1. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Valutazione prove – Commissione – Specificazione dei criteri di valutazione – Termine
 


2. Pubblico impiego – Concorso pubblico – Valutazione prove – Tempi di correzione – Discrezionalità 

 
1. àˆ immune da vizi la procedura concorsuale in cui la Commissione giudicatrice stabilisca i criteri di valutazione e le modalità  di correzione delle prove concorsuali con congruo anticipo rispetto all’inizio delle prove d’esame. Infatti, la mancata fissazione dei criteri nella prima riunione della Commissione ai sensi dell’art.12 del D.P.R. n. 487/1994,  non rende illegittima la procedura concorsuale, considerato il carattere non perentorio di tale termine.


 
2. E’ infondata la censura con cui si contesta la mancata indicazione dei tempi di correzione degli elaborati in una procedura concorsuale, atteso che tale indicazione non è normativamente richiesta, nè è imposta dai principi generali dell’ordinamento di settore.
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Vedi Cons. St., sez. VI, ric. n. 8264 – 2013; sentenza 17 maggio 2017, n. 2334 – 2017

N. 01067/2013 REG.PROV.COLL.
N. 01025/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1025 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da: 
Liliana Dell’Anna, rappresentata e difesa dall’avv. Valeria Pellegrino, con domicilio eletto presso Maurizio Di Cagno in Bari, via Nicolai, n.43; 

contro
Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca, Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia, Commissione Concorso Dirigenti Scolastici, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici siti in via Melo, n. 97, è domiciliato; 

nei confronti di
Anna Maria Vernaleone; 

per l’annullamento
– del provvedimento di non ammissione della ricorrente alle prove orali del concorso per esami e per titoli per il reclutamento di n. 236 dirigenti scolastici nel ruolo della regione puglia per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale 13.07.2011, pubblicato sul sito web dell’ufficio scolastico regionale per la puglia e del miur in data 4.5.2012 in virtù di provvedimento del vicedirettore generale dell’ufficio scolastico regionale per la puglia 4.5.2012 n. aoodrpu 2932/usc;
– di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale e, tra questi, dell’elenco dei candidati ammessi alle prove orali pubblicato in data 4.5.2012, nonchè dei verbali con i quali la commissione ha giudicato insufficienti le prove scritte sostenute dalla ricorrente ed ha fissato i criteri di valutazione (verbale 23.3.2012 n. 32 della commissione e le allegate schede di valutazione del candidato n. 656/a e 656/b; verbale 3.1.2012 n. 8).
motivi aggiunti:
nei limiti in cui non ricomprende, tra i nominativi, quello del ricorrente, della graduatoria generale di merito, definitivamente approvata con ddg 13 luglio 2012, resa dal ministero dell’istruzione dell’università  e della ricerca -ufficio scolastico regionale per la puglia, all’esito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 236 dirigenti scolastici nel ruolo della regione puglia per la scuola primaria, secondaria di primo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale 13 luglio 2011;
nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o conseguenziale;
nonchè, ancora per l’accertamento e, quindi, la declaratoria di illegittimità  del diniego parziale opposto alla istanza 04.08.2012 di accesso ai documenti amministrativi presentata dalla prof.ssa dell’anna, comunicato a mezzo e-mail in data 29 agosto 2012, contraddistinto dal prot. n. 3749/113/1, sottoscritto dal vice direttore generale dell’ufficio scolastico per la puglia, dott. ruggiero francavilla;
e, quindi, per la condanna
del predetto ministero dell’istruzione dell’università  e della ricerca -ufficio scolastico regionale per la puglia di bari, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore alla esibizione di tutti i documenti richiesti dalla ricorrente con istanza del 4 agosto 2012.
motivi aggiunti:
-nei limiti in cui non ricomprende, tra i nominativi, quello della ricorrente-
della graduatoria generale di merito, definitivamente approvata con ddg del 9.08.2012, prot. n. aoodrpu5853, così come modificata dal ddg del 14.09.2012 prot. n. aoodrpu6429, che pure si impugna, resa dal ministero dell’istruzione dell’università  e della ricerca – ufficio scolastico regionale per la puglia, all’esito del concorso per esami e titoli per il reclutamento di n. 236 dirigenti scolastici nel ruolo della regione puglia per la scuola primaria, secondaria di primo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale 13 luglio 2011;
– nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ivi compresi quelli impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti del 11.10.2012.
 

