ad un’articolata ed ampia disamina di ciascuna sottolineatura.
Si sono costituiti a resistere in giudizio il Ministero della Giustizia, a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, chiedendo il rigetto del gravame.
All’udienza pubblica del 27 giugno 2013 la causa è stata assunta in decisione.
Il ricorso è infondato e va respinto.
Al riguardo il Collegio rileva che la prospettazione di parte ricorrente parte dal presupposto che il punteggio insufficiente di “25” per il parere di diritto civile svolto in data 13 dicembre 2011 sia ascrivibile alle sottolineature apportate dalla commissione al suddetto elaborato, sottolineature che sarebbero manifestamente erronee, perchè non riconducibili ad errori sintattici-grammaticali, profilo non rientrante nell’ambito dell’insindacabile giudizio tecnico-discrezionale demandato alla Commissione, mentre l’elaborato sarebbe immune da deficienze sotto il profilo giuridico.
In proposito va condiviso l’orientamento giurisprudenziale (Cons. St.  sez. IV n. 6219/2012 di riforma di una decisione del T.A.R. del LAZIO -Sede di ROMA- sez. I n. 7851/2012), secondo cui l’assunto che il voto insufficiente sia riconducibile alle sottolineature costituisce una mera illazione sprovvista di conforto probatorio, in quanto le sottolineature di alcuni periodi discorsivi contenuti nelle prove redatte dal ricorrente hanno valenza neutra.
La procedura concorsuale, disciplinata dai criteri fissati dalla Commissione di cui all’art. 22 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578 (Cons. St., IV, 22 dicembre 2009, n. 8621) non prevede alcuna attività  aggiuntiva rispetto a quella di assegnazione del punteggio e non risultano dedotti errori di fatto nel giudizio reso ovvero elementi di macroscopica irrazionalità  dello stesso (ex multis, Cons. St., IV, 7 marzo 2005, n. 900; 3 maggio 2005, n. 2154; 10 maggio 2005, n. 2269; 27 maggio 2002, n. 2906; 6 maggio 2008, n. 2064 e 9 settembre 2009, n. 5406, n. 6762/2010).
La fase della correzione e valutazione degli elaborati non richiede l’annotazione, nè sugli elaborati stessi nè nel verbale delle attività  della Commissione, di particolari chiarimenti circa gli errori o le inesattezze giuridiche rilevati. (v. decisioni Consiglio di Stato sez. IV n. 1229/09, n. 2576/09 n. 5751/09 n. 2094/2010). L’art. 23 del R.D. n. 37/1934, penultimo comma) si limita a prevedere che alla lettura dei “lavori” segue l’assegnazione del punteggio.
Infatti, negli esami di abilitazione alla professione forense l’onere motivazionale è sufficientemente assolto con l’indicazione del punteggio numerico, che si configura come una formula sintetica ma eloquente che, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità  dell’attività  amministrativa, assicura la necessaria chiarezza sulle valutazioni di merito compiute dalla commissione e sul potere amministrativo da quest’ultima espletato, specie quando la commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà  alla correzione. (ex multis Cons. St., IV, 17 febbraio 2009, n. 855, 15 settembre 2006 n. 5348, 3 novembre 2006 n. 6504, 17 gennaio 2007 n. 25, 12 maggio 2008 n. 2190; 19 febbraio 2008 n. 540, 4 febbraio 2008 n. 294; 6 settembre 2006 n. 5160; 7 maggio 2004 n. 2881; 17 dicembre 2003 n. 8320; 1 marzo 2003 n. 1162; C.si. 22 aprile 2002 n. 236, 9 giugno 2003 n. 223; T.A.R. Milano, IV Sez., 8 aprile 2004 n. 1438; T.A.R. Toscana, I Sez., 29 settembre 2003 n. 5187; T.A.R. L’Aquila 29 giugno 2006 n. 468; T.A.R. Bari, I Sez., 30 luglio 2005 n. 3491, T.A.R. Catanzaro, II Sez., 26 giugno 2006 n. 7109, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I, 18 ottobre 2010 n. 32840, T.A.R. Lazio, I Sez., 3 marzo 2004 n. 2017; T.A.R. Napoli Campania sez. VIII 19 dicembre 2012 n. 5247, 2 febbraio 2012 n. 534; 23 dicembre 2009 n. 9511; 24 settembre 2008 n. 10731, T.A.R. Napoli, IV Sez., 11 aprile 2006 n. 3505).
Accantonata tale ipotesi, e fermo il principio della sufficienza della motivazione numerica, la dedotta illegittimità  dell’esercizio della discrezionalità  tecnica da parte della sottocommissione non fornisce idonei e sufficienti elementi dimostrativi dell’abnormità  od illogicità  del giudizio di insufficienza attribuito all’elaborato in esame.
D’altronde, in materia di esami di abilitazione per l’accesso alla professione forense, allorquando si procede con l’attribuzione di un giudizio di valore, come è nella valutazione di un elaborato, non si è nel campo della discrezionalità  amministrativa, ma in quello della discrezionalità  tecnica, nell’ambito della quale, non sussistendo una scelta fra opposti interessi, non vi è luogo ad una motivazione, che è invece l’espressione tipica della spiegazione di una scelta amministrativa.”(Cons. Stato Sez. IV Sent. 19102007, n. 5468, T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, 14012011, n. 130).
Il Tribunale adito valuta la coerenza logica del giudizio operato dalla Commissione esaminatrice, ma non può sostituire o giustapporre alla valutazione in concreto delle prove formulata dalla Commissione un proprio, differente giudizio (Cons. Stato Sez. IV n.5581/2012).
Conclusivamente, l’evidenziata erroneità  dell’assunto dell’esclusiva rilevanza delle sottolineature apportate dalla Commissione in ordine al giudizio formulato e l’assenza di argomenti logici a comprova della eventuale abnormità  della valutazione espressa dalla commissione comportano la reiezione del ricorso.
Il Collegio, in considerazione della natura della presente controversia, ritiene che sussistono le ragioni che giustificano l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente, Estensore
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 11/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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