Giurisdizione  – Del G.A. – Impugnazione delibera di convocazione degli iscritti all’albo degli avvocati per le elezioni suppletive di consiglieri dell’Ordine – Non sussiste

Sussiste la giurisdizione del Consiglio nazionale forense (e non del giudice amministrativo) nel caso in cui un professionista iscritto all’albo impugni la delibera con la quale il Consiglio dell’Ordine degli avvocati abbia convocato l’assemblea degli iscritti per le elezioni suppletive di alcuni consiglieri dell’ordine; ciò in base ad una interpretazione estensiva della disposizione di cui all’art. 6 D.Lgs.  382/1944 che va intesa, quindi, nel senso che l’intera materia delle operazioni elettorali, incluse le controversie relative alla fase di convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, appartiene alla giurisdizione speciale, atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici e che il legislatore ha voluto salvaguardare, con l’istituzione della giurisdizione professionale, l’autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali.

N. 01046/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00720/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 720 del 2013, proposto da: 
Vito Nanna, rappresentato e difeso da se medesimo, con domicilio eletto presso in Bari, via Cardassi n. 26; 

contro
Ordine degli Avvocati – Bari, rappresentato e difeso dall’avv. Pierluigi Balducci, con domicilio eletto in Bari, via Melo n. 114; Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, domiciliata in Bari, via Melo n. 97; 

nei confronti di
Clemi Tinto, rappresentato e difeso dagli avv. Luigi D’ Ambrosio, Nino Matassa, Libera Valla, Giovanni Vittorio Nardelli e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi n. 23; Serena Triggiani, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi D’ Ambrosio, Francesco Paolo Bello, Nino Matassa, Libera Valla e Giovanni Vittorio Nardelli, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi n. 23; Roberta Valente, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi D’ Ambrosio, Giovanni Vittorio Nardelli, Nino Matassa, Libera Valla e Francesco Paolo Bello, con domicilio eletto presso Luigi D’Ambrosio in Bari, piazza Garibaldi n. 23;
Pierluigi Vulcano, Francesco Amodio, Augusto Mario Bellino, Fabio Candalice, Carlo De Liddo, Gaetano Fioretti, Nicola Monaco, Milena Losacco, Roberta Liguori, Francesco Paolo Perchinunno, Antonella Ida Roselli, Pasqua Ruccia, Nicola Zanni; 

per l’annullamento
– della delibera consiliare presa il 03.04.2013, per indire l’elezione suppletiva di n. 4 consiglieri dimissionari ed eletti tra i primi quindici nella tornata elettorale 2012-2014;
– di ogni altro atto al predetto connesso, presupposto, e consequenziale, ancorchè non conosciuto;
 

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Ordine degli Avvocati di Bari, di Clemi Tinto, Serena Triggiani e Roberta Valente e del Ministero della Giustizia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori, avv. Vito Nanna, per il ricorrente, avv. Pierluigi Balducci, per l’Ordine intimato e avv.ti Luigi D’ambrosio, Francesco Paolo Bello, Nino Matassa, Libera Valla e Giovanni Vittorio Nardelli, per i controinteressati;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
 

Ritenuto di dover dichiarare il difetto di giurisdizione in ordine all’impugnativa in esame, accogliendo l’eccezione formulata dall’Ordine degli Avvocati di Bari e dai controinteressati;
Rilevato, in tal senso, che:
– il ricorrente ha impugnato la delibera del 3.4.2013, con la quale il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari ha convocato l’Assemblea degli Iscritti per le elezioni suppletive di quattro Consiglieri dell’Ordine;
– la predetta delibera costituisce pertanto l’atto iniziale tramite il quale prende avvio il procedimento elettorale di cui è causa;
– l’art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, recante “Norme sui Consigli degli ordini e collegi e sulle Commissioni centrali professionali” (la cui denominazione è stata mutata, dall’art. 2 del decreto legislativo presidenziale 21 giugno 1946, n. 6, in quella di Consigli nazionali) dispone che “Contro i risultati dell’elezione ciascun professionista iscritto nell’albo può proporre reclamo alla Commissione centrale entro dieci giorni dalla proclamazione;
– le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno più volte affermato (cfr. Cass. S.U. 9296/2003; 23209/2009; cfr. anche Cass. S.U. 2451/2006), in sede di regolamento di giurisdizione, che appare più aderente alla “ratio legis” l’interpretazione estensiva della predetta norma, da intendere, quindi, nel senso che l’intera materia delle operazioni elettorali, incluse le controversie relative alla fase di convocazione dell’assemblea degli iscritti per procedere alle votazioni, appartiene alla giurisdizione speciale, atteso che la materia elettorale relativa alle professioni non è stata ripartita tra più giudici e che il legislatore ha voluto salvaguardare, con l’istituzione della giurisdizione professionale, l’autonomia dei collegi nazionali degli ordini professionali, a cui, una interpretazione restrittiva della disposizione de qua recherebbe menomazione. Le stesse Sezioni Unite hanno evidenziato inoltre che, trattandosi di interpretazione appunto estensiva e non già  analogica, essa è consentita anche in tema di riparto di giurisdizione;
Ritenuto, in conclusione, di dover dichiarare la sussistenza della giurisdizione del Consiglio Nazionale Forense, dinnanzi al quale la presente causa potrà  essere riassunta;
Ritenuto di dover compensare le spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il difetto di giurisdizione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità  amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 giugno 2013 con l’intervento dei magistrati:
 
 
Sabato Guadagno, Presidente
Giuseppina Adamo, Consigliere
Oscar Marongiu, Referendario, Estensore
 
 
 
 

 
 
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
 
 
 
 
 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 28/06/2013
IL SEGRETARIO
(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp

Tag

Ultimi aggiornamenti

Galleria