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Usr – Ufficio Scolastico Regionale Per Puglia e di Ministero dell’Istruzione dell’Universita’ e della Ricerca;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 maggio 2013 il dott. Desirèe Zonno e uditi per le parti i difensori avv. Giuseppina Capodacqua, su delega dell’avv. Valeria Pellegrino e avv. dello Stato Giovanni Cassano;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
 

FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato al concorso per esami e per titoli per il reclutamento di 236 dirigenti scolastici nel ruolo della regione Puglia per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi, indetto con decreto del direttore generale del 13.07.2011.
Non è stata ammessa a sostenere le prove orali perchè non ha raggiunto il punteggio minimo richiesto per l’ammissione (21/30), riportando rispettivamente 16/30 e 13/30.
Impugna, con il ricorso principale, il provvedimento di non ammissione alle prove orali.
Con successivi ricorsi per motivi aggiunti impugna la graduatoria provvisoria nonchè quella definitiva, deducendo, con il secondo dei ricorsi per motivi aggiunti, ulteriori ipotesi di illegittimità  dell’operato della Commissione giudicatrice..
Dopo la reiezione dell’istanza cautelare sul ricorso principale, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 16.5.2013.
L’esame delle eccezioni di inammissibilità  sollevate dall’Avvocatura distrettuale risulta superflua, attesa l’infondatezza nel merito del ricorso.
Preliminarmente il Collegio deve dare atto della rinunzia alla domanda di accesso formulata con il ricorso per motivi aggiunti depositato il 24.10.2012.
Trattandosi di rinuncia non notificata, che viene giustificata in ragione della ottenuta ostensione degli elaborati richiesti, essa senz’altro vale a configurare l’ipotesi di cessazione della materia del contendere.
Con il ricorso principale viene impugnato il provvedimento di non ammissione agli orali per insufficienza del voto riportato.
Si contesta in primo luogo che la commissione abbia stabilito i criteri di correzione dopo la prima riunione.
Non può trovare accoglimento la censura di violazione dell’art.12 del D.P.R. 487/1994, che dispone che la Commissione, nel corso della prima riunione, stabilisca i criteri e le modalità  di correzione delle prove concorsuali al fine di assegnare i punteggi alle singole prove.
Infatti, la Commissione ha regolarmente proceduto a tali adempimenti con congruo anticipo -circostanza incontestata- prima della data fissata per l’inizio delle prove d’esame e l’eventuale fissazione dei criteri non nella prima riunione, circostanza di cui peraltro la parte ricorrente non ha fornito neanche alcun principio di prova, non renderebbe, comunque, illegittima la procedura concorsuale, tenuto conto del carattere non perentorio di tale termine e del conseguito perseguimento delle finalità , cui tale statuizione è preordinata, nella procedura concorsuale in esame, caratterizzato peraltro da un elevato numero di partecipanti.
Si deduce, inoltre, l’irragionevolezza dei criteri di correzione stabiliti dalla Commissione che avrebbe considerato, ponendolo a fondamento della individuazione dei criteri, un elaborato tipo (sostanzialmente vincolante), senza considerare la varietà  delle possibili soluzioni prospettate dal candidato, anche difformi dal modello della commissione.
La censura è infondata.
I criteri stabiliti sono del tutto astratti e prescindono, nella valutazione, da un’unica possibilità  di soluzione in concreto adottata dal candidato.
Hanno, cioè, riguardo al metodo ed alla compiutezza e completezza (anche da punto di vista normativo ed educativo) della soluzione proposta.
Parimenti infondata è la doglianza con cui si contesta la mancata indicazione dei tempi di correzione degli elaborati, atteso che tale indicazione non è normativamente richiesta, nè è imposta dai principi generali dell’ordinamento di settore.
L’esito del ricorso principale determina analogo esito del primo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 24.10.2012, con cui si impugna la graduatoria provvisoria, deducendone la illegittimità  derivata, in base agli stessi vizi già  denunciati.
Analoga sorte merita il secondo ricorso per motivi aggiunti, depositato il 17.12.2012, con cui si impugna la graduatoria definitiva (dopo l’ottenuto accesso) deducendo che, dopo aver effettuato una valutazione comparativa con gli elaborati di altri candidati ammessi, sarebbe emersa la contraddittorietà  dell’operato della commissione e, dunque, l’illegittimità , sotto altro profilo del suo operare.
Si censura, in estrema sintesi, la disparità  di trattamento.
La doglianza non è fondata, in quanto riguarda, in realtà , il merito della valutazioni, non evidenziandosi alcuna macroscopica irragionevolezza nell’operato dei commissari, nè la denunciata disparità .
Sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, li respinge.
Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine all’istanza di accesso ex art. 116 cpa.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 16 maggio 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Desirèe Zonno, Primo Referendario, Estensore
Oscar Marongiu, Referendario
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

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