1. Giurisdizione – Mobilità  volontaria interna – Giurisdizione del giudice amministrativo – Non sussiste – Ragioni 
2. Giurisdizione – Struttura sanitaria – Medico convenzionato – Rapporto di lavoro – Locatio operis –  Giurisdizione del G.O. – Sussiste – Ragioni

1. Le controversie aventi ad oggetto le procedure di mobilità  volontaria interna del personale pubblico, che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già  la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale, soggiacciono alla giurisdizione del giudice ordinario.
2. Rientra nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto il rapporto intercorrente fra la struttura sanitaria pubblica e il medico con essa convenzionato, nel caso in cui trattasi di incarico che sin dal momento del suo conferimento dà  luogo ad una “locatio operis” caratterizzata da prestazioni professionali con vincolo di parasubordinazione, che si svolgono di norma su un piano di parità , con la conseguenza che l’ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza.

N. 01079/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00743/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 743 del 2013, proposto da Maraucci Anna Assunta, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Mariani, con domicilio eletto in Bari, via Amendola, 21;

contro
Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani, rappresentata e difesa dall’avv. Alessandro Delle Donne, con domicilio eletto presso l’avv. Raffaele Daloiso in Bari, via Abate Gimma, 231;

nei confronti di
Ferrara Ettore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Aurelio Gironda e Michele Dionigi, con domicilio eletto presso l’avv. Michele Dionigi in Bari, via Fornari, 15/A;

per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
– della delibera n. 329 del 28 febbraio 2013, posta in pubblicazione sul sito internet dell’Amministrazione in pari data, per il periodo di quindici giorni, avente ad oggetto: mobilità  volontaria anno 2013 ai sensi dell’articolo 17 ACN/2009 dei Medici specialisti ambulatoriali. Ammissione istanze;
– di ogni altro atto al predetto connesso, sia presupposto che conseguente, ancorchè non conosciuto e comunque lesivo;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani e di Ferrara Ettore;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 per le parti i difensori avv.ti Bruna Cazzolla, su delega dell’avv. Alessandro Delle Donne, e Michele Dionigi;
Comunicata alle parti in forma diretta ed esplicita la possibilità  di adottare una sentenza semplificata, ricorrendone le condizioni previste;
Sentite le stesse ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
 

FATTO e DIRITTO
L’odierna ricorrente Maraucci Anna Assunta è titolare di incarico di specialista ambulatoriale convenzionato nella branca oculistica per n. 32 ore settimanali, con anzianità  di servizio dal 23.12.1997.
In tale qualità  la stessa dichiarava nell’atto introduttivo del presente giudizio di avere interesse a partecipare alle procedure di mobilità  infra aziendale ai sensi dell’art. 17 dell’ACN vigente per i medici specialisti ambulatoriali.
Con la gravata deliberazione n. 329/2013 il Direttore Generale dell’ASL BAT approvava la mobilità  per la branca specialistica per l’anno 2013 ai sensi dell’articolo 17, comma 1 dell’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni e del verbale n. 3 del 10.12.2008 del Comitato regionale ex art. 25 dell’ACN di settore.
L’ASL BAT ammetteva le istanze di mobilità  volontaria inoltrate entro il 31 gennaio 2013 dagli specialisti ambulatoriali interni a tempo indeterminato, “in possesso del requisito dell’anzianità  di servizio di almeno 18 mesi negli incarichi in atto” previsto al predetto verbale del Comitato, fra cui veniva ammessa anche l’istanza del controinteressato Ferrara Ettore, per la branca oculistica per sei ore, passando dal DSS1 al DSS2 – DSS5.
La ricorrente contestava la citata deliberazione n. 329/2013, sostenendo che il procedimento di mobilità  volontaria per cui è causa non è stato preceduto da alcuna forma di pubblicità  per garantire l’evidenza pubblica; che in tal modo è stata considerata per la branca oculistica unicamente la domanda del dr. Ettore Ferrara, precludendole la possibilità  di concorrere alla procedura; che in ogni caso il controinteressato non aveva alcun titolo per veder accolta la propria istanza di mobilità , in mancanza del requisito previsto dal verbale del Comitato Regionale consistente nell’anzianità  di almeno 18 mesi nell’incarico in atto.
Si costituivano l’Azienda Sanitaria Locale Barletta Andria Trani ed il controinteressato Ferrara Ettore, resistendo al gravame.
Alla pubblica udienza del 19 giugno 2013 la causa è stata trattenuta in decisione.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio che debba essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della presente controversia in favore della magistratura ordinaria.
Invero, secondo la giurisprudenza del Consiglio di Stato sussiste in subiecta materia la giurisdizione del giudice ordinario.
Afferma Cons. Stato, Sez. V, 12 settembre 2011, n. 5085 che “Le controversie aventi ad oggetto le procedure di mobilità  volontaria interna, che comportino una mera modificazione soggettiva del rapporto di lavoro e non già  la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale, soggiacciono alla giurisdizione del giudice ordinario.”.
In termini analoghi si era espressa in precedenza Cass. civ., Sez. Un., 9 settembre 2010, n. 19251.
La controversia che origina dalla deliberazione gravata in questa sede ha, infatti, ad oggetto una procedura di mobilità  interna dall’esito della quale non consta discenda la costituzione di un nuovo rapporto mediante una procedura selettiva concorsuale (con consequenziale radicamento della giurisdizione del giudice amministrativo), bensì unicamente la modificazione soggettiva dell’originario rapporto, con mero spostamento dei medici specialisti ambulatoriali interni da un DSS ad altro nell’ambito della stessa ASL (cfr. pagg. 2 e 3 della deliberazione gravata).
In ogni caso, viene in rilievo nel caso di specie una controversia rientrante nell’ambito della giurisdizione del giudice ordinario poichè “avente ad oggetto il rapporto intercorrente fra la struttura sanitaria pubblica e il medico con essa convenzionato, trattandosi di incarico che sin dal momento del suo conferimento dà  luogo ad una “locatio operis” caratterizzata da prestazioni professionali con vincolo di parasubordinazione, che si svolgono di norma su un piano di parità , con la conseguenza che l’ente pubblico non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo, all’infuori di quello di sorveglianza” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 4 giugno 2012, n. 3291).
Da quanto esposto discende la declaratoria del difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla domanda di cui al ricorso, in favore del giudice ordinario, innanzi al quale la domanda potrà  essere riproposta nei termini di legge secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale, 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109 ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm.
In considerazione della natura e della peculiarità  della presente controversia, nonchè della qualità  delle parti, sussistono gravi ed eccezionali ragioni di equità  per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla cognizione della domanda di cui al ricorso, ed indica il giudice ordinario quale giudice munito di giurisdizione su di essa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Corrado Allegretta, Presidente
Giacinta Serlenga, Primo Referendario
Francesco Cocomile, Primo Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 02/07/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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